Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16248/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: ORDINANZA sulle richieste di rimessione proposte da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p. nel procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale attualmente pendente dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro e nel quale il primo riveste la qualità di proposto egli altri di terzi interessati.

2. A sostegno delle richieste i soggetti sopra elencati affermano di aver appreso da fonti giornalistiche della condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], Presidente di sezione della Corte d'appello di Catanzaro originariamente designato a presiedere il collegio assegnatario del ricorso avverso il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione a carico del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare osservano che dalle medesime fonti risulta che nel corso del procedimento a carico del Petrini e da altro procedimento emergerebbe come il magistrato sia stato corrotto dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la nomina della moglie di quest'ultimo a perito nel procedimento di prevenzione a carico del Mazzei.

Ancora dalle stesse fonti si ricaverebbe che la Procura della Repubblica di Catanzaro, nell'ambito della medesima indagine che ha portato alla condanna del Petrini, avrebbe trasmesso al competente ufficio inquirente gli atti relativi ad altri fatti nei quali sono coinvolti magistrati del distretto, sia in veste di persone offese, sia di possibili indagati.

Conseguentemente per gli sitanti sussisterebbe una situazione esterna alla dialettica processuale concretamente idonea a turbare lo svolgimento del procedimento a carico del Mazzei inficiando la serenità di giudizio della Corte decidente a prescindere dalla sua composizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le richieste sono inammissibili.

2. Va anzitutto premesso che anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 216005; Sez. 1, Sentenza n. 55 del 09/01/1998, Bardellino, Rv. 210233).

Sotto questo profilo, dunque, l'istanza deve ritenersi invero ammissibile.3.

Deve quindi ricordarsi che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudícii.

Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez.

Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv. 263952).

Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro, Rv. 260888).

4. Alla luce di questi consolidati principi l'istanza deve ritenersi infondata al limite dell'inammissibilità.

Il fatto che un magistrato della medesima Corte chiamata a decidere il procedimento di cui si tratta sia stato condannato anche per condotte che hanno riguardato l'assegnazione dell'incarico peritale nello stesso procedimento, pur costituendo certamente un fenomeno esterno alla dialettica processuale, non presenta di per sè quelle caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di determinazione delle persone che vi prendono parte o da evidenziare un legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice, da intendersi come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito.

E del resto gli istanti non hanno saputo indicare le ragioni per cui il fatto menzionato avrebbe determinato anche una sola delle situazioni presupposte dall'art. 45 c.p.p. (che, secondo lo stesso precedente più volte evocato nella richiesta e che ha ad oggetto un caso che presenta rilevanti tratti di analogia a quello in trattazione, «deve essere tanto abnorme e consistente da far ravvisare l'esistenza di un condizionamento causato da una vera e propria coartazione fisica o psichica tale da incidere sulla libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo»: Sez. 4, Sentenza n. 25029 del 20/03/2007, Condello, Rv. 237004), limitandosi invece ad affermarlo in maniera meramente assertiva.

Né, infine, la circostanza che agli atti del procedimento sia stata acquisita la perizia in ipotesi redatta da soggetto incaricato dal Petrini a seguito di corruzione (il quale poi non ha partecipato nel prosieguo al giudizio) è a sua volta fenomeno autonomamente idoneo a determinare la necessità di una translatio iudicii.

Ed infatti, a tacer d'altro, è ovvio che il trasferimento del procedimento ad altra sede di per sé non avrebbe alcuna conseguenza sullo stato degli atti ed anche il nuovo giudice dovrebbe valutare la perizia anche tenendo conto della sua genesi.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili le richieste e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/3/2022 ì [OSCURATO:PERSONA] relli GraZja Rosa na Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sulle richieste di rimessione proposte da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]., che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p. nel procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione patrimoniale attualmente pendente dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro e nel quale il primo riveste la qualità di proposto egli altri di terzi interessati. 2. A sostegno delle richieste i soggetti sopra elencati affermano di aver appreso da fonti giornalistiche della condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA], Presidente di sezione della Corte d'appello di Catanzaro originariamente designato a presiedere il collegio assegnatario del ricorso avverso il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione a carico del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare osservano che dalle medesime fonti risulta che nel corso del procedimento a carico del Petrini e da altro procedimento emergerebbe come il magistrato sia stato corrotto dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la nomina della moglie di quest'ultimo a perito nel procedimento di prevenzione a carico del Mazzei. Ancora dalle stesse fonti si ricaverebbe che la Procura della Repubblica di Catanzaro, nell'ambito della medesima indagine che ha portato alla condanna del Petrini, avrebbe trasmesso al competente ufficio inquirente gli atti relativi ad altri fatti nei quali sono coinvolti magistrati del distretto, sia in veste di persone offese, sia di possibili indagati. Conseguentemente per gli sitanti sussisterebbe una situazione esterna alla dialettica processuale concretamente idonea a turbare lo svolgimento del procedimento a carico del Mazzei inficiando la serenità di giudizio della Corte decidente a prescindere dalla sua composizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le richieste sono inammissibili. 2. Va anzitutto premesso che anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 216005; Sez. 1, Sentenza n. 55 del 09/01/1998, Bardellino, Rv. 210233). Sotto questo profilo, dunque, l'istanza deve ritenersi invero ammissibile.3. Deve quindi ricordarsi che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudícii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv. 263952). Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro, Rv. 260888). 4. Alla luce di questi consolidati principi l'istanza deve ritenersi infondata al limite dell'inammissibilità. Il fatto che un magistrato della medesima Corte chiamata a decidere il procedimento di cui si tratta sia stato condannato anche per condotte che hanno riguardato l'assegnazione dell'incarico peritale nello stesso procedimento, pur costituendo certamente un fenomeno esterno alla dialettica processuale, non presenta di per sè quelle caratteristiche tali da porre in concreto pericolo la libertà di determinazione delle persone che vi prendono parte o da evidenziare un legittimo sospetto sulla imparzialità del giudice, da intendersi come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito. E del resto gli istanti non hanno saputo indicare le ragioni per cui il fatto menzionato avrebbe determinato anche una sola delle situazioni presupposte dall'art. 45 c.p.p. (che, secondo lo stesso precedente più volte evocato nella richiesta e che ha ad oggetto un caso che presenta rilevanti tratti di analogia a quello in trattazione, «deve essere tanto abnorme e consistente da far ravvisare l'esistenza di un condizionamento causato da una vera e propria coartazione fisica o psichica tale da incidere sulla libertà di giudizio delle persone che partecipano al processo»: Sez. 4, Sentenza n. 25029 del 20/03/2007, Condello, Rv. 237004), limitandosi invece ad affermarlo in maniera meramente assertiva. Né, infine, la circostanza che agli atti del procedimento sia stata acquisita la perizia in ipotesi redatta da soggetto incaricato dal Petrini a seguito di corruzione (il quale poi non ha partecipato nel prosieguo al giudizio) è a sua volta fenomeno autonomamente idoneo a determinare la necessità di una translatio iudicii. Ed infatti, a tacer d'altro, è ovvio che il trasferimento del procedimento ad altra sede di per sé non avrebbe alcuna conseguenza sullo stato degli atti ed anche il nuovo giudice dovrebbe valutare la perizia anche tenendo conto della sua genesi. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili le richieste e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/3/2022 ì [OSCURATO:PERSONA] relli GraZja Rosa na Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SE
Sentenza Cassazione n. 16248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris