CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte trasmese a mezzo p.e.c. dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 7-25995/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, come richiesto anche dal pubblico ministero con requisitoria scritta trasmessa per via telematica, giacché con i tre motivi proposti, replicati con le conclusioni scritte da ultimo trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, si sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito ed un differente apprezzamento dei fatti, senza efficacemente esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. 1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione della legge penale sostanziale (art. 110 cod. pen.), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che sostiene il riconoscimento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il concorso nel delitto di indebito utilizzo, con finalità di profitto, di carta di credito altrui intestata (reato oggi avvinto alla sistematica codicistica, art. 493 ter cod. pen., in virtù del principio c.d. della riserva di codice espresso all'art. 3 bis cod. pen.). La Corte di merito ha diffusamente argomentato in ordine al riconoscimento dei tratti identificativi del concorso personale nel delitto contestato, valorizzando in proposito inequivoci elementi della condotta, quali la comunanza di interesse patrimoniale nell'utilizzo indebito della carta, la condotta protrattasi nel tempo con la pluralità di acquisti comuni effettuati nell'interesse di entrambi gli imputati (separatamente giudicati). Con tali argomenti il motivo di ricorso non si confronta, insistendo nel denunziare vizi che non si evincono dalla lettura della puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizi di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà testuale in ordine alla riconosciuta integrazione del concorso nel delitto di ricettazione pur in mancanza di prova della provenienza da delitto delle carte, del portafogli e del telefono cellulare trovati nel possesso degli imputati; nel giudizio di merito non è infatti rimasta accertata la provenienza da delitto delle cose rinvenute, semplicemente intestate o riconducibili ad altri. Il motivo, tuttavia, non si confronta con le puntuali argomentazioni spese nel merito circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la ricezione comune, del possesso e dell'uso comune di beni che recano precisi segni identificativi atti a testimoniarne la titolarità in capo a soggetti identificati- si manifesta la responsabilità per il fatto contestato ed il dolo generico (consapevolezza della provenienza da delitto), che può assumere anche forme eventuali (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324). La ricezione non giustificata delle cose in sequestro (carte di credito altrui intestate, portafogli che le conteneva e apparecchio telefonico cellulare) induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto acquistato, trattandosi di beni che recano le tracce di identificazione che possono condurre alla identità del legittimo intestatario. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento 7-25995/2020 psic,ologico, ritenendo con.motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente. rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti codetenuti e ricevuti in uno al correo, avendo ciononostante realizzato le ricezioni. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897). 1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale e vizi esiziali di motivazione, per avere la Corte rigettato il motivo di gravame con il quale si chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della ridotta efficacia causale del concorso offerto nella realizzazione del reato. Neppure tale motivo si sottrae alla scure della inammissibilità, avendo sul punto la Corte di merito espressamente argomentato la propria decisione valorizzando il sicuro, efficace e continuativo apporto causale offerto dal ricorrente alla condotta comune, avendo questi accompagnato costantemente il complice e avendolo spalleggiato nelle scelte e nelle spese ad interesse comune. Trattasi quindi, argomenta la Corte, di condotte assolutamente comuni, nella epifania e nell'interesse che ha mosso l'agire unitario. L'argomentare della Corte di merito sul punto manifesta, pertanto, assoluta correttezza logica e fedele rispondenza alle emergenze utilizzabili. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il