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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1960

Cassazione n. 10190/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., anche in relazione alla «interpretazione in malam partem di quanto dichiarato dal ricorrente», l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., «con travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie» e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., per lo meno sotto il profilo putativo; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., anche in relazione alla «interpretazione in malam partem di quanto dichiarato dal ricorrente», l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., «con travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie» e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., per lo meno sotto il profilo putativo; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 10190/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris