CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluscvellecrendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2012, il Tribunale di Bergamo, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione, e al risarcimento del danno subito dalla parte civile, per il reato di tentativo di incendio aggravato commesso gettando un oggetto infiammabile nel locale dei contatori dell'edificio condominiale in cui l'imputata abitava. Il Tribunale ricostruiva il fatto basandosi sulla relazione di intervento dei vigili del fuoco e sull'annotazione del personale di polizia sopraggiunto, sulle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti ritenuti credibili benché gli ultimi due avessero rapporti conflittuali con la Stella. In particolare, la Fazio aveva affermato che attraverso il proprio spioncino aveva visto la Stella mentre apriva la porta del suddetto locale, buttava qualcosa all'interno e scappava via, mentre il Giammona aveva raccontato che la Fazio, da lui vista mentre guardava attraverso detto spioncino, lo aveva poi chiamato affinché guardasse. 2. Con sentenza del 17 novembre 2015, la Corte di appello di Brescia, rigettate le richieste istruttorie - tendenti a far disporre la rinnovazione dell'istruttoria, sia sul tema della conflittualità tra la Stella e i coniugi [OSCURATO:PERSONA], sia circa le cause del fuoco, che secondo la ricorrente si sarebbero chiarite solo mediante una perizia - riformava la sentenza di primo grado, riqualificando il fatto come danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi dell'art. 452, n. 2, cod. pen., valutando le concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione, riducendo l'importo del risarcimento. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di prove decisive, per la negata acquisizione della querela sporta dall'imputata nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il mancato espletamento di una perizia finalizzata ad accertare l'origine del fuoco. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha argomentato diffusamente in ordine all'inattendibilità della teste Fazio e alla intenzione di costei, insieme a Giammona e all'altro condomino Belotti, di calunniare l'imputata; tuttavia, in proposito, i giudici di appello si sono limitati a ritenere che una simulazione di incendio da parte di costoro fosse una condotta troppo pericolosa per la loro stessa incolumità e che, dunque, la ricostruzione proposta fosse inverosimile. La motivazione risulta allora illogica, laddove la medesima pericolosità della condotta incendiaria non è stata presa in considerazione anche con riferimento alla posizione della Stella, che aveva entrambi i figli all'interno del proprio appartamento. La motivazione è viziata, inoltre, laddove, con riguardo alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla Fazio circa il riconoscimento dell'autore dell'incendio, ignora totalmente le doglianze difensive. È stato infatti evidenziato che la Fazio ha attribuito la responsabilità dell'incendio all'imputata solo al momento dell'arrivo degli operanti di polizia, senza dire nulla, invece, nelle fasi precedenti. È pertanto evidente che la teste ha mentito quando ha dichiarato di aver riconosciuto immediatamente l'imputata quale autrice del reato. Tuttavia, in ogni caso, non risulta in alcun modo provato che sia stata la Stella a gettare materiale incandescente nel vano contatori, dal momento che dallo stesso rapporto dei vigili del fuoco emerge che non è stata individuata la causa del fuoco. 3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. I giudici di appello avrebbero potuto applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., in ragione della modalità della condotta, dell'esiguità del danno e della non abitualità del comportamento dell'imputata. In proposito, infatti, sono stati gli stessi giudici di secondo grado a riqualificare il fatto di reato, ridimensionandone la gravità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la rinnovazione dell'istruttoria in appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Rv. 233391). Il giudice di appello, a fronte di specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, se intende respingerla, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè dell'inidoneità degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 14/01/2014, Rv. 258758). Di conseguenza, mediante ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità - ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza - che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577 - 01). Al di fuori di tale ipotesi, il giudizio del giudice di appello, logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto. 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha correttamente e logicamente motivato il diniego della rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa. In primo luogo, con riguardo all'approfondimento del tema della conflittualità esistente fra la Stella e i coniugi Giammona-Fazio, la Corte di appello ha chiarito la non decisività dell'acquisizione di documentazione in proposito, atteso che in il dato relativo all'esistenza di tale conflittualità è un dato emergente in modo chiaro e inequivoco. Quanto alla richiesta di perizia volta all'accertamento delle cause dell'incendio, la Corte di appello ha rilevato che la non accidentalità dell'evento era già chiaramente ricavabile (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa) dalla lettura complessiva del rapporto dei vigili del fuoco, ove si dava atto dell'assenza di apparecchi elettrici collegati nel locale, dell'integrità dell'impianto elettrico e della presenza di fogli di carta in parte bruciati. 2. Il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto ad una complessiva rilettura - preclusa in sede di legittimità - del quadro probatorio oggetto della vicenda processuale. 2.1. Il controllo del giudice di legittimità sulla struttura della motivazione non può risolversi nella sovrapposizione dell'apprezzamento di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di merito, dovendo, invece, consistere nella verifica di un razionale apparato argomentativo collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le diverse proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla valutazione degli elementi probatori indicati nel testo del provvedimento. La funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completamente diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendono giustificate, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attraverso i quali si articola la decisione del giudice di merito. (Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 30/11/1995, dep. 1996, Rv. 203673).2.2. Nel caso ora in esame, la sentenza della Corte di appello è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e reca adeguato esame delle censure difensive rispetto all'attendibilità della teste Fazio. Detta sentenza tiene conto sia delle dichiarazioni dei testi, e ricostruisce adeguatamente i movimenti della Stella, dando conto delle ragioni della valutazione di attendibilità di tali dichiarazioni. La censura circa la motivazione in ordine alla natura dell'incendio è manifestamente infondata, posto che il giudice di appello ha fatto riferimento a quanto rilevato nel rapporto dei vigili del fuoco in merito alla non accidentalità dell'incendio. 3. Il terzo motivo di ricorso, inerente alla deduzione di violazione di legge in ordine alla mancanza applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato. La Corte di appello infatti, ha escluso implicitamente la sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nel momento in cui, in relazione al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto equo discostarsi dal minimo edittale previsto per il reato di danneggiamento seguito da incendio, tenendo conto dell'oggettiva pericolosità della condotta dell'imputata, che si svolgeva in un edificio condominiale abitato da numerose persone. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 settembre