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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 06926/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 6784/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2019, NRG 1276/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di conNumero di raccolta generale 6926/2022siglio non Data pubblicazione 02/03/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’istituto Nazionale della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2010;

2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 628,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la Fiorentino è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e l’INPS ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2, co. 26- 31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 degli artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv.

Numero di raccolta generale 6926/2022Data pubblicazione 02/03/2022 con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, anche in riferimento all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

2. il motivo è infondato;

3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021);

4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità;

5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente;

6. rispetto a tale valutazione, l’assunto dell’ente secondo cui il rilievo sarebbe insufficiente, perché ben potrebbe darsi il caso che gli incarichi professionali assunti siano tali da essere remunerati in anni successivi, pur se destinati a comportare un’assiduità di impegno lavorativo già nell’anno di F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 cui al preteso recupero contributivo, è puramente ipotetico e dunque tale da Numero di raccolta generale 6926/2022Data pubblicazione 02/03/2022 non poter inficiare, con il necessario carattere di decisività (v. art. 360 n. 5 c.p.c.), le conclusioni raggiute dal giudice del merito;

7. nulla sulle spese in quanto la Fiorentino è rimasta intimata; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 6784/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2019, NRG 1276/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di conNumero di raccolta generale 6926/2022siglio non Data pubblicazione 02/03/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’istituto Nazionale della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2010; 2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 628,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale; 3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la Fiorentino è rimasta intimata; 4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e l’INPS ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2, co. 26- 31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 degli artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. Numero di raccolta generale 6926/2022Data pubblicazione 02/03/2022 con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, anche in riferimento all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione; 2. il motivo è infondato; 3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021); 4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità; 5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente; 6. rispetto a tale valutazione, l’assunto dell’ente secondo cui il rilievo sarebbe insufficiente, perché ben potrebbe darsi il caso che gli incarichi professionali assunti siano tali da essere remunerati in anni successivi, pur se destinati a comportare un’assiduità di impegno lavorativo già nell’anno di F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 cui al preteso recupero contributivo, è puramente ipotetico e dunque tale da Numero di raccolta generale 6926/2022Data pubblicazione 02/03/2022 non poter inficiare, con il necessario carattere di decisività (v. art. 360 n. 5 c.p.c.), le conclusioni raggiute dal giudice del merito; 7. nulla sulle spese in quanto la Fiorentino è rimasta intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
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