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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40649/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 26 ottobre 2018 dal Tribunale di Messina che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesioni.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poiché la sottrazione è avvenuta successivamente alla violenza cagionata da intenti ritorsivi, sicché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come furto; - vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per avere trascurato di considerare che l'autovettura è stata poi restituita al legittimo proprietario. [OSCURATO:PERSONA] deduce: -Vizio di motivazione poiché la corte non si è confrontata con il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, che ha sostenuto di essersi allontanato quando il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a percuotere la persona offesa e con il racconto offerto da quest'ultima da cui non emerge il contributo causale del Saporito all'aggressione; -violazione di legge e vizio di motivazione poiché le modalità della condotta inducono a ritenere che la violenza non fosse finalizzata all'impossessamento delle chiavi; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'avere agito con crudeltà verso la persona offesa, poiché la reiterazione di colpi non palesa la volontà di infliggere alla vittima sofferenze superflue rispetto alla produzione dell'evento voluto. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte non ha considerato il comportamento posto in essere dalla persona offesa in danno del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], all'origine della violenza, e la condizione di incensurato del ricorrente.

I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché reiterano le censure già sollevate con l'atto di appello, alle quali la corte ha fornito adeguata ed esaustiva risposta, e non si confrontano con la motivazione della corte, così incorrendo nel vizio di genericità.

Di contro la sentenza impugnata ha motivatamente confermato la qualificazione giuridica della condotta come rapina, poiché la violenza era, per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla sottrazione delle chiavi dell'autovettura della persona offesa, che solo dopo diversi giorni venne ritrovata; ha adeguatamente motivato il concorso del Saporito, sottolineando che questi non ha esitato ad introdursi nell'abitazione della persona offesa, unitamente agli altri due correi, armato di bastone ed era all'evidenza a conoscenza delle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA], mentre a nulla rileva la circostanza che questi abbia o meno partecipato attivamente all'aggressione fisica in danno della persona offesa; ha valorizzato la particolare efferatezza della violenza dimostrata dalla certificazione medica a sostegno della ritenuta aggravante della crudeltà poiché la violenza esercitata risulta sicuramente eccessiva rispetto allo scopo perseguito.

Giova ricordare infatti che La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo. (Sez. 1, Sentenza n. 20185 del 20/12/2017 Ud. (dep. 08/05/2018 ) Rv. 272827 - 01) Le censure in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la corte ha osservato che nel caso di specie mancano elementi di segno positivo nella condotta dei due imputati che possano giustificare il riconoscimento del detto beneficio; inoltre non va trascurato che per esplicito dettato normativo la condizione di incensurato non è di per sé sufficiente a motivare la sussistenza delle dette attenuanti; la corte inoltre ha evidenziato che l'ammissione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta soltanto nel corso del processo e a distanza di circa tre anni dal fatto ed ha ritenuto tale condotta priva di rilevanza, a fronte delle modalità particolarmente cruente dell'aggressione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Messina, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 26 ottobre 2018 dal Tribunale di Messina che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesioni. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato poiché la sottrazione è avvenuta successivamente alla violenza cagionata da intenti ritorsivi, sicché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come furto; - vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche per avere trascurato di considerare che l'autovettura è stata poi restituita al legittimo proprietario. [OSCURATO:PERSONA] deduce: -Vizio di motivazione poiché la corte non si è confrontata con il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, che ha sostenuto di essersi allontanato quando il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a percuotere la persona offesa e con il racconto offerto da quest'ultima da cui non emerge il contributo causale del Saporito all'aggressione; -violazione di legge e vizio di motivazione poiché le modalità della condotta inducono a ritenere che la violenza non fosse finalizzata all'impossessamento delle chiavi; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'avere agito con crudeltà verso la persona offesa, poiché la reiterazione di colpi non palesa la volontà di infliggere alla vittima sofferenze superflue rispetto alla produzione dell'evento voluto. - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte non ha considerato il comportamento posto in essere dalla persona offesa in danno del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], all'origine della violenza, e la condizione di incensurato del ricorrente. I ricorsi sono entrambi inammissibili poiché reiterano le censure già sollevate con l'atto di appello, alle quali la corte ha fornito adeguata ed esaustiva risposta, e non si confrontano con la motivazione della corte, così incorrendo nel vizio di genericità. Di contro la sentenza impugnata ha motivatamente confermato la qualificazione giuridica della condotta come rapina, poiché la violenza era, per ammissione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla sottrazione delle chiavi dell'autovettura della persona offesa, che solo dopo diversi giorni venne ritrovata; ha adeguatamente motivato il concorso del Saporito, sottolineando che questi non ha esitato ad introdursi nell'abitazione della persona offesa, unitamente agli altri due correi, armato di bastone ed era all'evidenza a conoscenza delle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA], mentre a nulla rileva la circostanza che questi abbia o meno partecipato attivamente all'aggressione fisica in danno della persona offesa; ha valorizzato la particolare efferatezza della violenza dimostrata dalla certificazione medica a sostegno della ritenuta aggravante della crudeltà poiché la violenza esercitata risulta sicuramente eccessiva rispetto allo scopo perseguito. Giova ricordare infatti che La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo. (Sez. 1, Sentenza n. 20185 del 20/12/2017 Ud. (dep. 08/05/2018 ) Rv. 272827 - 01) Le censure in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la corte ha osservato che nel caso di specie mancano elementi di segno positivo nella condotta dei due imputati che possano giustificare il riconoscimento del detto beneficio; inoltre non va trascurato che per esplicito dettato normativo la condizione di incensurato non è di per sé sufficiente a motivare la sussistenza delle dette attenuanti; la corte inoltre ha evidenziato che l'ammissione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta soltanto nel corso del processo e a distanza di circa tre anni dal fatto ed ha ritenuto tale condotta priva di rilevanza, a fronte delle modalità particolarmente cruente dell'aggressione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il