Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2026
ECLI:EU:C:2026:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0514
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Articolo 105, paragrafo 4, primo comma – Diritto degli utenti finali di risolvere il contratto senza costi aggiuntivi a causa di modifiche previste unilateralmente da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica – Deroghe – Modifiche imposte direttamente dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale»
Nella causa C‑514/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 26 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA]., da V. Brengel, Gy. V. Radics, ügyvédek, M.L. Keresztury e B. Modok;
–
per il governo ungherese, da D. Csoknyai e Z. Fehér, in qualità di agenti;
–
per l’Irlanda, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], S. Finnegan e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da B. Quigley, SC, e da S. Brittain, BL;
–
per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da V. Bottka, G. Conte e O. Gariazzo, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (
GU 2018, L 321, pag. 36
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA]., fornitore di servizi di comunicazione elettronica, e il [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA] (presidente dell’autorità nazionale per le comunicazioni e i media, Ungheria) (in prosieguo: il «presidente della NMHH»), in merito ad una decisione con la quale quest’ultimo le ha imposto, in particolare, di modificare i contratti di abbonamento, conclusi con gli utenti finali, che includevano un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero».
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (UE) 2015/2120
3
L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (
GU 2015, L 310, pag. 1
), intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali».
4
L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta», ai paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue:
«1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.
(…)
2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.
3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.
I fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:
a)
conformarsi ad atti legislativi dell’Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto dell’Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a Internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell’Unione che danno attuazione a tali atti legislativi dell’Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;
b)
preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;
c)
prevenire un’imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo».
Regolamento (UE) 2018/1971
5
Il considerando 5 del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (
GU 2018, L 321, pag. 1
), enuncia quanto segue:
«[L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)] sono stati istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, [del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (
GU 2009, L 337, pag. 1
)]. Il BEREC ha sostituito il [gruppo dei regolatori europei nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione (GRE)] e doveva contribuire, da una parte, allo sviluppo e, dall’altra, al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Il BEREC agisce come forum per la cooperazione tra le [autorità nazionali di regolamentazione (ANR)] e tra queste ultime e la Commissione [europea], nell’esercizio di tutte le loro responsabilità nell’ambito del quadro normativo dell’Unione. Il BEREC è stato istituito per fornire competenze e agire in modo indipendente e trasparente».
6
L’articolo 3 del regolamento 2018/1971, intitolato «Obiettivi del BEREC», al paragrafo 2 dispone quanto segue:
«Il BEREC persegue gli obiettivi indicati all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972. In particolare, il BEREC mira a garantire un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’ambito di cui al paragrafo 1 del presente articolo».
7
L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Compiti di regolamentazione del BEREC», ai paragrafi 1 e 4 stabilisce quanto segue:
«1. Il BEREC ha i compiti di regolamentazione seguenti:
(…)
d)
formulare orientamenti sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, in particolare ai sensi dei regolamenti (UE) n. 531/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (
GU 2012, L 172, pag. 10
),] e [2015/2120] e della direttiva [2018/1972], per quanto riguarda:
(…)
e)
formulare altri orientamenti che garantiscano un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e decisioni normative coerenti da parte delle ANR, di propria iniziativa o su richiesta di un’ANR, del Parlamento europeo, del Consiglio [dell’Unione europea] o della Commissione, segnatamente per quanto concerne le questioni normative che interessano un numero significativo di [OSCURATO:PERSONA] membri o aventi carattere transfrontaliero;
(…)
4. Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell’Unione, le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire l’applicazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
L’ANR che si discosti dagli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera e), ne rende note le ragioni».
Direttiva 2018/1972
8
Il considerando 275 della direttiva 2018/1972 enuncia quanto segue:
«Qualsiasi cambiamento non favorevole all’utente finale delle condizioni contrattuali proposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ad esempio in relazione a oneri, tariffe, limitazioni del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento dei dati personali, dovrebbe conferire all’utente finale il diritto di risolvere il contratto senza dover sostenere alcun costo, anche se tale cambiamento è associato ad alcuni benefici. Qualsiasi cambiamento delle condizioni contrattuali apportato dal fornitore dovrebbe pertanto consentire all’utente finale di risolvere il contratto, a meno che ciascun cambiamento sia di per sé a suo vantaggio o che i cambiamenti siano meramente amministrativi, quale il cambiamento dell’indirizzo del fornitore, e non abbiano ripercussioni negative sull’utente finale o che i cambiamenti conseguano dall’applicazione rigorosa di modifiche legislative o normative, quali nuovi requisiti relativamente alle informazioni contrattuali imposti dal diritto dell’Unione o nazionale. È opportuno valutare sulla base di criteri oggettivi se un cambiamento sia a esclusivo beneficio dell’utente finale. Il diritto dell’utente finale di risolvere il contratto dovrebbe essere escluso solo nel caso in cui il fornitore sia in grado di dimostrare che tutti i cambiamenti contrattuali sono a esclusivo beneficio dell’utente finale o sono meramente amministrativi e non hanno ripercussioni negative sull’utente finale».
9
L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Obiettivi generali», al paragrafo 2, lettera d), così dispone:
«Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:
(…)
d)
promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità».
10
L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Partecipazione delle [ANR] al BEREC», prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive [ANR].
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le [ANR] tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali».
11
L’articolo 105 della medesima direttiva, intitolato «Durata dei contratti e relativa risoluzione», al paragrafo 4 dispone quanto segue:
«Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.
I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare tale periodo fino a tre mesi. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole».
Diritto ungherese
12
L’articolo 132 della az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (legge n. C del 2003, relativa alle comunicazioni elettroniche), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge 2003/100»), ai paragrafi 5 e 6 prevede quanto segue:
«5. L’abbonato può risolvere il contratto di abbonamento con effetto immediato e senza ulteriori conseguenze legali entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di una modifica unilaterale del contratto da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
6. L’abbonato non ha diritto alla risoluzione del contratto di cui al paragrafo 5 qualora la modifica:
a)
comporti una modifica del contratto di abbonamento o delle condizioni di utilizzo del servizio che sia esclusivamente a vantaggio dell’abbonato,
b)
abbia natura amministrativa e non contenga disposizioni sfavorevoli per l’abbonato oppure
c)
trovi espressamente il suo fondamento in una modifica normativa o una decisione amministrativa o giudiziaria».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13
[OSCURATO:PERSONA] è un’impresa operante nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tale impresa proponeva agli utenti finali, per alcuni dei suoi pacchetti di accesso a Internet, un’opzione tariffaria denominata a «tariffa zero», in forza della quale essa non conteggiava nel volume di dati compreso in tali pacchetti i dati consumati mediante l’utilizzo di talune applicazioni e/o di taluni servizi specifici.
14
Con decisione del 6 settembre 2022 (in prosieguo: la «decisione della NMHH»), la NMHH ha constatato che detta impresa non rispettava le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, in quanto, nell’ambito dell’applicazione di tale opzione tariffaria, essa non trattava tutto il traffico Internet in modo uguale e senza discriminazioni. In tale decisione, la NMHH ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di cessare, entro il 15 novembre 2022, di proporre qualsiasi offerta contenente detta opzione tariffaria e di modificare, entro il 31 marzo 2023, i contratti degli abbonati interessati, comprese le condizioni generali e i contratti di abbonamento individuali, al fine di eliminarne ogni riferimento alla stessa opzione tariffaria.
15
In detta decisione, la NMHH ha sottolineato che, poiché la necessità di modificare i contratti degli abbonati interessati risultava dall’incompatibilità della prassi della [OSCURATO:PERSONA] con tale articolo 3, paragrafo 3, la modifica unilaterale di questi contratti a scapito di detti abbonati conferiva loro il diritto di risolverli, conformemente all’articolo 132, paragrafo 5, della legge 2003/100, che mira a trasporre nel diritto ungherese l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972. In proposito, la deroga prevista all’articolo 132, paragrafo 6, lettera c), della legge 2003/100, che mira a trasporre nel diritto ungherese la terza deroga prevista dall’ultima parte di frase dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972, non sarebbe applicabile.
16
Con decisione del 27 ottobre 2022 (in prosieguo: la «decisione del presidente della NMHH»), il presidente della NMHH, investito di un ricorso gerarchico dalla [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione della NMHH.
17
In tale decisione del 27 ottobre 2022, il presidente della NMHH ha rilevato che, nelle sentenze del 2 settembre 2021, Vodafone (
C‑854/19
,
EU:C:2021:675
), del 2 settembre 2021, Vodafone (
C‑5/20
,
EU:C:2021:676
), e del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑34/20
,
EU:C:2021:677
), la Corte aveva dichiarato che l’opzione tariffaria denominata a «tariffa zero» era incompatibile con gli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120. Pertanto, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di modificare i contratti di abbonamento individuali in vigore deriverebbe da questa disposizione, la cui corretta interpretazione è stata fornita dalla Corte in tali sentenze.
18
In detta decisione, il presidente della NMHH ha sottolineato che, a seguito della pronuncia di tali sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a cessare volontariamente di offrire e di utilizzare una siffatta opzione tariffaria e che l’obiettivo della decisione della NMHH era quello di garantire che il regolamento 2015/2120 fosse applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente a dette sentenze, i cui insegnamenti sono stati integrati nelle Linee guida BEREC sull’attuazione del regolamento su un’Internet aperta del 9 giugno 2022 [BoR (22) 81; in prosieguo: le «Linee guida BEREC 2022»].
19
Infatti, mentre nelle precedenti Linee guida BEREC sull’attuazione da parte dei regolatori nazionali delle norme europee relative alla neutralità della rete del 30 agosto 2016 [BoR (16) 127; in prosieguo: le «Linee guida BEREC 2016»] le disposizioni del regolamento 2015/2120 erano state interpretate nel senso che autorizzavano talune opzioni tariffarie denominate a «tariffa zero», a seguito della pronuncia della sentenza del 15 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑807/18 e C‑39/19
,
EU:C:2020:708
), e delle sentenze menzionate al punto 17 della presente sentenza, il BEREC ha adottato le Linee guida BEREC 2022, nelle quali tali disposizioni sono state interpretate nel senso che non autorizzavano siffatte opzioni tariffarie.
20
Nel suo ricorso giurisdizionale avverso la decisione del presidente della NMHH, proposto dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di non avere alcun obbligo di attuare dette sentenze, che la sua prassi è stata elaborata sulla base delle Linee guida BEREC 2016 e che non le incombeva alcun obbligo di modificare tali contratti ai sensi delle Linee guida BEREC 2022, poiché queste ultime si rivolgevano alle ANR. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale decisione doveva essere considerata come «diritto nazionale», ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972, che le imponeva direttamente la modifica di detti contratti.
21
La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].
22
Tale giudice ha ricordato che l’articolo 132, paragrafo 6, lettera c), della legge 2003/100 enunciava una deroga la cui formulazione fa chiaramente riferimento ad una modifica direttamente imposta da una norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabile unicamente agli atti del diritto dell’Unione, come definiti all’articolo 288 TFUE, nonché agli atti legislativi nazionali. Orbene, la decisione del presidente della NMHH, adottata in un caso individuale, non sarebbe un atto legislativo o normativo, essendo stata adottata da un’autorità amministrativa nell’esercizio delle sue competenze di applicazione del diritto e, pertanto, questa decisione non può rientrare nella deroga prevista da tale disposizione. Le modifiche nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto non potrebbero essere assimilate a modifiche legislative o normative.
23
Nel suo ricorso per cassazione proposto dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha interpretato erroneamente il rapporto tra il considerando 275 e l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972, avendo ritenuto che il termine «normative», di cui alla seconda frase di tale considerando, non potesse riguardare una decisione adottata nell’ambito dell’esercizio di competenze di applicazione del diritto.
24
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la deroga al diritto di risoluzione dei contratti di abbonamento degli utenti finali a causa di modifiche unilaterali di tali contratti da parte del fornitore interessato si applica non solo nell’ipotesi in cui tali modifiche siano direttamente imposte da atti legislativi dell’Unione o di uno Stato membro, ma anche quando esse siano imposte dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, inteso in senso più ampio.
25
Il giudice del rinvio ritiene necessario ottenere dalla Corte chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 al fine di poter emettere la sua sentenza, dato che esso deve risolvere la questione se gli utenti finali abbiano il diritto di risolvere i loro contratti senza costi aggiuntivi a causa di modifiche delle condizioni contrattuali previste dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre tale disposizione esclude un siffatto diritto di risoluzione senza costi aggiuntivi qualora le modifiche previste «siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale».
26
Tale giudice ricorda che, in forza del meccanismo istituito dalla direttiva 2018/1972, il BEREC ha il compito di armonizzare l’interpretazione delle disposizioni del regolamento 2015/2120 a livello dell’Unione europea, per le ANR. Orbene, le Linee guida BEREC 2016 avrebbero creato un legittimo affidamento in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali Linee guida, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di anticipare la prassi che avrebbe dovuto essere seguita secondo le sentenze della Corte menzionate al punto 17 della presente sentenza e alla quale la decisione della NMHH si è conformata dopo che tale prassi è stata ripresa nelle Linee guida BEREC 2022.
27
Ad avviso di detto giudice, il fatto che le sentenze della Corte siano necessariamente seguite dalle Linee guida BEREC, le quali sono, a loro volta, necessariamente seguite dalle decisioni delle ANR, conformandosi così all’interpretazione delle disposizioni del regolamento 2015/2120 accolta dalla Corte, suggerisce che un siffatto processo è caratterizzato dall’esistenza di un «elemento normativo» che non può essere considerato come una semplice applicazione del diritto.
28
In tali circostanze, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea possa essere considerata equivalente ad una disposizione direttamente vincolante del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, della direttiva [2018/1972], o se essa debba essere considerata come un’interpretazione del diritto che non costituisce una modifica della precedente normativa ai sensi della suddetta disposizione.
2)
Se le [Linee guida BEREC 2016], sostituite, per quanto di rilevanza per la presente controversia, dalle [Linee guida BEREC 2022] – alla luce, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 2, [della direttiva 2018/1972] e dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento [2018/1971] – facciano parte del diritto dell’Unione oppure siano disposizioni direttamente vincolanti di detto diritto e, in quanto tali, costituiscano una modifica della normativa che giustifica l’applicazione della deroga di cui all’articolo 105, paragrafo 4, [della direttiva 2018/1972], oppure se si tratti di una mera interpretazione del diritto – in particolare ove diano attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – che non costituisce una modifica della normativa anteriore ai sensi di [tale] articolo 105, paragrafo 4, (…).
3)
Ove l’applicazione della deroga di cui all’articolo 105, paragrafo 4, [della direttiva 2018/1972] non sia giustificata da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea né dalle Linee guida BEREC 2022, se possa considerarsi una disposizione vincolante del diritto nazionale ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, [della direttiva 2018/1972], la decisione di un’[ANR] con la quale viene attuato, nei confronti di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica, un nuovo orientamento giurisprudenziale relativo all’articolo 3, paragrafo 3, del [regolamento 2015/2120], sulla base delle Linee guida BEREC 2022 modificate in forza di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tenendo conto del fatto che la disposizione del regolamento 2015/2120 ha mantenuto lo stesso contenuto e non ha subito modificazioni durante il periodo controverso».
Sulle questioni pregiudiziali
29
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 debba essere interpretato nel senso che un utente finale ha il diritto di risolvere, senza costi aggiuntivi, il contratto che ha concluso con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica qualora quest’ultimo intenda modificare tale contratto al fine di renderlo conforme all’interpretazione, adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza pregiudiziale, di una disposizione del diritto dell’Unione che disciplina taluni aspetti di detto contratto, oppure alle Linee guida BEREC adottate a seguito di tale sentenza, o ancora ad una decisione adottata da un’ANR nei confronti di tale fornitore che tenga conto di detta sentenza e di tali Linee guida.
30
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e dell’8 maggio 2025, Pielatak,
C‑410/23
,
EU:C:2025:325
, punto
54
nonché giurisprudenza citata).
31
L’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 stabilisce che gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.
32
In base al considerando 275 di tale direttiva, qualsiasi cambiamento delle condizioni contrattuali apportato dal fornitore dovrebbe consentire all’utente finale di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore, a meno che ciascun cambiamento non sia di per sé a suo vantaggio o che i cambiamenti siano meramente amministrativi, quale il cambiamento dell’indirizzo del fornitore, e non abbiano ripercussioni negative sull’utente finale o che i cambiamenti conseguano dall’applicazione rigorosa di modifiche legislative o normative.
33
Da una lettura combinata dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, di detta direttiva e di tale considerando risulta che la terza deroga, prevista nell’ultima parte di frase di tale articolo 105, paragrafo 4, primo comma, si applica, qualora un fornitore intenda modificare le condizioni contrattuali, unicamente nell’ipotesi in cui le modifiche di tali condizioni contrattuali siano direttamente e rigorosamente imposte dall’entrata in vigore o dalla modifica di un atto legislativo o normativo del diritto dell’Unione o del diritto nazionale.
34
L’impianto sistematico generale dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 e la finalità di questa direttiva corroborano tale interpretazione.
35
Infatti, detto articolo 105, paragrafo 4, primo comma, prevede una regola generale, secondo la quale una modifica delle condizioni contrattuali prevista da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ha l’effetto di conferire agli utenti finali il diritto di risolvere il loro contratto senza costi aggiuntivi. Questa regola generale è corredata di tre deroghe che devono essere interpretate restrittivamente.
36
Un’interpretazione restrittiva di tali deroghe è conforme all’obiettivo generale consistente nel garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2018/1972. Pertanto, l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, di questa direttiva deve essere inteso nel senso che, ai fini dell’applicazione della terza deroga prevista da tale disposizione, è necessario che la modifica delle condizioni contrattuali prevista dal fornitore interessato sia direttamente e rigorosamente imposta da una modifica intervenuta nel diritto dell’Unione o nel diritto nazionale che costituisce il quadro legislativo o normativo pertinente.
37
Nel caso di specie, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono, in primo luogo, sulla questione se una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia dell’Unione europea possa essere considerata una modifica intervenuta nel diritto dell’Unione, ai sensi del punto precedente della presente sentenza.
38
In proposito occorre ricordare che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE chiarisce e precisa, ove necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. In altri termini, una sentenza pregiudiziale ha un valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (sentenze del 12 febbraio 2008, Kempter,
C‑2/06
,
EU:C:2008:78
, punto
35
; del 28 gennaio 2015, Starjakob,
C‑417/13
,
EU:C:2015:38
, punto
63
, e del 10 marzo 2022, Grossmania,
C‑177/20
,
EU:C:2022:175
, punto
41
).
39
Ne consegue che la norma così interpretata deve, in linea di principio, essere applicata da un’autorità amministrativa nell’ambito delle sue competenze e da un giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione [v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2008, Kempter,
C‑2/06
,
EU:C:2008:78
, punto
36
; del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punto
186
; del 16 marzo 2023, Towercast,
C‑449/21
,
EU:C:2023:207
, punto
56
, nonché del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa),
C‑348/22
,
EU:C:2023:301
, punto
73
].
40
In tali circostanze, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte, che statuisce in particolare sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, come le sentenze del 15 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑807/18 e C‑39/19
,
EU:C:2020:708
), del 2 settembre 2021, Vodafone (
C‑854/19
,
EU:C:2021:675
), del 2 settembre 2021, Vodafone (
C‑5/20
,
EU:C:2021:676
), e del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑34/20
,
EU:C:2021:677
), non può essere considerata una modifica di un atto legislativo o normativo del diritto dell’Unione idonea ad imporre direttamente a un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di modificare le condizioni contrattuali dei contratti di abbonamento che quest’ultimo ha concluso con gli utenti finali.
41
In secondo luogo, per quanto riguarda le Linee guida BEREC, occorre affermare che esse non costituiscono atti legislativi o normativi del diritto dell’Unione né modifiche degli stessi.
42
È vero che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2018/1971, le ANR e la Commissione «tengono nel massimo conto gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC». Del pari, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2018/1972, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le ANR «tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali».
43
Tuttavia, tali atti sono privi di carattere giuridicamente vincolante e non rientrano nell’ambito di una procedura di elaborazione della normativa dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. Il BEREC ha la sola funzione di svolgere un ruolo di forum per la cooperazione tra le ANR, e tra le ANR e la Commissione, volto a garantire l’attuazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971, letto alla luce del considerando 5 di tale regolamento (sentenza del 17 gennaio 2023, Spagna/Commissione,
C‑632/20 P
,
EU:C:2023:28
, punto
85
).
44
Ne consegue che le Linee guida BEREC, al pari delle Linee guida BEREC 2022 che constatano, contrariamente alle Linee guida BEREC 2016, che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 non autorizza opzioni tariffarie denominate a «tariffa zero», non possono essere considerate nel senso che impongono direttamente ad un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di modificare le condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972.
45
In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se ciò valga nondimeno nel caso di una decisione adottata da un’ANR, occorre rilevare che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio precisa che il procedimento principale verte su una decisione che il presidente della NMHH ha adottato nell’ambito delle sue competenze di controllo amministrativo affinché il suo destinatario, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica [OSCURATO:PERSONA], si conformi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, come interpretato dalla Corte.
46
Orbene, una siffatta decisione è priva di carattere normativo in quanto, nell’adottarla, un’ANR si limita ad interpretare e ad applicare tale disposizione facente parte della normativa dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche ad un caso particolare.
47
Ne consegue che non si può ritenere che una decisione adottata da un’ANR, nell’ambito delle sue competenze di controllo amministrativo, nei confronti di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica affinché quest’ultimo si conformi agli obblighi ad esso incombenti in forza di una disposizione del diritto dell’Unione, rientrante nella normativa in materia di comunicazioni elettroniche, imponga direttamente a tale fornitore di modificare le condizioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972.
48
Del resto, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE, il regolamento «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri» e che, secondo una giurisprudenza consolidata, in forza di tale disposizione e per la natura stessa dei regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto dell’Unione, le disposizioni dei regolamenti producono, in via generale, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di applicazione (sentenza del 16 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑33/22
,
EU:C:2024:46
, punto
60
e giurisprudenza citata).
49
È vero che alcune disposizioni di un regolamento possono richiedere, per la loro attuazione, l’adozione di misure di applicazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑645/19
,
EU:C:2021:483
, punto
110
nonché giurisprudenza citata). Tuttavia, nel caso di specie, il giudice del rinvio non menziona siffatte misure nazionali di applicazione nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale e, in definitiva, dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 non risulta che, per l’attuazione di tale disposizione, l’adozione di siffatte misure nazionali di applicazione sia necessaria.
50
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2018/1972 deve essere interpretato nel senso che un utente finale ha il diritto di risolvere, senza costi aggiuntivi, il contratto che ha concluso con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica qualora quest’ultimo intenda modificare tale contratto al fine di renderlo conforme all’interpretazione, adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza pregiudiziale, di una disposizione del diritto dell’Unione che disciplina taluni aspetti di detto contratto, oppure alle Linee guida BEREC adottate a seguito di tale sentenza, o ancora ad una decisione adottata da un’ANR nei confronti di detto fornitore che tenga conto di questa sentenza e delle Linee guida in parola.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche,
deve essere interpretato nel senso che:
un utente finale ha il diritto di risolvere, senza costi aggiuntivi, il contratto che ha concluso con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica qualora quest’ultimo intenda modificare tale contratto al fine di renderlo conforme all’interpretazione, adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza pregiudiziale, di una disposizione del diritto dell’Unione che disciplina taluni aspetti di detto contratto, oppure alle Linee guida dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche adottate a seguito di tale sentenza, o ancora ad una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nei confronti di detto fornitore che tenga conto di questa sentenza e delle Linee guida in parola.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.