CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14759-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO, N. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 2 - 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], allegando di avergli venduto un terreno agricolo sito in Comune di Flero al prezzo di €207.900,00; di aver ricevuto acconti per complessivi €177.900,00. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Brescia di ingiungere all’acquirente il pagamento della somma residua di €30.000,00. Con decreto del 10.11.2007 il Tribunale di Brescia emetteva decreto ingiuntivo, come da istanza del Savoldi, avverso il quale il Biloni proponeva opposizione riconoscendo la debenza della somma, ma eccependo l’esistenza – nel contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa con atto notarile del 01.12.2006 -di una condizione sospensiva, non ancora avveratasi, alla quale il pagamento del saldo era stato subordinato. 2. Con sentenza n. 2551/2015 il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione.Avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazion e notificato in data 29.10.2015,dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, la quale rigettava interamente il gravame, condannando l’appellante soccombente alle spese di lite e della C.T.U. espletata in primo grado. A sostegno della sua decisione, la Corte osservava che: -si deve escludere l’esistenza di una condizione sospensiva volta a subordinare l’esigibilità del saldo dovuto dall’acquirente alla stipula dell’atto notarile sottoscritto dal venditore e dagli altri condividenti che confermi l’estensione in mq del terreno compravenduto. Dal tenore letterale dell’atto di compravendita (art. 5, lett. a) emerge, piuttosto, come fosse volontà delle parti accertare, in assenza del predetto atto pubblico, l’effettiva consistenza dei beni oggetto della compravendita; - trascorsa la data del 30.06.2007 (prevista nel rogito come termine ultimo per la sottoscrizione dell’atto notarile di accertamento tra venditore ederedi comproprietari e condividenti), ogni successiva determinazione del Biloni deve essere ricondotta ad un comportamento Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - da valutarsi alla luce della fattispecie giuridica dell’eccezione di inadempimento; -poiché dalle risultanze della C.T.U. svolta in primo grado emerge che l’estensione reale dei terreni compravenduti corrispondeva all’estensione in mq oggetto del contratto; poiché, inoltre, non vi è stata alcuna evizione o contestazione da parte di terzi circa la proprietà dei terreni compravenduti; poiché, infine, la stessa parte appellante non ha contestato il fatto di aver acquistato un’estensione di terreno inferiore a quella indicata nel rogito, deve concludersi per l’assenza di un interesse meritevole di tutela e la sussistenza della buona fede dell’acquirente, tale da poter opporsi legittimamente alla domanda di pagamento delsaldo avanzata dal venditore. 3. Per la cassazione della predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] depositava ricorso presso questa Corte, affidandoloa quattro motivi. ResistevaSavoldi Flavio depositando controricorso . In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1353 cod. civ. in merito alla natura di « condizione » della clausola n. 5 del contratto di compravendita del 01.12.2006 intercorso tra le parti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in merito alla corretta interpretazione della volontà contrattuale. Nella ricostruzione del ricorrente, la residua somma asaldo, il cui pagamento risulta sospeso nel rogito (art. 5, lett. a) II),corrisponde al prezzo dei circa 2000 mq di terreno dei quali risultava dubbia nel rogito la titolarità in capo all’alienante. Non avendo il venditore confermato la quantità dei mq di terreno promessi, mediante atto pubblico sottoscritto insieme ai Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - condividenti (come previsto nello stesso art. 5, lett. a), I) del rogito) permane la medesima situazione di incertezza che al momento del rogito ha indotto lo stesso venditore, l’acquirente ed il Notaio rogante ad inserire nel contratto la clausola in esame. Pertanto, la Corte d’Appello è incorsa in falsa applicazione dell’art. 1353 cod. civ., attribuendo alla clausola più volte citata non già la natura di condizione sospensiva, voluta dalle parti a fronte di un evento futuro ed incerto (ovvero la stipula di un atto di riconoscimento, da parte degli altri comproprietari, dei mq di proprietà del venditore oggetto del trasferimento all’acquirente odierno ricorrente); quanto piuttosto un generico impegno ad un chiarimento tecnico a fronte del quale fosse stata prevista una sorta di sospensione del pagamento fino al 30.06.2007. 1.1. Il motivo è infondato, in quanto si basa in diritto sul presupposto dell’esistenza di un evento futuro ed incerto, exart. 1353 cod. civ. Tale non può essere considerata l ’estensione dei terreni oggetto della vendita, attinente semmai all’oggetto del contratto e alla sua correlazione con il prezzo convenuto. Tale non è neanche l’atto di accertamento cheparte venditrice si era impegnata a rendere, al fin e di confermare la determinazione dell’oggetto del contratto. In assenza di un avvenimento futuro ed incerto, la Corte d’Appello, a valle dell’interpretazione dell’atto notarile scevra da incoerenze logico- giuridiche,e confermando la valutazione del giudice di primo grado (v. sentenza, p. 6), ha correttamente escluso l’esistenza di una condizione sospensiva. Ogni altra questione attinente alla natura di condizione sospensiva della clausola negoziale di cui si discute attiene al merito, e come tale è insindacabile in sede di legittimità(ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Con il secondo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. Contesta il ricorrente il fatto –assunto come decisivo nella sentenza impugnata - che il Biloni non avesse (ancora) subito evizione o contestazione da parte di terzi, poiché ciònon farebbe venir meno le esigenze di certezza sulla effettiva consistenza dell’immobile compravenduto; incertezza che rappresenta di per sé, e ancor oggi, un inadempimento tutt’altro che di scarsa importanza, e determina un pregiudizio tale da escludere la contrarietà a buona fede del comportamento dell’acquirente. 2.1.Il secondo motivo è inammissibile. Chiarito che non è più dato discutere di incertezza riguardo all’estensione del terreno acquistato e, quindi,riguardo all’oggetto del contratto, il giudice di seconde cure ha escluso –con argomentazione scevra da incoerenze logico-giuridiche - l’esistenza di un qualsivoglia pericolo di pregiudizi gravi a danno dell’acquirente, tali da giustificare – ai sensi e per gli effetti dell’exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 cod. civ. – l’opposizione dell’acquirente al pagamento del saldo. In defin i tiva, anche questa doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito. 3. Con il terzo motivo si deduce, exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omesso esame di una esplicita clausola del contratto di compravendita e delle sue conseguenze. Lamenta il ricorrente l’omessa valutazione, da parte del giudice di seconde cure, dell’errore di calcolo commesso dal C.T.U., pure portato all’attenzione dei giudici sin dalla comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, sia in atto d’appello; errore evidenziato dal C.T.P. e che dimostra come il Savoldi abbia promesso in vendita una porzione di terreno del quale non era proprietario. 4. Con il quarto motivo si deduce exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - stato oggetto di discussione tra le parti. Omesso esame della domanda riconvenzionale proposta sia in primo grado sia in appello dal Biloni. Il ricorrente lamenta l’omesso esame della domanda riconvenzionale con la quale il Biloni chiedeva al Tribunale adito il risarcimento dei danni causati dal ritardo nell’adempimento pattuito (ossia la stipulazione dell’atto pubblico prevista alla clausola n.5, a) del rogito). Né la corte distrettuale si è pronunciata sulla richiesta di risoluzione parziale del contrattoex art. 1482 cod. civ. limitatamente alla porzione di terreno (circa 2.000 mq) la cui titolarità rimane incerta, e alla corrispondente parte del prezzo (circa €30.000,00). 5. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente,poiché entrambi contestano carenze nella pronuncia da parte del giudice distrettuale,e sono entrambi inammissibili. 5.1. Va rilevato innanzitutto che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis:Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez.6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, la sentenza qui impugnata ha riproposto integralmente le argomentazioni del primo giudice fondate sulle medesime ragioni di fatto. Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 7 - 5.2. Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01), l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 d el 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 - 01). Il ricorrente solleva, nel terzo motivo, profili che attengono alla rilettura delle risultanze istruttorie, tentando di mascherare l’errore di calcolo rilevato dal C.T.P. (cioè un elemento istruttorio) come fatto storico decisivo. 5.3. Il quarto motivo solleva questioni o rimaste assorbite nel rigetto di primo e poi di secondo grado (il preteso risarcimento danni a carico del Savoldi per il ritardo nell’adempimento pattuito, riguardante la stipulazione del negozio di accertamento;così come l’assegnazione di un termine per l’adempimento); ovvero ripropone una questione non esaminata in appello in quanto costituente domanda nuova (istanza di risoluzione parziale del contratto exart. 1482 cod. civ.). Nel primo caso il ricorrente ripropone valutazioni di risultanze istruttorie che, come si è avuto modo di ricordare, sono inammissibili in questa sede: alla luce, Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 8 - infatti, delle risultanze istruttorie ripensate anche dalla Corte territoriale (v. sentenza p. 7, 4° capoverso), la pronuncia è giunta a confermare quanto già decretato dal giudice di prime cure,ossia la non gravità né rilevanza dell’inadempimento del Salvoldi, ai fini della sussistenza delle condizioni dell’eccezione di inadempimento (v. sentenza p. 7, 1°-3° capoverso). Nel secondo caso –oltre a richiamare quanto già precisato supra al punto 1.1. – la doglianza è comunque inammissibile poiché il motivo non reca univoco riferimento alla nullità della decisione gravataai sensi del n. 4), art. 360, comma 1, cod. proc. civ.derivante dalla relativa omissione, ma si limita a sostenere che la motivazione sia mancante ai sensi del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.(Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01, conf da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1 0862 del 07/05/2018, Rv. 648018 - 01) , il quale peraltro – nella nuova formulazione sopra richiamata –neanche più consente la denuncia del vizio di motivazione, se non nei limiti del fatto storico che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo, e non dedotto nel mezzo di gravame. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di Ric. 2018 n. 14759 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 9 - un ul