CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 19353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla requisitoria depositata, concludendo per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, difensore dell'imputato, si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'Il febbraio 2021, resa all'esito di giudizio ordinario, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato ad anni quattro di reclusione e a euro 1.260 di multa per i reati di furto in abitazione (capo a dell'imputazione) e indebito utilizzo di carta di credito (capo b), ritenendo dimostrato che l'imputato si fosse introdotto nell'abitazione delle persone offese, sottraendo denaro, documenti, carte bancarie e bancomat corredato di Pin. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 213, 192 e 530 del codice di rito, nonché vizio di motivazione. Sebbene la difesa avesse eccepito la nullità della ricognizione ex art. 213, ritenendo violate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo della predetta disposizione, la Corte territoriale disponeva l'acquisizione del verbale di riconoscimento, ritenendolo pienamente utilizzabile nel suo contenuto ai fini della decisione. 2.2 Col secondo motivo, si eccepiscono le medesime censure in relazione al reato di cui al capo b), per avere la Corte territoriale illogicamente escluso la possibilità che altre persone fossero presenti al momento del furto, come suggerito dalle dichiarazioni di un teste, che aveva notato l'imputato parlare a qualcuno all'interno della casa. 3. All'udienza del 23 febbraio 2023 si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla requisitoria depositata, si è pronunciata per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché inconferente è il richiamo alle norme ritenute violate. L'istituto processuale da invocare nel caso di specie non è quello della ricognizione di persone, regolato, appunto, dall'art. 213 cod.. proc. pen., bensì quello della ricognizione cd. informale. Diversamente dalla ricognizione di cui all'art. 213 cod. proc. pen., invocata dalla difesa -mezzo di prova che il legislatore ha voluto circondare da peculiari cautele, visto che il risultato della ricognizione può rivelarsi determinante ai fini della decisione- l'individuazione fotografica è atto atipico, non espressamente disciplinato dalla legge processuale (se non, per gli atti d'indagine del P.m., sub art. 361 cod. proc. pen.), ed è quindi inquadrabile tra i mezzi di prova non disciplinati dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen. Essa trova il proprio paradigma di riferimento nella prova testimoniale (della parte offesa o di coloro che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], 262908-01: «i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice». In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. Cfr. anche Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01). Ora, il verbale prodotto e citato dalla difesa, dal quale emergerebbero irregolarità, attiene a un'udienza dibattimentale, svoltasi in data 11.02.2021, in cui al teste Biondo è stata sottoposta non già una ricognizione di persona, bensì un'individuazione fotografica, ovverosia gli è stato chiesto di guardare l'immagine fotografica dell'imputato che, già tre anni prima, il teste aveva individuato come persona che si aggirava nei dintornq del luogo del delitto. L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari è stata confermata dal testimone [OSCURATO:PERSONA]; nel corso dell'esame dibattimentale, quest'ultimo ha fatto riferimento a una ricognizione (evidentemente informale) svoltasi presso il comando dei Carabinieri; rispondendo alla domanda del P.m. ("si ricorda l'esito di quel riconoscimento fotografico?"), il teste ha risposto: "ricordo che quel giorno sono stato chiamato dai carabinieri, mi sono state fatte vedere alcune foto e io, tra queste foto, avevo riconosciuto questo signore" (p. 5-6 del verbale allegato), vale a dire, l'imputato. Di poi, il teste ha confermato senz'altro di aver fatto quel riconoscimento, aggiungendo che a quel punto, dopo tre anni dai fatti, non poteva ricordare le fattezze dell'uomo visto allora (p. 7).Ebbene, ciò non significa certo, come ritiene invece la difesa, che l'esito del riconoscimento sia stato "assolutamente negativo" (p. 3 del ricorso). La Corte territoriale ha infatti ritenuto che, "nel verbale di riconoscimento acquisito su accordo delle parti" è stato ribadito che "il testimone ha riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA] la persona che dichiarava di aver di aver scorto intenta a parlare rivolta verso la casa" delle p.o. "Nel corso del dibattimento il teste ... ha ammesso di non essere in grado di effettuare un nuovo riconoscimento essendo trascorsi molti anni dal fatto". Con valutazione che questo Collegio reputa immune da vizi logici, la Corte territoriale non ha ravvisato profili di contraddittorietà nella deposizione del testimone. Sul punto, la decisione è pertanto conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui «in tema di individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari cui segua, nel dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante in termini di "non assoluta certezza", può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, purché sulla base di congrua motivazione che, se logica, si sottrae al sindacato di legittimità» (nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della circostanza che la persona offesa non aveva mai negato di avere effettuato il positivo riconoscimento dell'imputato nel corso delle indagini, ma si era limitata ad esprimere un diverso giudizio, giustificato dall'affievolirsi del ricordo in ragione del decorso del tempo»: Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274470 - 01). 2.1 II secondo motivo è, del pari, inammissibile, per la sua assoluta genericità, limitandosi il ricorrente a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza anche offrire argomenti utili a contraddire la logica conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale circa la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b), in ragione della scansione temporale degli eventi e della breve distanza tra luogo dello spossessamento e luogo d'utilizzo della carta di credito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme