CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 19700/2025Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19700/2025 R.G., propostoComune di Ugento (LE), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 aprile 2025,n. 92, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Lecce, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Ugento (LE), inpersona del presidente del consiglio di amministrazione protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Catanzaro, elettivamente domiciliata presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzo p.e.c. percomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:EMAIL]),Numero registro generale 19700/2025Numero sezionale 4115/2026Numero di raccolta generale 15579/2026Data pubblicazione 21/05/2026giusta procura in margine al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia il 21 febbraio 2025, n.644/22/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. Il Comune di Ugento (LE) ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia il 21 febbraio 2025, n.644/22/2025, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione del sollecito di pagamento n. 15L/2015 del 21febbraio 2019, notificato il 12 aprile 2019, nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” per la TARI relativa all’anno 2015,nella misura di € 74.186,00, con riguardo ad un villaggioturistico ubicato nel medesimo Comune, ha parzialmenteaccolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”nei confronti del Comune di Ugento (LE) avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il30 settembre 2019, n. 1688/1/2019, con compensazione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisionedi prime cure – che aveva respinto il ricorso originario dellacontribuente - nel senso di dimezzare l’importo del tributo sullabase del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce il 12gennaio 2023, n. 39/3/2023, la quale aveva pronunciatoNumero registro generale 19700/2025Numero sezionale 4115/2026Numero di raccolta generale 15579/2026Data pubblicazione 21/05/2026sull’impugnazione della cartella di pagamento n.05920200009099063000 per la TARSU relativa all’anno 2012.3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito concontroricorso.4. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia«violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – difetto dimotivazione - violazione e/o falsa applicazione del principio del“giudicato esterno” e dell’onere della prova – error in iudicandocon riferimento alla ricorrenza dei presupposti perl’applicazione della esenzione TARI».Secondo il ricorrente: « La sentenza impugnata è viziata inquanto il Giudice di appello non ha fatto corretta applicazionedel principio del c.d. “giudicato esterno” in relazione alcontenzioso esistente tra le parti in causa e riferibile al periododell’anno utilizzabile ai fini della tassazione TARI cosìincorrendo in una violazione di Legge (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.). Tale errore ha indotto il Giudice di secondogrado ad ignorare ogni deduzione prospettata dalla difesadell’ente in relazione alla non ricorrenza dei presupposti perl’applicazione della riduzione dell’imposta richiesta dallasocietà».1.1 Il predetto motivo è fondato (al di là dell’inappropriatorichiamo in rubrica al vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ.).1.2 Secondo il tenore della censura: «La Corte Tributaria disecondo grado (…) richiama erroneamente la sentenza dellaCorte Tributaria Provinciale di Lecce n. 39/2023, affermandoche la stessa avrebbe fatto applicazione del principio delgiudicato esterno attraverso il richiamo ad una precedenteNumero registro generale 19700/2025Numero sezionale 4115/2026Numero di raccolta generale 15579/2026Data pubblicazione 21/05/2026decisione di annullamento dell’avviso di accertamento econseguente riduzione del 50% dell’imposta dovuta inrelazione alla medesima annualità. Sul punto deve, però,essere precisato che, contrariamente a quanto riportato nellasentenza impugnata in accoglimento a quanto ex adversosostenuto, la sentenza citata non può essere utilizzata inapplicazione del principio del “giudicato esterno” poiché silimita ad accertare che l’atto presupposto alla cartella dipagamento impugnata era stato a sua volta già impugnato edannullato (…) In particolare, la sentenza n. 39/2023 affermache “dalla documentazione in atti, rileva che l'atto prodromicoa quello di cui all'odierno procedimento era stato già impugnatoinnanzi a questa [OSCURATO:PERSONA] 4,che con sentenza n. 413/2020 pronunciata il 12.12.2019 edepositata il 10.02.2020 aveva accolto il ricorso dichiarando ildiritto della ricorrente al pagamento del tributo in ragione del50%, mentre l'iscrizione a ruolo non tiene conto della sentenza.Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni dilegge oltre che di vari indirizzi giurisprudenziali espressi inmerito dalla Suprema Corte, si ordina al Comune di Ugento divoler ridurre la pretesa tributaria in ragione del 50% conrideterminazione delle relative sanzioni ed interessi,provvedendo, di conseguenza, allo sgravio dell'attoimpugnato».1.3 Tuttavia, il presunto giudicato in questione non contienealcun accertamento in fatto sulla sussistenza dei presuppostiper la riduzione del tributo. Difatti, dopo aver rilevato, «dalladocumentazione in atti, (…) che l'atto prodromico a quello dicui all'odierno procedimento era stato già impugnato innanzi aquesta [OSCURATO:PERSONA] 4, che consentenza n. 413/2020 pronunciata il 12.12.2019 e depositataNumero registro generale 19700/2025Numero sezionale 4115/2026Numero di raccolta generale 15579/2026Data pubblicazione 21/05/2026il 10.02.2020 aveva accolto il ricorso dichiarando il diritto dellaricorrente al pagamento del tributo in ragione del 50%, mentrel'iscrizione a ruolo non tiene conto della sentenza», la decisionedella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce si èlimitata ad una pronuncia di mero diritto con l’ordine alComune di Ugento (LE) di «ridurre la pretesa tributaria inragione del 50% con rideterminazione delle relative sanzionied interessi, provvedendo, di conseguenza, allo sgraviodell'atto impugnato».Laddove, in materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - persoggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limitidell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche (da ultime: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405; Cass., Sez. Trib., 5 novembre2025, n. 29311; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13645).1.4 Nella specie, la licenza rilasciata dal Comune di Ugento (LE)il 30 maggio 2011, n. 165, prevede l’apertura stagionale delvillaggio turistico dall’1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, percui l’ente impositore aveva correttamente riconosciuto allacontribuente il diritto alla sola riduzione del 10%, in baseall’art. 23, comma 1, del regolamento comunale («Le tariffe deltributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenutea disposizione per uso stagionale o altro uso limitato ediscontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali edaree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività»).2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòNumero registro generale 19700/2025Numero sezionale 4115/2026Numero di raccolta generale 15579/2026Data pubblicazione 21/05/2026trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo