CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2020
Cassazione n. 17128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5640-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso l’ordinanza n. 15687/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, l’ordinanza di questa Corte n. 15687 del 23/07/2020. Le intimate non hanno svolto difesa in questa fase. La decisione gravata ha così statuito. “ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione proposto contro sentenza della Corte d'appello di Firenze emessa in sede di rinvio, in una controversia riguardante la divisione di un bene immobile in comproprietà per quote uguali fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definita con l'assegnazione dell'intero a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza d'appello era stata cassata in ordine al criterio utilizzato per aggiornare al momento della decisione la stima dell'immobile rispetto al tempo della consulenza. La corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha determinato la misura del conguaglio sulla base di nuova consulenza tecnica. Fra i diversi criteri suggeriti dall'esperto la corte d'appello ha ritenuto di non poter dare seguito a quello che determinava il valore dell'immobile comune in considerazione della possibile demolizione e ricostruzione del fabbricato; ha quindi determinato il valore avuto riguardo alla situazione di fatto attuale del cespite. Il ricorso è proposto sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Ursula (anch'essa erede di [OSCURATO:PERSONA]) è rimasta intimata. La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi alla sesta sezione civile della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. Con il primo si sostiene che la corte, in ossequio al compito demandatole dalla Suprema corte, avrebbe dovuto liquidare il conguaglio in base al valore dell'immobile "al momento della decisione", dovendosi intendere per "decisione” la sentenza cassata o a tutto concedere la sentenza di cassazione, ma non certamente la sentenza con la quale è stata assunta la decisione differita sul conguaglio. Il secondo motivo denuncia la sentenza nella parte in cui, nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, ha ritenuto di dover considerare la situazione attuale dell'immobile, invece di adottare il valore di trasformazione suggerito quale criterio alternativo dal consulente tecnico. Sul medesimo punto il motivo denuncia altresì motivazione contraddittoria, dovendosi fare coincidere il valore di mercato con il valore che potenziali acquirenti sono disposti a pagare, posto che qualsiasi altro criterio viola il diritto del comproprietario ad avere quanto di sua spettanza e premia ingiustamente l'altro cui è stata data la possibilità di avere la proprietà del bene. Il primo motivo è infondato. La Suprema Corte, nel cassare la sentenza d'appello, ha richiamato «il costante orientamento di questa Corte, dal quale Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 non vi è ragione di discostarsi, in tema di divisione, il conguaglio dovuto dal condividente, cui sia attribuito per intero l'immobile comune, costituisce debito di valore, da determinarsi con riferimento al valore del bene al momento della decisione». Quindi ha riconosciuto che il giudice d'appello si era discostato da tale principio, in quanto aveva ritenuto di poter adeguare il valore dell'immobile in una data proporzione in assenza di precisazione dei criteri utilizzati, ha appunto cassato la sentenza, «con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale procederà alla rideterminazione del valore aggiornato dell'immobile in comunione e del conguaglio dovuto dall'assegnatario all'altro condividente, tenendo anche conto dell'eventuale estinzione dell'usufrutto gravante su tale bene, nel frattempo verificatasi». La corte di rinvio ha assolto correttamente al compito assegnatogli dalla Suprema Corte. L'assegnazione del bene indivisibile e liquidazione del conguaglio sono fra loro indissociabili: l'una costituisce il riflesso dell'altra e viceversa. I due momenti non sono solo indissociabili, ma sono necessariamente simultanei: a) l'assegnazione del bene indivisibile a uno dei condividenti attua lo scioglimento della comunione; b) lo scioglimento della comunione deve avvenire in base al valore del bene al tempo della decisione del giudizio di divisione (Cass. n. 4369/1996; n. 3083/2006; n. 12702/2007); c) il conguaglio dovuto dall'assegnatario del bene indivisibile ai sensi dell'art. 720 c.c. rappresenta, da parte di chi deve Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 versarlo, l'eccedenza di valore del bene assegnato rispetto al minor valore della quota, e, dalla parte di chi lo riceve, l'equivalente della quota non integrata in natura; d) è perciò regola coessenziale alla stessa nozione di divisione che il conguaglio deve esprimere il controvalore delle quote al momento del provvedimento che attua lo scioglimento della comunione (Cass. n. 9659/2000; n. 12818/2004). Cass. n. 8257 del 2015, richiamata dal ricorrente a pag. 8 del ricorso, non dice nulla di diverso, confermando «l'orientamento consolidato di questa Corte, cui si ritiene di aderire pienamente, secondo cui in tema di divisione giudiziale gli interessi legali sui conguagli decorrono dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente, per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio degli altri condividenti, e non anche dal momento della domanda giudiziale o da quello della sentenza di primo grado». In conclusione, la corte d'appello, allorché ha liquidato il conguaglio con riferimento al momento della decisione adottata in sede di rinvio, è del tutto coerente con la sentenza di cassazione, la giurisprudenza della corte e i principi in tema divisione. Al contrario è frutto di un palese equivoco la tesi del ricorrente là dove finisce per ipotizzare che il giudice di rinvio avrebbe dovuto liquidare il conguaglio con riferimento a un momento diverso da quello della decisione che era chiamato ad assumere Si ribadisce che "il tempo della decisione" in questa materia è il Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 momento in cui è emesso il provvedimento che scioglie la comunione": quindi la sentenza d'appello, se è impugnata la sentenza di primo grado; la sentenza di rinvio se sia stata vittoriosamente impugnata in cassazione la sentenza d'appello. Da qui il principio, costantemente ribadito della necessità dell'aggiornamento del conguaglio in appello e anche in sede di rinvio (Cass. n. 8243/1998). Il secondo motivo è infondato. Il consulente tecnico ha proposto due criteri: con il primo ha indicato il valore del bene detraendo il costo delle opere minimali di ammodernamento, stabilendolo nella somma di € 880.000,00, derivante dalla sottrazione del valore del bene una volta eseguire le opere manutentive e il costo di tali opere: 1.050.000 — 170.000,00. Con il secondo criterio ha ipotizzato il valore del bene € 1.050.000,00, in considerazione della possibilità della demolizione e ricostruzione. La corte ha riconosciuto di dovere stabilire il valore in base al primo criterio, ritenendolo più obiettivo e pertinente rispetto al secondo, relativo a parametri meno concreti, come la possibile demolizione e ricostruzione del fabbricato. Le motivazioni addotte non rilevano alcun vizio logico e giuridico, né è ravvisabile alcuna contraddizione fra la conclusione e le premesse, avendo appunto la corte riconosciuto che l'ulteriore criterio indicato dal consulente fosse meno idoneo del primo a esprimere il valore di mercato. La scelta del criterio da adottare per determinare il valore di mercato del bene oggetto di divisione rientra nel potere del Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 giudice di merito e insindacabile in cassazione, se sostenuta da adeguata e razionale motivazione (requisiti ricorrenti nel caso concreto) (Cass. n. 7059/2002; n. 6035/1980; n. 8/1969). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in favore della controricorrente. Nulla sulle spese fra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti per disporre il raddoppio del contributo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000.00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.” Con l’unico motivo di ricorso per revocazione si deduce che la predetta decisione sarebbe affetta un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione. Si sostiene che il giudice del rinvio, pur partendo dalla condivisibile e corretta premessa secondo cui il conguaglio deve essere determinato con riferimento alla data della decisione sulla domanda di divisione, ha poi errato nel procedere al calcolo sulla base del Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 valore dell’immobile attualizzato alla data della decisione in sede di rinvio, non tenendo conto che in realtà la decisione sulla domanda di divisione era da far risalire alla sentenza della stessa Corte d’appello che aveva nel 2006 assegnato il bene alla controparte (sentenza poi confermata in parte qua dalla Corte di Cassazione). L’evidente contrasto tra motivazione e dispositivo giustifica quindi la revocazione della sentenza (così Cass. n. 21521/2005). Il ricorso è inammissibile. Deve evidentemente escludersi che ricorra la denunciata contraddittorietà tra motivazione e dispositivo nell’ordinanza gravata. La Corte, a pag. 4, ha chiaramente sottolineato che l’assegnazione del bene ex art. 720 c.c. al condividente che ne abbia fatto richiesta e la determinazione del conguaglio sono due profili intimamente connessi ed indissociabili, non potendosi ritenere consolidata l’assegnazione del bene stesso se non venga altresì fissata in maniera definitiva la misura del conguaglio dovuta dal condividente attributario. Trattasi di considerazioni in diritto che trovano conforto, oltre che nella giurisprudenza richiamata nell’ordinanza oggetto di causa, anche nell’arresto delle Sezioni Unite che hanno precisato la natura costitutiva-traslativa della divisione (Cass. S.U. n. 25021/2019), con la necessità quindi della formazione del giudicato affinché i suoi effetti si producano. In motivazione, l’ordinanza n. 15687/2020 ha osservato altresì Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 che la individuazione della misura del conguaglio alla data della decisione in sede di rinvio si poneva come necessitata, oltre che per il richiamo ai principi in tema di divisione di bene non comodamente divisibile, anche in ragione della necessità di doversi conformare alla precedente pronuncia del giudice di legittimità che aveva cassato con rinvio la sentenza emessa in sede di appello (infatti, il giudice di rinvio era stato invitato a tener conto anche dell’eventuale estinzione del diritto di usufrutto gravante sul bene, sottolineando in tal modo la necessità di adeguare la stima a tutte le modifiche e variazioni che avessero potuto interessare il bene, anche dal punto di vista del suo regime proprietario). Risulta quindi ribadito in maniera incontrovertibile in motivazione che il tempo della decisione cui ragguagliare la stima del conguaglio non è quello della pronuncia del giudice di appello, ma quello della decisione emessa in sede di rinvio, essendo frutto di una personale interpretazione del ricorrente quella secondo cui sussisterebbe un contrasto tra la motivazione ed il dispositivo (e ciò anche a tacere del fatto che la questione concernente la data cui correlare la determinazione del conguaglio ha rappresentato un punto controverso sul quale la decisione gravata ebbe a pronunciarsi, precludendo in tal modo la possibilità di invocare il vizio di cui al n, 4 dell’art. 395 c.p.c.). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le Ric. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5640/2021 Numero sezionale 4747/2022 Numero di raccolta generale 17128/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 5640 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O