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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30291/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26650/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 80. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 437/2021, pubblicata in data 30.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni pecuniarie, chiedendone l’annullamento.

Il giudice di pace, pur accogliendo l’opposizione, ha compensato le spese, con pronuncia impugnata dall’opponente e poi riformata dal tribunale, che ha liquidato € 310,00 complessivi per entrambi i gradi di Oggetto: sanzioni amministrative giudizio.

La decisione di secondo grado è stata cassata dalla Sesta sezione di questa Corte, con rinvio al tribunale per una nuova statuizione sulle spese.

Riassunta ritualmente la causa, il giudice del rinvio, con sentenza 437/2021, ha liquidato l’importo di € 818, di cui € 342 per il primo grado, € 221 per l’appello ed € 255 per il giudizio di legittimità, con esclusione della fase decisoria, data la trattazione camerale del ricorso.

Ha compensato le spese di causa, per non aver il Ministero svolto difese.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi.

Il Comune di Montefiascone è intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 4, comma quinto, D.M. 55/2014, e 91, comma primo, c.p.c., sostenendo che il fatto che il giudizio di cassazione fosse stato trattato in camera di consiglio non era di ostacolo per la liquidazione del compenso per la fase decisoria, che comprendeva il deposito di eventuali note illustrative e l’esame della proposta del relatore e della decisione di legittimità, dovendo il tribunale disporre anche il rimborso delle spese vive del giudizio di cassazione.

Il motivo è fondato.

La trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione – svolta, nello specifico, nelle forme prescritte dall’art. 380 bis c.p.c. - non consentiva di per sé di escludere il compenso per la fase decisionale.

Come chiarisce l’art. 13 dell’allegato al D.M. 55/2014, i giudizi - anche camerali - di legittimità si articolano nella fase di studio, introduttiva e di decisione; quest’ultima comprende, nei procedimenti definiti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. - l’esam e della proposta del relatore, eventuali memorie illustrative, l’esame della pronuncia finale).

La sentenza è dunque censurabile nel punto in cui ha ritenuto che la mera trattazione camerale escludesse la liquidazione della fase decisoria, senza verificare in concreto lo svolgimento di attività difensiva per la decisione, non sussistendo alcuna preclusione assoluta per l’attribuzione del compenso, come invece erroneamente statuito dal giudice del rinvio, che dovrà inoltre pronunciare anche sul rimborso delle spese vive.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il tribunale abbia erroneamente compensato le spese processuali per il giudizio di rinvio, dando rilievo al fatto che il Comune non si era costituito.

Il motivo è fondato.

Il giudice del rinvio ha ritenuto la sussistenza dei giusti motivi richiesto dall’art. 92 c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con L. 69/2009, nella contumacia dell’amministrazione comunale.

Non sussistevano - tuttavia - i presupposti richiesti per la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità del tutto normale, al pari del fatto che nel singolo grado si controverta delle sole spese processuali, avendo la parte comunque dovuto coltivare il processo per ottenere quanto spettante a titolo di spese.

Sono –quindi - accolti entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Viterbo,in persona di altro M agistrato, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolt i e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26650/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 80. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 437/2021, pubblicata in data 30.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni pecuniarie, chiedendone l’annullamento. Il giudice di pace, pur accogliendo l’opposizione, ha compensato le spese, con pronuncia impugnata dall’opponente e poi riformata dal tribunale, che ha liquidato € 310,00 complessivi per entrambi i gradi di Oggetto: sanzioni amministrative giudizio. La decisione di secondo grado è stata cassata dalla Sesta sezione di questa Corte, con rinvio al tribunale per una nuova statuizione sulle spese. Riassunta ritualmente la causa, il giudice del rinvio, con sentenza 437/2021, ha liquidato l’importo di € 818, di cui € 342 per il primo grado, € 221 per l’appello ed € 255 per il giudizio di legittimità, con esclusione della fase decisoria, data la trattazione camerale del ricorso. Ha compensato le spese di causa, per non aver il Ministero svolto difese. La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. Il Comune di Montefiascone è intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 4, comma quinto, D.M. 55/2014, e 91, comma primo, c.p.c., sostenendo che il fatto che il giudizio di cassazione fosse stato trattato in camera di consiglio non era di ostacolo per la liquidazione del compenso per la fase decisoria, che comprendeva il deposito di eventuali note illustrative e l’esame della proposta del relatore e della decisione di legittimità, dovendo il tribunale disporre anche il rimborso delle spese vive del giudizio di cassazione. Il motivo è fondato. La trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione – svolta, nello specifico, nelle forme prescritte dall’art. 380 bis c.p.c. - non consentiva di per sé di escludere il compenso per la fase decisionale. Come chiarisce l’art. 13 dell’allegato al D.M. 55/2014, i giudizi - anche camerali - di legittimità si articolano nella fase di studio, introduttiva e di decisione; quest’ultima comprende, nei procedimenti definiti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. - l’esam e della proposta del relatore, eventuali memorie illustrative, l’esame della pronuncia finale). La sentenza è dunque censurabile nel punto in cui ha ritenuto che la mera trattazione camerale escludesse la liquidazione della fase decisoria, senza verificare in concreto lo svolgimento di attività difensiva per la decisione, non sussistendo alcuna preclusione assoluta per l’attribuzione del compenso, come invece erroneamente statuito dal giudice del rinvio, che dovrà inoltre pronunciare anche sul rimborso delle spese vive. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il tribunale abbia erroneamente compensato le spese processuali per il giudizio di rinvio, dando rilievo al fatto che il Comune non si era costituito. Il motivo è fondato. Il giudice del rinvio ha ritenuto la sussistenza dei giusti motivi richiesto dall’art. 92 c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con L. 69/2009, nella contumacia dell’amministrazione comunale. Non sussistevano - tuttavia - i presupposti richiesti per la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità del tutto normale, al pari del fatto che nel singolo grado si controverta delle sole spese processuali, avendo la parte comunque dovuto coltivare il processo per ottenere quanto spettante a titolo di spese. Sono –quindi - accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Viterbo,in persona di altro M agistrato, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolt i e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione se
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