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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32129/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERMO il 26/07/2002avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo esecondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché le dedotteviolazioni di legge e i prospettati vizi di motivazione si risolvono nella merasollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e, dunque, in unarichiesta di rivalutazione del compendio probatorio,estranea al sindacato dilegittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma valutazione delle prove,riservate al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944-01); né è configurabile il denunciato vizio motivazionale, posto che ilcontrollo di legittimità è limitato alla verifica dell’illogicità manifesta eimmediatamente percepibile, non essendo consentito alla Corte verificare larispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali né sostituire la propriavalutazione a quella del giudice di merito (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074-01; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv.214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come violazioni dilegge e vizi motivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversaricostruzione dei fatti e una rinnovata valutazione del materiale probatorio inordine alla configurabilità dei delitti contestati; a fronte della motivazionecompleta e priva di manifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, i ricorrenti silimitano, infatti, a contrapporre una lettura alternativa delle emergenzeprocessuali, inammissibile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che il giudiziodi cassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, essendo demandato allaCorte il solo controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica delladecisione impugnata (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, cit.; Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al diniegodelle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile,poiché investeun giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica;che, in ogni caso, la censura è manifestamente infondata avendo la Corteterritoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del diniegodelle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamentetutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenutidecisivi, anche uno soltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero lamera assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02), correttamente valorizzando la particolare intensitàdel dolo, desunta dal carattere seriale delle condotte delittuose e dalla accurataprogrammazione delle modalità esecutive, finalizzate al conseguimento di unillecito profitto mediante condotte estorsive, con argomentazione immune dacensure in questa sede;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernente lacircostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. è inammissibileper difetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione della medesimadoglianza già dedotta con l'atto di appello e puntualmente disattesa dalla Corteterritoriale, ed è anche manifestamente infondato, essendo stati correttamenteapplicati i principi affermati da questa Corte secondo cuila commissione del reatoin tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze ditempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta"minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privatadifesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanzeulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez.

U, n.40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01);Rilevato, conseguentemente, che i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERMO il 26/07/2002avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo esecondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili poiché le dedotteviolazioni di legge e i prospettati vizi di motivazione si risolvono nella merasollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e, dunque, in unarichiesta di rivalutazione del compendio probatorio,estranea al sindacato dilegittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma valutazione delle prove,riservate al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944-01); né è configurabile il denunciato vizio motivazionale, posto che ilcontrollo di legittimità è limitato alla verifica dell’illogicità manifesta eimmediatamente percepibile, non essendo consentito alla Corte verificare larispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali né sostituire la propriavalutazione a quella del giudice di merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv.214794-01);[OSCURATO:PERSONA] che le censure, benché formalmente prospettate come violazioni dilegge e vizi motivazionali, sono in realtà dirette a ottenere una diversaricostruzione dei fatti e una rinnovata valutazione del materiale probatorio inordine alla configurabilità dei delitti contestati; a fronte della motivazionecompleta e priva di manifeste illogicità resa dalla Corte territoriale, i ricorrenti silimitano, infatti, a contrapporre una lettura alternativa delle emergenzeprocessuali, inammissibile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che il giudiziodi cassazione non costituisce un terzo giudizio di merito, essendo demandato allaCorte il solo controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica delladecisione impugnata (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, cit.; Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al diniegodelle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile,poiché investeun giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede dilegittimità, se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica;che, in ogni caso, la censura è manifestamente infondata avendo la Corteterritoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini del diniegodelle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamentetutti gli elementi prospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenutidecisivi, anche uno soltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero lamera assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-02), correttamente valorizzando la particolare intensitàdel dolo, desunta dal carattere seriale delle condotte delittuose e dalla accurataprogrammazione delle modalità esecutive, finalizzate al conseguimento di unillecito profitto mediante condotte estorsive, con argomentazione immune dacensure in questa sede;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernente lacircostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. è inammissibileper difetto di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione della medesimadoglianza già dedotta con l'atto di appello e puntualmente disattesa dalla Corteterritoriale, ed è anche manifestamente infondato, essendo stati correttamenteapplicati i principi affermati da questa Corte secondo cuila commissione del reatoin tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze ditempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta"minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privatadifesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanzeulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n.40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-01);Rilevato, conseguentemente, che i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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