CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15392/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gh atti e la sentenza impugnata; esaminato I ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di sostanza stupefacente dei tipo eroina, da cui erano ricavabili n. 415,4 dosi medie singole. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione dell'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309/90 per il mancato riconoscimento della fattispecie deila lieve entità; 2. Contraddittorietà e manifesta illogicita della motivazione, inosservanza dei principi stabiliti nella sentenza Restivo (n. 45061 dei 03/11/2022) Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativci sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta deil'imputato, i giudici di merito hanno negate ia ricorrenza delia, fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato ponderale, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che il precedente citato dalla difesa - riguardante la possibilità di determinare la fattispecie di lieve entità sulla base del solo dato ponderale risultante dalla ricognizione statistica su an campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità dei fatto deve intendersi superato dal più recente e condivisibile orientamento, in base al quale, in ossequio al tenore della norma e al dictum delle Sezioni Unite, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati neiVairt. 73, cornrna 5, d.P.R. 309/90 (Sez. 3, n. 12551 dei 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 e 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del a somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 2 aprile 2025 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] teila F I. DEPOSETATA