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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44281/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito dato atto della motivata esclusione della messa alla prova, frutto di un giudizio non sindacabile in questa sede (Sez.4, n. 9581 del 2015, Rv.266299); rilevato che il ricorrente sembrerebbe censurare anche il trattamento sanzionatorio, questione che invero non era stata espressamente dedotta in appello e, in ogni caso, infondata, avendo i giudici di merito esplicitato i parametri ex art. 133 cod.pen. impiegati per la determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito dato atto della motivata esclusione della messa alla prova, frutto di un giudizio non sindacabile in questa sede (Sez.4, n. 9581 del 2015, Rv.266299); rilevato che il ricorrente sembrerebbe censurare anche il trattamento sanzionatorio, questione che invero non era stata espressamente dedotta in appello e, in ogni caso, infondata, avendo i giudici di merito esplicitato i parametri ex art. 133 cod.pen. impiegati per la determinazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44281/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris