CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 28657 / 20 14 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N.-controricorrente - avverso la sentenza n. 2826/18/14 della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Catania , depositata il 17/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla CTP di Catania i provvedimenti di diniego di accertamento con adesione notificatigli dall’amministrazione finanziaria in relazione a recuperi d’imposta per gli anni 2003 e 2004. I ricorsi furono respinti. Nelle more, l’[OSCURATO:PERSONA] notificò al contribuente gli atti impositivi emessi in seguito al mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, concernenti gli anni 2003, 2004 e 2005. Anche questi ultimi furono impugnati dal Sirna innanzi alla CTPdi Catania, che accolse i ricorsi. 2. Le sentenze di primo grado vennero appellate, rispettivamente, dal contribuente e dall’Agenzia delle Entrate. La CTR della Sicilia-sezione staccata di Catania, riuniti i gravami, accolse l’appello del contribuente, annullando i dinieghi relativi agli accertamenti con adesione, e rigettò quello erariale, annullando gli avvisi di accertamento. I giudici d’appello osservarono anzitutto, quanto ai dinieghi, che gli stessi erano stati emessi il 5 settembre 2007, ovvero in data successiva al versamento del saldo da parte del contribuente, avvenuto il 18 luglio 2007. Rilevarono, in tal senso, che detto saldo era intervenuto addirittura in anticipo rispetto alla prescritta data di scadenza (13 settembre 2007), rendendo irrilevante il fatto che, medio tempore, il Sirna non avesse fornito la garanzia prescritta per il caso di pagamento rateale.Osservarono, in ogni caso, che sussisteva prova della mala fede dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva emesso gli atti di diniego dopo aver rilasciato al contribuente copia degli atti di definizione della procedura. Quanto, poi, agli atti impositivi successivamente notificati al contribuente, rilevarono che essi erano stati emessi dall’[OSCURATO:PERSONA] con «condotta prevaricatrice di rara intensità», ovvero quantunque, nel contraddittorio procedimentale, l’Agenzia delle entrate avesse accolto le difese del Sirna e sottoscritto un verbale di archiviazione che non risultava essere stato revocato; affermarono che, in ogni caso, tali circostanze designavano la nullità degli atti per violazione dell’art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione degli artt. 8 e 9 del d. lgs. 18 giugno 1997, n. 218, dolendosi del fatto che la CTR avrebbe errato nell’interpretare la normativa applicabile al procedimento di accertamento con adesione. La ricorrente osserva che, nel testo vigente ratione temporis, l’evocato art. 8 prevedeva, al comma 1, il pagamento del dovuto da parte del contribuente entro venti giorni dalla stipula dell’atto di adesione, ovvero, al comma 2 e per il caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata nello stesso termine e gli interessi, con contestuale prestazione di garanzia con obbligo di far pervenire la polizza all’Ufficio nei dieci giorni successivi. Ciò posto,osserva che nella specie il ricorrente non si era avvalso della facoltà di pagamento rateale ed aveva provveduto al versamento dell’intero dopo che il termine era già scaduto; e che, anche a voler considerare quale opzione per tale facoltà il fatto ch’egli avesse tempestivamente versato una sola rata, non aveva fornito alcuna garanzia nel termine. L’[OSCURATO:PERSONA] ribadisce, pertanto, la legittimità del proprio provvedimento di diniego. 2. Il secondo mezzo denunzia «nullità del procedimento per violazionee falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.». L’Agenzia delle entrate assume che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi su tutti i suoi motivi di appello relativi alla legittimità degli atti impositivi e si sarebbe limitata a confermare acriticamente la sentenza di primo grado. 3. Con il terzo motivo, denunziando «omessa motivazione su un punto decisivo della controversia», la ricorrente ripropone la medesima censura, trascrivendo integralmente i propri motivi di appello. 4. Con il quarto motivo, deducendo nullità della sentenza in relazione all’art. 36, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la ricorrente assume che la sentenza impugnata sarebbe affetta da «motivazione incongrua», avendo recepito tutte le argomentazioni del contribuente,senza sottoporle a vaglio critico. 5. Infine, con il quinto motivo l’[OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione degli artt. 32, 33 e 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’illegittimità degli accertamenti disposti, dai quali erano esitati consistenti elementi probatori in relazione alla pretesa impositiva. 6. Il primo motivo è infondato. 6.1. Con riferimento al perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti di causa, questa Corte ha più volte affermato che il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa; ciò in quanto la prestazione della garanzia è finalizzata ad assicurare i futuri versamenti, che non restano rimessi alla mera diligenza del debitore (cfr. Cass. n. 25115/2020; Cass. n. 13143/2018; Cass. n. 13750/2013). In tale ottica, è stato altresì precisato, con la sentenza n. 22510/2013 richiamata dagli stessi giudici d’appello, che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 218/1997, non è stabilito a pena di invalidità della procedura, essendo sufficienteche all’Ufficio pervenga poi in tempo utile, cioè entro la scadenza della seconda rata, la prova del saldo della prima e la prestazione della garanzia. Questa Corte ha giustificato tale affermazione osservando, da un lato, che la norma non prevede la sanzione della nullità e, dall’altro lato, che essa è volta al fine di assicurare al l'Ufficio, per ovvie esigenze di certezza giuridica, la riscossione delle somme dovute. 6.2. Su tale presupposto, diviene allora privo di rilievo il fatto, evocato dalla ricorrente, che il contribuente non avesse rilasciato copia della garanzia nel termine prescritto; e ciò in quanto a quella data, come correttamente osservato dai giudici d’a ppello, era già intervenuto per intero il versamento delle somme dovute all’Erario e si era, perciò, realizzata la condizione che la previsione del termine per il rilascio della garanzia era volta ad assicurare. Ciò, del resto, è confermato dal la circostan za dell’intervenuto rilascio, da parte dell’Erario, di copia degli atti che attestavano il perfezionamento della definizione. 7. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere scrutinati congiuntamente per la loro evidente connessione.Tutte e tre le censure, infatti, ineriscono al tema degli atti impositivi annullati dalla sentenza di primo grado e si risolvono in una critica, operata sotto diverse angolazioni, alla motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. 7.1. In primo luogo, le censure vanno dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Una volta, infatti, rilevato che gli atti impositivi furono emessi in conseguenza del diniego di accertamento con adesione, la ritenuta illegittimità di quest’ultimo inibisce la pretesa dell’amministrazione finanziaria fondata sugli avvisi successivamente notificati. 7.2. In ogni caso, tutte le censure sono inammissibili perché non intaccano la ratio decidendi. Come si è osservato, infatti, la sentenza d’appello ha ritenuto illegittimi gli atti impositivi sul rilievo della loro nullità ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000; ciò in base al fatto che l’[OSCURATO:PERSONA], dopo aver invitato il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, averne verbalizzato l’idoneità a giustificare le movimentazioni bancarie oggetto di verifica ( escludendone ogni rilievo presuntivo) e aver proposto l’archiviazione del procedimento, aveva proceduto alla notifica degli atti impositivi. Le censure della ricorrente, che attingono la complessiva motivazione del provvedimento impugnato, trascurano di confrontarsi con tale argomento, benché decisivo; né, con tale argomento, presentano alcuna interferenza i motivi di gravame dei quali la ricorrente lamenta l’omesso esame. 8. Per le stesse ragioni, anche il quinto motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Ferma restando anche in questo caso, infatti, la carenza di interesse attuale dell’[OSCURATO:PERSONA], per il resto la censura ha ad oggetto la mancata considerazione, da parte dei giudici d’appello, delle «complesse attività investigative» poste a monte dell’esercizio della propria potestà impositiva, senza svolgere alcuna considerazione in merito al dirimente profilo di nullità degli atti stigmatizzato dalla sentenza d’appello. 9.Il ricorso è, pertanto, complessivamente meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna