Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44892/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 697 ef;*

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuati di cui all'art. 62-bis cod. pen. richieste con l'atto di appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

La Corte territoriale, peraltro, ha escluso la sussistenza degli elementi favorevoli indicati dall'appellante osservando che l'imputato non aveva prestato alcuna collaborazione e che la pena determinata dal Tribunale non necessitava di essere ridotta perché già congrua rispetto alla gravità dell'addebito.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 697 ef;* 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuati di cui all'art. 62-bis cod. pen. richieste con l'atto di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, peraltro, ha escluso la sussistenza degli elementi favorevoli indicati dall'appellante osservando che l'imputato non aveva prestato alcuna collaborazione e che la pena determinata dal Tribunale non necessitava di essere ridotta perché già congrua rispetto alla gravità dell'addebito. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA