CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2024
Cassazione n. 33728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 23 novembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed € 900,00 di multa perché ritenuto responsabile di due truffe commesse nella vendita di un autoveicolo. 2. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha formulato due distinti motivi: - il primo motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 23 bis, comma 4, del d. leg. n. 137 del 2020, lamenta nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dello svolgimento della trattazione orale, richiesta dalla difesa della farte civile e comunicata solamente al Procuratore Generale; - il secondo motivo, dedotto nel prisma della violazione di legge e del vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'art. 165 cod. pen., lamenta che la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata all'adempimento, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima, della provvisionale sancita a favore delle parti civili costituite, a dispetto delle limitate condizioni economiche dell'imputato, emergenti dalla richiesta ed ammissione al gratuito patrocinio, ponendo a carico dell'imputato l'onere dimostrativo delle condizioni di indigenza, così contravvenendo ai principi ermeneutici sanciti dalla Cassazione, che prevedono uno specifico obbligo investigativo in capo al giudice procedente. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Anche la difesa dell'imputato ha inviato memoria con lo stesso mezzo, ribadendo le conclusioni formulate con l'atto di impugnazione. Il difensore ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati in contestazione alla data del 12 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato è fondato e va accolto in relazione al primo motivo, con conseguente annullamento della sentenza di condanna e dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Sul piano civilistico, consegue il rinvio al competente giudice civile d'appello per la decisione, che riguarderà anche le spese tra le parti relative al presente grado di legittimità. 2. Come detto, il primo motivo è fondato. La verifica delle circostanze allegate dalla difesa, che ha richiesto l'esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura in procedendo della questione proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), permette di constatare la correttezza della ricostruzione riportata nel ricorso introduttivo, non essendovi prova che il provvedimento che, in accoglimento dell'istanza difensiva della parte civile, disponeva la trattazione orale, sia stato effettivamente comunicato dalla cancelleria della Corte d'appello alla difesa dell'imputato. Di rilevante a tal fine sono presenti in atti: (i) la notifica al difensore dell'imputato del decreto di citazione in appello datata 21 agosto 2024; (ii) la richiesta di parte civile di trattazione orale (di data 16 settembre 2024); (iii) la notifica del decreto di citazione all'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., effettuata anch'essa il 16 settembre 2024. Non è invece reperibile una qualche comunicazione alla difesa dell'imputato dell'istanza di parte civile di trattazione orale né dell'eventuale provvedimento presidenziale che l'avesse disposta. La mancata comunicazione dello svolgimento dell'udienza orale e la conseguente mancata partecipazione in presenza, ha comportato la sostanziale violazione del contraddittorio ai danni della parte, che non ha potuto intervenire né personalmente, né a mezzo del difensore di fiducia, essendo stato nominato all'imputato, nel caso di specie, un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., come risulta dal verbale dell'udienza di discussione (14 ottobre 2024). 3. Al di là di divergenze interpretative sulla natura della nullità conseguente alla mancata comunicazione alla parte, della richiesta di oralità e dell'eventuale provvedimento ammissivo, è orientamento assolutamente prevalente che, a dispetto della mancata esplicita previsione legislativa nell'art. 23 cit. di un obbligo di comunicazione dei due atti predetti, la necessità di rispettare il principio del contraddittorio e dell' audita altera parte, imponga la formalità e sanzioni di nullità (sub specie, ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen.) l'eventuale omissione (ex multis, Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Berisha, Rv. 287828 - 01). 4. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso deriva l'annullamento della sentenza e l'accoglimento dell'eccezione, formulata con memoria inviata dalla difesa in limine, di estinzione dei reati per prescrizione, intervenuta, nonostante le sospensioni verificatesi medio tempore.Infatti, anche a voler prendere quale data iniziale del calcolo, quella della presentazione della querela, indicata in imputazione (3 aprile 2017), i sette anni e sei mesi massimi previsti per la truffa, in assenza di aggravanti qualificate, porta il termine al 3 ottobre 2024, cui debbono aggiungersi 161 giorni tra il 3 dicembre 2019 e 12 maggio 2020 per sospensione dovuta alla adesione del difensore alla astensione dalle udienza proclamata dalla associazione di categoria, giungendo alla data del 12 marzo 2025. Non può poi conteggiarsi l'ulteriore sospensione indicata nella sentenza di primo grado ("emergenza sanitaria Covid 19", pg. 3) in quanto caduta al di fuori dell'epoca a sospensione 'necessaria' (9 marzo - 11 maggio 2020). 5. Agli effetti penali, pertanto, l'annullamento della sentenza è disposto senza rinvio, essendo i reati estinti. Quanto agli aspetti civili, l'annullamento della sentenza avviene invece con rinvio, essendo necessario svolgere, in contraddittorio, un nuovo giudizio d'appello. Il rinvio è a favore del giudice civile competente per valore in grado di appello che deciderà altresì sulla liquidazione delle spese tra le parti per questa fase di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legitti