CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2023
Cassazione n. 29106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 22/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/02/2022, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato i reclami proposti, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen,, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto l'uso del computer per un tempo superiore a quello consentito e la possibilità di conoscere tempestivamente l'esito degli esami universitari sostenuti. 2. Attanasio ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 15 e 32 Cost., 1 Ord. pen. e 44, d.P.R. n. 230 del 2000. Sia l'art. 40, comma 1, Ord. pen., sia l'art. 14.1 della circolare DAP 2/10/2017 n. 3676/6126 prevedrebbero la possibilità di usare il PC per un tempo superiore a quello consentito ad Attanasio. Riguardo alla richiesta di poter redigere anche missive, il Collegio risponderebbe, tautologicamente, che «all'Attanasio risulta attualmente consentito l'uso del personal computer a soli fini di studio o di difesa», circostanza peraltro pacifica perché se vi fosse già autorizzazione non vi sarebbe bisogno di chiederne un'altra. Sotto altro profilo, il ricorso lamenta la violazione dell'art. 1 Ord. pen. che vieta le restrizioni che non siano supportate da ragionevoli motivi, anche alla luce , di quanto affermato dalla Corte costituzionale ha stabilito in relazione alla possibilità di sospendere, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, soltanto l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento che risultino in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza (così Corte cost. n. 97 del 2020). Invero i detenuti dei regimi ordinari stampano missive scritte al c:omputer che sono in ogni caso esercitazioni scolastiche. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 32 e 97, secondo comma, Cost. e 44 d.P.R. n. 230 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] afferma che dalla nota del 6/07/2020 emergerebbe che Attanasio in data 5/06/2020 «aveva dichiarato di essere già a conoscenza dell'esito dell'esame sostenuto». La difesa avrebbe, però, dimostrato documentalmente come alle date del 5/06/2020 e del 12/06/2020 Attanasio non fosse a conoscenza di esso, dal momento che l'educatrice competente non gliene aveva dato notizia, con chiara violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. e del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione. Sarebbe stato, infine, violato l'art. 44 del Regolamento di Esecuzione, che prevede l'agevolazione nel compimento degli studi. 3. In data 22/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso inammissibile.2. Nessuna delle prospettate violazioni di legge comporta un vulnus a posizioni di diritto soggettivo, tanto è vero che, correttamente, il Magistrato di sorveglianza competente aveva qualificato il reclamo proposto dal detenuto come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. Non la durata dell'uso del computer, la cui determinazione rientra nell'ambito della potestà organizzativa della vita detentiva dell'Amministrazione penitenziaria, né tantomeno la possibilità di conoscere, nell'immediatezza, l'esito degli esami universitari sostenuti. 2.1. Tanto premesso, deve ribadirsi che rispetto a una decisione assunta in materia di reclamo generico è inammissibile qualunque impugnazione, a partire dal reclamo al tribunale di sorveglianza, sino al ricorso per cessazione (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme