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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0655_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 febbraio 2021 – Symrise / ECHA (Causa T‑655/20 R) «Procedimento sommario – REACH – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Controllo della conformità delle registrazioni – Obbligo di fornire talune informazioni che richiedono una sperimentazione sugli animali – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 13, 14, 24)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 del TFUE) (v. punti 17, 18, 25-29)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 21)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 31)

5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise sulla situazione economica e finanziaria della società ricorrente – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria – Insussistenza – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 33-37) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE per la concessione di provvedimenti provvisori al fine, da un lato, di ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione A-010-2018 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 18 agosto 2020, relativa alla registrazione da parte della ricorrente della sostanza salicilato di 2-etilesile e, dall’altro lato, di ordinare la proroga del termine per comunicare i risultati dei test per tutta la durata della sospensione.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0655_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 febbraio 2021 – Symrise / ECHA (Causa T‑655/20 R) «Procedimento sommario – REACH – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Controllo della conformità delle registrazioni – Obbligo di fornire talune informazioni che richiedono una sperimentazione sugli animali – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 13, 14, 24) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza (Artt. 278 e 279 del TFUE) (v. punti 17, 18, 25-29) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 21) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 31) 5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise sulla situazione economica e finanziaria della società ricorrente – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria – Insussistenza – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 33-37) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE per la concessione di provvedimenti provvisori al fine, da un lato, di ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione A-010-2018 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 18 agosto 2020, relativa alla registrazione da parte della ricorrente della sostanza salicilato di 2-etilesile e, dall’altro lato, di ordinare la proroga del termine per comunicare i risultati dei test per tutta la durata della sospensione. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.