CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23948/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenza delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato.-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.488/2022 depositata il 23/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appellodella contribuente confermando la decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso introduttivo contro l’avviso di accertamentocatastale; avviso, successivo a procedura Docfa 2018, con il quale èstata modificata in A1 classe 2 e vani 8,5 la categoria catastale dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] cv. 13 int. 8 censito alCatasto Fabbricati – Sez. GeB - Foglio 70, Mappale 1028, sub 28 e giàfatto oggetto di procedura Docfa 2010;Numero registro generale 849/2023Numero sezionale 3070/2026Numero di raccolta generale 23948/2026Data pubblicazione 23/07/20262. ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso,integrati da successiva memoria;3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile; segue la condanna al pagamentodelle spese e del raddoppio del contributo unificato.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, dell’art. 3 e 24 Costituzionein relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la ricorrente l’avviso impugnato sarebbe carente dellamotivazione.La sentenza impugnata, in doppia conforme con la decisione diprimo grado, rileva nell’avviso la sussistenza della motivazione del casoconcreto anche in considerazione della Docfa precedente del 2010,ormai definitiva.Per la ricorrente la motivazione sarebbe stata necessaria in quantola contribuente aveva allegato alla Docfa una consulenza a sostegnodella giusta categoria e classe A/2 e non A/1, come ritenuto dall’avvisodi accertamento.Nello stesso ricorso per cassazione la ricorrente prospetta unadiversa distribuzione degli spazi interni, quale giustificazione dellaDocfa.Deve darsi continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte chenon ritiene necessaria una particolare motivazione all’esito diprocedura Docfa nell’ipotesi di diversa distribuzione degli spazi interni,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesinell’avviso, se non per una diversa valutazione economica (“In tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi diNumero registro generale 849/2023Numero sezionale 3070/2026Numero di raccolta generale 23948/2026Data pubblicazione 23/07/2026fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivida una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico deibeni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre,ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesadel contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01; vedi ancheCass. Sez. 5, 27/06/2025, n. 17350, Rv. 675158 – 01 e Cass. Sez. 5,ord. n. 24608 del 2025).L’Agenzia delle Entrate ha valutato gli stessi elementi prospettatinella Docfa ribadendo, peraltro, la precedente classificazione, ormaidefinitiva.Del resto, una perizia di parte non può mutare gli elementi valutatidall’Agenzia contenuti espressamente nella Docfa.2. 1. La sentenza impugnata, inoltre, si basa su due distinte edautonome rationes decidendi, la prima relativa al giudicato delladecisione n. 313/13/2014, la seconda sulle caratteristiche oggettivedell’immobile, la sua ubicazione in zona di pregio e il consolidamentonel tempo della classe catastale.Sotto il primo profilo, ha affermato la CTR: “Rileva il fatto chel'immobile in questione è stato già oggetto, in data 30/12/2010, diprocedura docfa prot 437993, con la quale veniva proposta la categoriaA2 di classe 6 di vani 10 , e che il successivo atto di accertamentocatastale emesso dall'Ufficio , che prevedeva la categoria A1 di classe2, veniva confermato dalla Commissione Tributaria di 1° Grado consentenza n. 313/13/2014 , passata in giudicato non essendo mai stataimpugnata dalla ricorrente”. Con ciò estendendo alla fattispecie inNumero registro generale 849/2023Numero sezionale 3070/2026Numero di raccolta generale 23948/2026Data pubblicazione 23/07/2026esame gli effetti di quella pronuncia, stante l’assenza di modificazionifattuali atte ad inficiarla.La ricorrente non contesta specificamente la ratio basata sulconsolidamento della categoria A1 per effetto del giudicato formatosisulla menzionata Docfa 2010, con la conseguenza dell’inammissibilitàdel ricorso.3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la motivazioneapparente della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ..Il motivo è inammissibile.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovverosi fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalNumero registro generale 849/2023Numero sezionale 3070/2026Numero di raccolta generale 23948/2026Data pubblicazione 23/07/2026confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio nonincorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, hannomotivato su tutti gli aspetti dell’impugnazione richiamandocorrettamente i principi in materia espressi da questa Corte diCassazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]