CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; 'Uc OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibilmente proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto meramente reiterativo di una censura già congruamente disattesa dalla Corte di appello, senza svolgere alcuna specifica critica sul punto; Considerato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3