CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29124/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Eba; – controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 1136/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 giugno 2018; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] di Lucera, proprietario di un immobile che fa parte di un condominio ove è presente un giardino interno, e [OSCURATO:PERSONA], conduttore del medesimo immobile, hanno proposto domanda di reintegrazione nel possesso del giardino, e hanno dedotto: -di avere, a seguito dell’utilizzo illegittimo del giardino da parte del proprietario di un immobile limitrofo, apposto al cancello già esistente una catena con lucchetto; - che [OSCURATO:PERSONA] (proprietario di un al tro immobile del condominio) aveva chiesto la riapertura del cancello; - che l’Ente aveva rivendicato di essere proprietario esclusivo del giardino (in un altro processo possessorio, nel quale Ferrante era intervenuto, il Tribunale di Lucera, dopo avere accertato il diritto di proprietà dell’Ente sul giardino, aveva condannato i convenuti a rimuovere una rete metallica). Ciò premesso i ricorrenti chiedevano di essere reintegrati nel possesso del giardino e di ordinare a Ferrante la cessazione di ogni spoglio violento del medesimo, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Ferrante si costituiva ed eccepiva di essere comproprietario del giardino in base a un atto del 1994, data dalla quale aveva avuto piena disponibilità del medesimo. La domanda interdittale è stata accolta e l’accoglimento è stato confermato nel giudizio a cognizione piena. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Ferrante. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame con la sentenza n. 1136/2018. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 115 c.p.c., 1168, 1140, 2044 c.c.”: la Corte d’appello ha omesso di valutare l’antefatto della dichiarazione resa da Ferrante alla presenza dei carabinieri, ossia la sua condizione di possessore che lo legittimava ad apporre il nuovo lucchetto, dopo che il vecchio “era stato clandestinamente violentemente distrutto” dal fabbro su incarico di don Pinto; la dichiarazione resa dal ricorrente non era quindi la confessione di una precedente iniziativa di spoglio, ma era la comunicazione di una reazione difensiva del ricorrente che era stato privato del suo “inveterato” possesso; l’omessa valutazione della situazione di fatto possessoria esistente in capo al ricorrente ha indotto il giudicante a ritenere l’apposizione del lucchetto da parte di Ferrante una attività di spoglio. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha sottolineato come la condotta “spogliante” posta in essere dal ricorrente sia stata accertata già in sede cautelare, avendo Ferrante mai contestato la sostituzione della catena e del lucchetto, né dichiarato ai carabinieri di essere comproprietario del giardino, così che la Corte ha ritenuto “ultroneo valutare le divergenti dichiarazioni –in relazione alla comproprietà del giardino – rese dai testimoni nel primo grado, poiché risulta pienamente verosimile che Ferrante, in virtù della propria azione di spoglio, abbia utilizzato il giardino dal 2001 in poi, come riportano i testimoni da lui indicati”. Si tratta pertanto di una valutazione delle prove (dichiarazione del ricorrente e dichiarazioni dei testimoni), valutazione che spettava al giudice di merito compiere e che non può essere censurata da questa Corte di legittimità. 2. Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c.: l’errore evidenziato con il primo motivo ha fatto sì che la Corte d’appello abbia da un lato ritenuto esistente in capo agli originari ricorrenti lo ius possessionis e dall’altro lato che lo iu s possessionis in capo a Ferrante non sia stato riconosciuto; vi è così stata una mancata decisione sulla domanda di Ferrante di essere dichiarato titolare dello ius possidendi uti dominus , con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. Il motivo non può essere accolto. La prima parte del motivo ribadisce l’erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice d’appello, valutazione che si è sopra detto incensurabile davanti a questa Corte. Quanto al denunciato vizio di omessa pronuncia sulla domanda di Ferrante di essere dichiarato possessore in quanto proprietario, va rilevato che tale 3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2700 c.c.: la Corte d’appello ha errato nel ritenere che “dalla produzione documentale non si evince alcun vincolo di proprietà in capo a Ferrante”, quando invece dall’esame dei titoli esibiti da Ferrante si evince il contrario, in particolare dall’atto di acquisto di Ferrante del 1994, dall’atto pubblico di divisione del 2005, dall’atto di vendita del 2011 e da un testamento; inoltre la Corte d’appello ha erroneamente considerato la sentenza resa a conclusione di un diverso giudizio possessorio e la sentenza penale che ha pronunciato una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il motivo non può essere accolto. Come si è precisato nel precedente motivo, la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprietà del giardino in capo a Ferrante non era ammissibile nel presente processo possessorio, così che le considerazioni della Corte d’appello in relazione alla comproprietà del giardino sono da ritenersi meramente rafforzative e senza valenza decisoria. Quanto alla valutazione delle due pronunce richiamate, va sottolineato che ad esse la Corte d’Appello ha riconosciuto non efficacia di giudicato nel presente processo, ma il valore di meri argomenti di prova. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del contro ricorrente, che liquida in euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contri