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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38363/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, non essendosi valutati la quantità modica di sostanza ceduta, il profitto modesto, la mancata predisposizione di strumenti tali da far pensare a una condotta articolata, l'essere stata questa tenuta in una sola occasione, il comportamento, anche processuale, collaborativo (scelta del rito abbreviato e confessione); rilevato che il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello ha risposto, in modo completo e logico, negando fossero emersi elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi valorizzare l'ammissione di responsabilità (posto che l'imputato ammise solo l'evidenza dei fatti) e la scelta del rito abbreviato (irrilevante), e confermando la valutazione del giudice di primo grado il quale già aveva messo in luce i precedenti penali dell'imputato in materia di stupefacenti, oltre alla gravità del fatto; precisato che la scelta dei Giudici di merito se riconoscere le attenuanti generiche è discrezionale, dunque non sindacabile (sempre che sia motivata in modo e esaustivo non manifestamente illogico, come nel caso di specie), e che i requisiti evidenziati nella condotta del ricorrente sono tipici della più blanda ipotesi di cui al c.d. fatto lieve, appunto ravvisata nel caso di specie; ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa armento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, non essendosi valutati la quantità modica di sostanza ceduta, il profitto modesto, la mancata predisposizione di strumenti tali da far pensare a una condotta articolata, l'essere stata questa tenuta in una sola occasione, il comportamento, anche processuale, collaborativo (scelta del rito abbreviato e confessione); rilevato che il ricorso reitera censure cui la Corte d'appello ha risposto, in modo completo e logico, negando fossero emersi elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendosi valorizzare l'ammissione di responsabilità (posto che l'imputato ammise solo l'evidenza dei fatti) e la scelta del rito abbreviato (irrilevante), e confermando la valutazione del giudice di primo grado il quale già aveva messo in luce i precedenti penali dell'imputato in materia di stupefacenti, oltre alla gravità del fatto; precisato che la scelta dei Giudici di merito se riconoscere le attenuanti generiche è discrezionale, dunque non sindacabile (sempre che sia motivata in modo e esaustivo non manifestamente illogico, come nel caso di specie), e che i requisiti evidenziati nella condotta del ricorrente sono tipici della più blanda ipotesi di cui al c.d. fatto lieve, appunto ravvisata nel caso di specie; ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa armento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 38363/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris