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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07087/2023

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in liquidazione – p . i . v.a. 0 3713160040 0 – in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Bologna, alla viaBernini, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chela rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in liquidazione , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona de i legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 168dei 12/18.1.2018 della Corte d’Appello di Bologna , uditala relazione nella camera di consiglio del 13 gennaio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Rimini la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. chiedeva dichiararsiil fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione.

Esponeva che era creditrice della “[OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 36.774,40, oltre interessi e spese, giusta decreto ingiuntivo n. 3734/2016 del Tribunale di Treviso non opposto e dichiarato esecutivo. 2.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione non si costituiva. 3.Con sentenza n. 84/2017 il Tribunale di Rimini dichiarava il fallimento. 4.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo .

Deduceva, tra l’altro, che la notificazionedel ricorso di fallimento e del decreto di convocazionedoveva reputarsi nulla e conseguentemente doveva reputarsi nulla, per violazione del principio del contraddittorio, l’impugnata sentenza.

Deduceva in particolare che l’ufficiale giudiziario recatosi, ai fini della notificazione, presso la propria sede, in [OSCURATO:PERSONA], via Lamone, n. 26, presso lo studio del commercialista dottor [OSCURATO:PERSONA],“aveva dichiarato trattarsi di destinatario sconosciuto senzadare atto delle ricerche effettuate , per poi depositare il plico presso la [OSCURATO:PERSONA]”(così sentenza impugnata, pag. 2).

Deduceva inoltre che sarebbe stata senz’altro reperibile presso la propria sede, siccome si era costituita a seguito del ricorso di fallimento proposto da altro creditore, ricorso poi archiviato per desistenza. 5.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] costituiva il curatore del fallimentodella “[OSCURATO:PERSONA]”. 6.Con sentenza n. 168/2018 la Corte d i B ologna rigettava il reclamo.

Evidenziavadapprima , la corte, che la notifica ex art. 15 , 3° co., l.fall. era stata invanotentata dalla cancelleria del t ribunale in data 9.8.2017 all’indirizzo p.e.c. della “[OSCURATO:PERSONA]” e, ulteriormente, che il nuovo indirizzo p.e.c. della s.r.l. poi fallita era stato pubblicato nel registro delle imprese il giorno successivo.

Evidenziava quindiche la ricorrente aveva , a sua volta, in utilmente tentato , del pari ai sensi dell’art. 15, 3° co., l.fall., la notificapresso la sede della “ [OSCURATO:PERSONA]”, ove nondimeno l’ufficiale giudiziario in data 12.8.2017 aveva dato atto , con attestazione facente fede fino a querela di falso, che la medesima società risultava “sconosciuta”, il che induceva a ritenere che l’ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto elementi attestanti la presenza della sede della società.

Evidenziava dipoi che l a ritualità della notifica del ricorso ex art. 6 l.fall. rendeva vane le doglianze della reclamante in ordine alla mancata riunione del ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” al ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., viepiù che non vi era prova che la desistenza da tal ultimo ricorso fosse stata determinata dal riscontro dell’insussistenza dello stato di insolvenza della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Evidenziava infine che la “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione versava senza dubbio in stato di insolvenza.Evidenziava in particolare che il curatore del fallimento, a fronte di un passivo di importo pari ad euro 5.542.537,00, aveva accertato che l’attivo della fallita ammontava ad euro 2.427.884,00 e che i beni immobili, in corso di costruzione, della “[OSCURATO:PERSONA]” erano gravati da ipoteche di importo superiore ad euro 10.000.000,00.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Ilcuratoredel fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.La contro ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il curatore controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primomotivo l a ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., degli artt. 143, 145 e 148 cod. proc. civ. e degli artt. 2, 3 e 24 Cost. [OSCURATO:SOCIETA] che ha erratola Corte di Bologna a reputare rituale la notificazione del ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che ha errato l’ufficiale giudiziario ad attesta re che essa ricorrente risultava “sconosciuta”presso la sede.[OSCURATO:SOCIETA] che d’altrondela “[OSCURATO:PERSONA]” giammai ha negato che la sede della “[OSCURATO:PERSONA]” fosseubicata nel luogo ove erroneamente si è dato atto che risultavasconosciuta. 10.Il primo motivo di ricor so va respinto.

11. Va innanzitutto pre messo che l’ art. 15, 3° co. , l.fall., come novellato dall’art. 17, 1° co., lett. a), dec. l eg. n. 179 del 2012, conv ertito con modificazioninella legge n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo p.e.c.non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si èrecato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale(cfr. Cass. (ord.) 4.3.2022, n. 7258). 12.In ogni caso – ovvero pur a prescindere dal surriferito rilievo, di per sé esplicante valenza concludente - la censura veicolata dal mezzo in disamina risulta senza dubbio priva della necessaria specificità, siccome non esplicita a quali ricerche,segnatamente, l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto far luogo ai fini delreperimento presso la sede della s.r.l. poi fallita e neppure dà conto che si è provveduto a rappresentare al giudice del reclam o la possibilità delle medesime ricerche.

Del resto, per un verso, la Corte di Bologna ha puntualizzato che “non è chiaro quale elenco delle imprese ubicate a quell’indirizzo l’ U.G. avrebbe dovuto scorrere per reperire all’indirizzo la [OSCURATO:PERSONA] avendola stessa affermato che la propria sede era ubicata presso lo studio commercialista del dott. [OSCURATO:PERSONA] , circostanza non risultante dal registro delle imprese” (così sentenza impugnata, pagg. 3 –4).

Del resto, per altroverso, la ricorrente si è limit ata in questa se de ad addurre del tutto genericamente che “sarebbe bastato accedere oltre i campanelli per individuare la sede della società” (così ricorso, pag. 7). 13.In questi termini ineccepibilmente l’ufficiale giudiziario ha dato atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” era risultata “sconosciuta” all’indirizzo di ubicazione della sua sede (attestazione, quest’ultima,facente fede fino a querela di falso: cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 9.7.2020, n. 14454).

E, in pari tempo, invano la ricorrente adduce che l’ufficiale giudiziario nonha dato cont o delle ricerche eseguite , dei motivi della mancata consegna e delle notizie r accolte sulla reperibilità del destinatario.

14. C on il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall. e dell’art. 273 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la Corte di Bologna a non far luogo alla riunione del ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. al ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 15.Il secondo motivo di ricor so analogamente va respinto.

16. Ovviamente, i provvediment i in materia d i riunione si fondan o su valutazioni di mera opportunitàecostituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, sicché hanno natura ordinatoria e sono, pertanto, insuscettibil i di impugnazione edinsindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 6.2.201 5, n. 2245).Al contempo il riscontro –in dipendenza del rigetto del primo motivo di ricorso - dell’ineccepibilità della notifica del ricorso ex art. 6 l.fall. rende del tutto ingiustificato l’assunto della ricorrente secondo cui l’omessa riunione le ha impedito di prendere contezza del ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” e di svolgere le proprie difese(cfr. ricorso, pag. 12).

17. C on i l terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l.fall. in rapporto al suo stato di liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] che ha erratola Corte di Bologna a reputare che fosse insolven te. [OSCURATO:SOCIETA] che il passivo di cui la corte d’appello ha tenuto conto, per esplicita ammissione della stessa corte di merito, non era definitivo. 18.Il terzo motivo di ricor so similmente va respinto.

19. Si premette , dapprima, che, q uand o la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto –non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci -non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte(cfr. Cass. (ord.) 5.11.2020, n. 24660). 20.Si premette, poi, che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dellostato di insolvenza costituisce apprezzamento “ di fatto ” , incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252; Cass. 28.7.1977, n. 3371), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”. 21.In questo quadro è s icuramente congrua, esaustiva ed ineccepibile la valutazione che la corte d’appello ha operato ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza della “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. in liquidazione.

In particolare,il riscontro dell’eccedenza delle passività rispetto alle attività operato dalla corte di merito non risulta inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioniunite di questa Corte.

Invero, la corte distrettuale - lo si è anticipato - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Ulteriormente la corte ha puntualizzato che non era da tener conto del credito preteso dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,siccome la medesima ragione di credito era stata riscontrata nell’ambito di un procedimento per a.t.p. che non aveva avuto seguito; altresì, che generica e sfornita di prova era la pretesa creditoria, di importo pari ad euro 852.017,00, vantata dalla fallita nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]”.

Evidentemente, in tal guisa,l’argomento eccentrico per cui ci si è avvalsi di “un passivo non definitivo” (cfr. ricorso, pag. 14) – argomento che sembra postulare ai fini del riscontro della decozione la necessaria definitività dello “stato passivo” - si risolve, al più, in una indebita censura dell ’operata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.(ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).22.In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ri corso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.

P .

R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.

P .

R . n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.

P .

R . cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in liquidazione – p . i . v.a. 0 3713160040 0 – in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Bologna, alla viaBernini, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chela rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in liquidazione , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona de i legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 168dei 12/18.1.2018 della Corte d’Appello di Bologna , uditala relazione nella camera di consiglio del 13 gennaio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Rimini la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. chiedeva dichiararsiil fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione. Esponeva che era creditrice della “[OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 36.774,40, oltre interessi e spese, giusta decreto ingiuntivo n. 3734/2016 del Tribunale di Treviso non opposto e dichiarato esecutivo. 2.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione non si costituiva. 3.Con sentenza n. 84/2017 il Tribunale di Rimini dichiarava il fallimento. 4.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo . Deduceva, tra l’altro, che la notificazionedel ricorso di fallimento e del decreto di convocazionedoveva reputarsi nulla e conseguentemente doveva reputarsi nulla, per violazione del principio del contraddittorio, l’impugnata sentenza. Deduceva in particolare che l’ufficiale giudiziario recatosi, ai fini della notificazione, presso la propria sede, in [OSCURATO:PERSONA], via Lamone, n. 26, presso lo studio del commercialista dottor [OSCURATO:PERSONA],“aveva dichiarato trattarsi di destinatario sconosciuto senzadare atto delle ricerche effettuate , per poi depositare il plico presso la [OSCURATO:PERSONA]”(così sentenza impugnata, pag. 2). Deduceva inoltre che sarebbe stata senz’altro reperibile presso la propria sede, siccome si era costituita a seguito del ricorso di fallimento proposto da altro creditore, ricorso poi archiviato per desistenza. 5.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] costituiva il curatore del fallimentodella “[OSCURATO:PERSONA]”. 6.Con sentenza n. 168/2018 la Corte d i B ologna rigettava il reclamo. Evidenziavadapprima , la corte, che la notifica ex art. 15 , 3° co., l.fall. era stata invanotentata dalla cancelleria del t ribunale in data 9.8.2017 all’indirizzo p.e.c. della “[OSCURATO:PERSONA]” e, ulteriormente, che il nuovo indirizzo p.e.c. della s.r.l. poi fallita era stato pubblicato nel registro delle imprese il giorno successivo. Evidenziava quindiche la ricorrente aveva , a sua volta, in utilmente tentato , del pari ai sensi dell’art. 15, 3° co., l.fall., la notificapresso la sede della “ [OSCURATO:PERSONA]”, ove nondimeno l’ufficiale giudiziario in data 12.8.2017 aveva dato atto , con attestazione facente fede fino a querela di falso, che la medesima società risultava “sconosciuta”, il che induceva a ritenere che l’ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto elementi attestanti la presenza della sede della società. Evidenziava dipoi che l a ritualità della notifica del ricorso ex art. 6 l.fall. rendeva vane le doglianze della reclamante in ordine alla mancata riunione del ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” al ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., viepiù che non vi era prova che la desistenza da tal ultimo ricorso fosse stata determinata dal riscontro dell’insussistenza dello stato di insolvenza della “[OSCURATO:PERSONA]”. Evidenziava infine che la “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione versava senza dubbio in stato di insolvenza.Evidenziava in particolare che il curatore del fallimento, a fronte di un passivo di importo pari ad euro 5.542.537,00, aveva accertato che l’attivo della fallita ammontava ad euro 2.427.884,00 e che i beni immobili, in corso di costruzione, della “[OSCURATO:PERSONA]” erano gravati da ipoteche di importo superiore ad euro 10.000.000,00. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Ilcuratoredel fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8.La contro ricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il curatore controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primomotivo l a ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., degli artt. 143, 145 e 148 cod. proc. civ. e degli artt. 2, 3 e 24 Cost. [OSCURATO:SOCIETA] che ha erratola Corte di Bologna a reputare rituale la notificazione del ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che ha errato l’ufficiale giudiziario ad attesta re che essa ricorrente risultava “sconosciuta”presso la sede.[OSCURATO:SOCIETA] che d’altrondela “[OSCURATO:PERSONA]” giammai ha negato che la sede della “[OSCURATO:PERSONA]” fosseubicata nel luogo ove erroneamente si è dato atto che risultavasconosciuta. 10.Il primo motivo di ricor so va respinto. 11. Va innanzitutto pre messo che l’ art. 15, 3° co. , l.fall., come novellato dall’art. 17, 1° co., lett. a), dec. l eg. n. 179 del 2012, conv ertito con modificazioninella legge n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo p.e.c.non vada a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si èrecato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l’irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale(cfr. Cass. (ord.) 4.3.2022, n. 7258). 12.In ogni caso – ovvero pur a prescindere dal surriferito rilievo, di per sé esplicante valenza concludente - la censura veicolata dal mezzo in disamina risulta senza dubbio priva della necessaria specificità, siccome non esplicita a quali ricerche,segnatamente, l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto far luogo ai fini delreperimento presso la sede della s.r.l. poi fallita e neppure dà conto che si è provveduto a rappresentare al giudice del reclam o la possibilità delle medesime ricerche. Del resto, per un verso, la Corte di Bologna ha puntualizzato che “non è chiaro quale elenco delle imprese ubicate a quell’indirizzo l’ U.G. avrebbe dovuto scorrere per reperire all’indirizzo la [OSCURATO:PERSONA] avendola stessa affermato che la propria sede era ubicata presso lo studio commercialista del dott. [OSCURATO:PERSONA] , circostanza non risultante dal registro delle imprese” (così sentenza impugnata, pagg. 3 –4). Del resto, per altroverso, la ricorrente si è limit ata in questa se de ad addurre del tutto genericamente che “sarebbe bastato accedere oltre i campanelli per individuare la sede della società” (così ricorso, pag. 7). 13.In questi termini ineccepibilmente l’ufficiale giudiziario ha dato atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” era risultata “sconosciuta” all’indirizzo di ubicazione della sua sede (attestazione, quest’ultima,facente fede fino a querela di falso: cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 9.7.2020, n. 14454). E, in pari tempo, invano la ricorrente adduce che l’ufficiale giudiziario nonha dato cont o delle ricerche eseguite , dei motivi della mancata consegna e delle notizie r accolte sulla reperibilità del destinatario. 14. C on il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall. e dell’art. 273 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la Corte di Bologna a non far luogo alla riunione del ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. al ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 15.Il secondo motivo di ricor so analogamente va respinto. 16. Ovviamente, i provvediment i in materia d i riunione si fondan o su valutazioni di mera opportunitàecostituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, sicché hanno natura ordinatoria e sono, pertanto, insuscettibil i di impugnazione edinsindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. un. 6.2.201 5, n. 2245).Al contempo il riscontro –in dipendenza del rigetto del primo motivo di ricorso - dell’ineccepibilità della notifica del ricorso ex art. 6 l.fall. rende del tutto ingiustificato l’assunto della ricorrente secondo cui l’omessa riunione le ha impedito di prendere contezza del ricorso di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” e di svolgere le proprie difese(cfr. ricorso, pag. 12). 17. C on i l terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l.fall. in rapporto al suo stato di liquidazione. [OSCURATO:SOCIETA] che ha erratola Corte di Bologna a reputare che fosse insolven te. [OSCURATO:SOCIETA] che il passivo di cui la corte d’appello ha tenuto conto, per esplicita ammissione della stessa corte di merito, non era definitivo. 18.Il terzo motivo di ricor so similmente va respinto. 19. Si premette , dapprima, che, q uand o la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto –non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci -non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte(cfr. Cass. (ord.) 5.11.2020, n. 24660). 20.Si premette, poi, che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dellostato di insolvenza costituisce apprezzamento “ di fatto ” , incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252; Cass. 28.7.1977, n. 3371), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”. 21.In questo quadro è s icuramente congrua, esaustiva ed ineccepibile la valutazione che la corte d’appello ha operato ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza della “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. in liquidazione. In particolare,il riscontro dell’eccedenza delle passività rispetto alle attività operato dalla corte di merito non risulta inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioniunite di questa Corte. Invero, la corte distrettuale - lo si è anticipato - ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ulteriormente la corte ha puntualizzato che non era da tener conto del credito preteso dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,siccome la medesima ragione di credito era stata riscontrata nell’ambito di un procedimento per a.t.p. che non aveva avuto seguito; altresì, che generica e sfornita di prova era la pretesa creditoria, di importo pari ad euro 852.017,00, vantata dalla fallita nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]”. Evidentemente, in tal guisa,l’argomento eccentrico per cui ci si è avvalsi di “un passivo non definitivo” (cfr. ricorso, pag. 14) – argomento che sembra postulare ai fini del riscontro della decozione la necessaria definitività dello “stato passivo” - si risolve, al più, in una indebita censura dell ’operata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass.(ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).22.In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ri corso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P . R . n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consig