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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:637
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0066_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2‑4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Autorizzazioni concesse senza valutazione.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo adottato, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2‑4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale e rientranti nelle categorie di progetti menzionate all’allegato II, punto 1, lett. a)‑c) e f) di tale direttiva siano sottoposti ad una procedura d’autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto a tale riguardo, ai sensi degli artt. 5‑10 della suddetta direttiva, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva. 2) L’Irlanda è condannata alle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. 3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0066_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2‑4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Autorizzazioni concesse senza valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo adottato, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2‑4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale e rientranti nelle categorie di progetti menzionate all’allegato II, punto 1, lett. a)‑c) e f) di tale direttiva siano sottoposti ad una procedura d’autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto a tale riguardo, ai sensi degli artt. 5‑10 della suddetta direttiva, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva. 2) L’Irlanda è condannata alle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. 3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris