CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 10486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10291/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3865/2016depositata il 02/11/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.12310/2011, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo n.1303/2008 proposta dal Comune di Marcianise con cui veniva ingiunto a detto Ente il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) della somma complessiva di €3.368.435,77, a titolo di corrispettivo del servizio pubblico di depurazione comprensoriale per il periodo dal 2001 al 31.03.2007, in base alla Convenzione per la determinazione e la regolazione del pagamento del servizio dí depurazione comprensoriale, sottoscritta tra il Comune di Marcianise e [OSCURATO:PERSONA] s.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in data 04.02.2002; 2. Con sentenza n.3865/2016 pubblicata il 2-11-2016, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente accolto l’appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la citata sentenza , ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) tenuto a rivalere il Comune di Marcianise di quanto tale ente fosse tenuto a versare in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in virtù del decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, ha condanna to il suddetto Consorzio al relativo pa - gamento, limitatamente alla somma di € 1.424.302,54, oltre agli interessi legali dall'effettivo versamento delle somme da parte del Comune al soddisfo. La Corte d’appello ha compensato le spese del giudizio di appello tra tutte le parti, nonché le spese del primo grado tra il Comune di Marcianise ed il [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.), confermando nelresto la sentenza impugnata. La Corte di merito, per quanto ora di interesse, ha affermato che: i) la domanda del Comune verso il Consorzio era stata qualificata dal Tribunale come rivalsa e come tale riproposta e rigettata (solo) in motivazione, senza alcuna spiegazione a sostegno di tale decisione ed il motivo di appello denunciava essenzialmente l'omessa pronuncia sull'azione di manleva; ii) il motivo era fondato, poiché il Tribunale aveva rigettato la domanda di rivalsa, pur affermando che il Consorzio era tenuto al pagamento, sebbene restasse legittimato passivo il Comune; iii) i l motivo di appello non indicava la misura ed il titolo per il quale il Consorzio sarebbe tenuto al pagamento per l'intero importo, a titolo di rivalsa, ma tale obbligo era stato già positivamente affermato dal giudice di primo grado; iv) il Consorzio si era ri conosciuto debitore dell’importo pari ad€ 1.424.302,54 verso il Comune di Caserta e "per esso" la Regione Campania, limitatamente al periodo dal 2002, anno della firma della convenzione, fino al primo trime stre 2006, mentre il residuo debito riguardava il periodo suc cessivo, e il credito accertato era pari solo alla suddetta somma, stante la mancata allegazione della convenzione agli atti del giudizio di appello, sicché il quantum era determinato solo nel suindicat o importo, in ordine al quale vi era un riconoscimento del debito, non essendovi, invece, elementi sufficienti per affermare che il Consorzio fosse tenuto a rivalere il Comune dell'intera somma che l'ente territoriale doveva pagare alla società mandataria della Regione Campania; 3. Avverso questa sentenza il Comune di Marcianise propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ; i l [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (C.I.T.L.) e l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.sono rimasti intimati ; 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 5. Con nota depositata tramite P.C.T. e con la successiva memoria illustrativa l’Ente ricorrente ha segnalato la pendenza avanti a questa Corte del giudizio R.G. n. 13471/2019, introdotto dal Comune di Marcianise con ricorso notificato in data 20.04.2019 agli stessi intimati in epigrafe indicati , con il quale ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, I Sez. civ., n. 4834 del 23/25.10.2018, comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 25.10.2018 e non notificata, pronunciata nel giudizio n. 2446/2017 R.G.. Con lacitata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. , proposta dal Comune di Marcianise, avverso la medesima sentenza della Corte di Appello di Napoli, I Sez. civ., n. 3865 del 2.11.2016, oggetto del presente giudizio; 6. Secondo il costante orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione(tra le tante Cass. 21315/2022), sicché deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo della presente causa onde consentire la riunione con l’altro giudizio. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del presente gi