CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente n1) ORDINANZA sul ricorso 9587-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2074/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane in relazione ad alcune dichiarazioni di importazioni di merci presentate negli anni 2011 e 2012 all'Ufficio delle dogane di [OSCURATO:PERSONA] e riqualificate a posteriori in diversa voce doganale tramite processo verbale di contestazione dalla dogana di Modena; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione ([OSCURATO:PERSONA]); inoltre non è applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali non sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative. L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria del 28 marzo 2022, n. 9916, questa Corte rinviava la causa a nuovo chiedendo la trasmissione del fascicolo di merito. Ric. 2020 n. 09587 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3-decies, del D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali sono applicabili al caso di specie, in cui le verifiche effettuate dalla dogana di Modena sono avvenute nel 2013, pur in relazione ad importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore, il 29 aprile 2012, delle suddette disposizioni modificative. Il motivo è fondato. Secondo questa Corte (Cass. nn. 25269 e 25270 del 2019), infatti: - il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 9, ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 9, comma 3 decies, conv. nella L. n. 44 del 2012, prevede "l'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale"; - la disposizione, che, come condivisibilmente affermato da Cass. n. 26045 del 16/12/2016, non è retroattiva poichè non ha natura interpretativa ma "si presenta come un'ordinaria norma integrativa di quella preesistente", è in vigore dal 29 aprile 2012 e, dunque, riguarda le revisioni che siano successive a questa data; Ric. 2020 n. 09587 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- - la norma, peraltro, ha indubbiamente anche carattere procedimen tale, nel senso che - con riguardo al procedimento di revisione - individua le regole e i criteri che debbono sussistere per stabilire, nel momento in cui l'atto viene ad originarsi, il soggetto competente; - in altri termini, successivamente al 29 aprile 2012, ai fini della competenza il luogo dell'importazione è, in linea generale, ininfluente, mentre rileva quale sia l'ufficio che ha posto in essere le suddette verifiche, circostanza questa che costituisce presupposto in fatto per l'applicazione della norma determinativa della competenza; - orbene, nella vicenda in giudizio, l'avviso di rettifica (e poi l'atto di contestazione) sono stati emanati dall'Agenzia delle dogane in data 17 luglio 2013 (e notificati il successivo 27), sicchè al momento del loro insorgere era applicabile la nuova disposizione; - non si pone, dunque, un problema di applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della competenza ma, solo e necessariamente, di valutazione - al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento e del correlato atto di contestazione dei presupposti in fatto (sorti necessariamente in un momento precedente) che fondano il legittimo esercizio del potere; - tale esito del resto, è coerente con il principio da tempo consolidato, sia nella giurisprudenza di questa Corte che nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la legittimità di un atto amministrativo - anche sotto il profilo soggettivo - va valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua emanazione (tempus regit actum)». La sentenza impugnata non si è conformata al suddetto principio, là dove - affermando che competente Ric. 2020 n. 09587 sez. MT - ud. 07-06-2022 -4- territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione e che non è applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in quanto le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali non sono applicabili in relazione alle importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni modificative - ha erroneamente affermato che non è applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 nonostante le modifiche legislative sulla competenza degli uffici doganali, pur non retroattive, siano invece applicabili in relazione alle importazioni effettuate nel caso di specie, semplicemente perché intervenute prima degli accertamenti doganali oggetto della presente controversia in quanto l'art. 9, comma 3-decies del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. legge n. 44 del 2012, che ha modificato l'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990, è entrato in vigore il 29 aprile 2012, quindi in epoca precedente rispetto agli accertamenti compiuti dalla dogana di Modena (il processo verbale di contestazione è dell'il novembre 2013), ed anche gli avvisi di rettifica sono del 2013. La sentenza impugnata ha infatti erroneamente considerato, come punto di riferimento temporale per valutare l'applicabilità o meno delle modifiche normative, la data delle importazioni (anteriore rispetto alla suddetta modifica normativa) e non quella degli accertamenti (che invece è posteriore). Partendo da questa erronea prospettiva, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che per tali fatti competente territorialmente alla Ric. 2020 n. 09587 sez. MT - ud. 07-06-2022 -5- revisione dell'accertamento divenuto definitivo fosse la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione ([OSCURATO:PERSONA]) mentre invece quella competente, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 9, comma 3-decies cit., è quella che effettua le verifiche, ossia nella specie quella di Modena, quand'anche, come nel caso oggetto della presente controversia e come nelle ipotesi oggetto dei precedenti giurisprudenziali citati, le importazioni siano avvenute in data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legge. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, i