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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06023/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 maggio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato continuato di tentata estorsione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento del vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, in particolare alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, condividendo le logiche e puntuali conclusioni espresse nella relazione peritale, ha evidenziato come non vi fossero elementi per ritenere integrato il vizio totale o parziale di mente del prevenuto al momento dei fatti contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 maggio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato continuato di tentata estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento del vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, in particolare alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, condividendo le logiche e puntuali conclusioni espresse nella relazione peritale, ha evidenziato come non vi fossero elementi per ritenere integrato il vizio totale o parziale di mente del prevenuto al momento dei fatti contestati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris