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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07559/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 30641/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in proprio; quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA] C. cancellata ed estinta; quale legale rappresentante diDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.),rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia-Sez.dist. diBrescia n. 1141/2018 depositata il 19/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:1.

La presente vicenda ha origine dagli accertamenti compiuti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] C. (costituita nel 2006per esercitare attività di ristorazione; cancellata dal registro delle impresein data 10.12.2012) e di DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C.(costituita nel 2003 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso dimateriali edili; trasformatasi a fine 2013 in [OSCURATO:PERSONA]; finoad allora in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/1973).2.

La DP di Brescia dell’Agenzia, a seguito di questionari, riscontrati, econtrolli incrociati con le cd. liste CLIFO, considerato che [OSCURATO:PERSONA] sas eDa.[OSCURATO:SOCIETA] non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi:- emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503862/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 41 e 43 DPR600/1973, 55 e 57 DPR 63311972 e 16 e 19 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €79.453,37 e costi per € 34.470,01, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 44.983,36, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori.- emetteva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento n.T9H02B503279/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 39 comma 2DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972 e 25 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €392.273,00 e costi per € 255.308,00, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 136.965,20, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori;In seguito agli accertamenti svolti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sas, l’Ufficio, facendo integrale e fedele riferimento e rinvio perogni motivazione agli avvisi emessi nei confronti delle suddette società,emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 6001973, notificato il16.12.2013, con cui, accertata la partecipazione nelle società citate perl'anno 2007, rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente,Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026chiedendo di conseguenza il pagamento di maggiori IRPEF ed addizionali,oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] sas (p. 10, par. 7, ric.) impugnava l'avviso di accertamenton.

T9H02B503862/2013.4. [OSCURATO:SOCIETA] (p. 7, par. 4, ric.) impugnava l'avviso diaccertamento n.

T9H02B503279/2013.5.

Anche la Mora impugnava l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013.6.

Veniva “integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”(p. 13, par. 11, ric.).

Più precisamente, “nel corso del procedimento R.G.R.n. 492/2014, la C.T.P.

Brescia ordinava l'integrazione del contraddittoriocon l'altro socio di DA.MA.[OSCURATO:PERSONA] E C., sig.

BusseniMaurizio” (p. 7 contr.).

Il procedimento n. 492 del 2014 è quello iscrittonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (p. 8, par. 5, ric.).7.

Disposta la riunione dei ricorsi, la CTP di Brescia emetteva sentenzan. 257/10/2015 del 04.03.2015 depositata in data 08.04.2015respingendo i ricorsi riuniti.8.

“Con ricorso in appello […] depositato in data 27.11.2015, MoraDaniela, in proprio e quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA] sas oggi cancellata edestinta, [OSCURATO:PERSONA], [tale] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA], chiedevano, in accoglimento del gravame, la riformadella sentenza”; “in particolare, iscritto l'appello con RG 8089/2015, iricorrenti deducevano quali motivi di gravame, tutte le censure già svoltein primo grado nei tre ricorsi riuniti” (p. 14, parr. 1 e 2, ric.).9.

La CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, conl’epigrafata sentenza, rigettava l’appello.In particolare, riteneva l’appello meramente reiterativo ed esaustiva lamotivazione della sentenza di primo grado.10.

Propongono ricorso per cassazione con un unico atto – come daintestazione dello stesso – “MORA Daniela (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026residente in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane n. 34 in proprio; quale exsocio della società [OSCURATO:PERSONA] C., con sede inVallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36 C.F. e P.I. 02762560981,cancellata ed estinta e quale legale rappresentante della societàDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C. (oggi [OSCURATO:PERSONA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane, n. 34/36, C.F. e P.I.02427600982”.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistiti dall’Agenziadelle entrate con controricorso.10.1.

In data 22.01.2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], “difensore dellaricorrente DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C. oggi [OSCURATO:PERSONA] deposita 1) Copia [di] rinuncia al ricorso inviata alla SupremaCorte di Cassazione […] limitatamente alla parte di ricorso relativa all’attoT9H02B503279/2013 [dell’]Agenzia delle Entrate di Brescia. 2) Domanda[di] definizione agevolata. 3) Procura alle liti […]”.L’allegata rinuncia al ricorso in data 10.06.2019 è motivata nel sensoche [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], “ha depositato domandadi definizione agevolata ex art. 6 L. 136/2018”.

Risultano contestualmenteprodotti la domanda di definizione ed il modello di pagamento (peraltro,nella - nuovamente prodotta - procura speciale in data 18.10.2018conferita dalla Mora ai fini della proposizione del ricorso per cassazionenon figura il potere a rinunciare).10.2.

Infine, in vista dell’udienza, il predetto difensore depositamemoria, mediante la quale, per le posizioni diverse da quelle diDa.[OSCURATO:SOCIETA], insiste per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1.

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato,oltreché a [OSCURATO:PERSONA] (altro socio di [OSCURATO:SOCIETA]), già chiamato incausa “iussu iudicis” in primo grado, a [OSCURATO:PERSONA] (di cui dagli atti delfascicolo di cassazione non emerge la qualità in forza della quale haproposto appello).Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Per un verso, ancora recentissimamente, questa S.C. ha avutomodo di ribadire che, “nei giudizi relativi all'accertamento tributario neiconfronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime ei relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiuntadei procedimenti nel simultaneus processus” (Cass. n. 19741 del 2025);pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento,che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società dipersone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso” (Cass. n.34668 del 2025).3.

Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo [ossia: pur qualora ricorra]un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzionecessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile neiconfronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione,accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, devedisporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle partioriginarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso” (Cass.n. 8053 del 2007).4.

Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando lapresenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamentepersistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicatiNumero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggettiche siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790 del 2019).5.

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod.proc. civ., deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti delle parti pretermesse a cura di chi vi abbia interesse, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOValentino [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 30641/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in proprio; quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA] C. cancellata ed estinta; quale legale rappresentante diDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.),rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia-Sez.dist. diBrescia n. 1141/2018 depositata il 19/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:1.

La presente vicenda ha origine dagli accertamenti compiuti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] C. (costituita nel 2006per esercitare attività di ristorazione; cancellata dal registro delle impresein data 10.12.2012) e di DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C.(costituita nel 2003 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso dimateriali edili; trasformatasi a fine 2013 in [OSCURATO:PERSONA]; finoad allora in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/1973).2.

La DP di Brescia dell’Agenzia, a seguito di questionari, riscontrati, econtrolli incrociati con le cd. liste CLIFO, considerato che [OSCURATO:PERSONA] sas eDa.[OSCURATO:SOCIETA] non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi:- emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503862/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 41 e 43 DPR600/1973, 55 e 57 DPR 63311972 e 16 e 19 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €79.453,37 e costi per € 34.470,01, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 44.983,36, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori.- emetteva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento n.T9H02B503279/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 39 comma 2DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972 e 25 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €392.273,00 e costi per € 255.308,00, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 136.965,20, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori;In seguito agli accertamenti svolti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sas, l’Ufficio, facendo integrale e fedele riferimento e rinvio perogni motivazione agli avvisi emessi nei confronti delle suddette società,emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 6001973, notificato il16.12.2013, con cui, accertata la partecipazione nelle società citate perl'anno 2007, rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente,Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026chiedendo di conseguenza il pagamento di maggiori IRPEF ed addizionali,oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] sas (p. 10, par. 7, ric.) impugnava l'avviso di accertamenton.

T9H02B503862/2013.4. [OSCURATO:SOCIETA] (p. 7, par. 4, ric.) impugnava l'avviso diaccertamento n.

T9H02B503279/2013.5.

Anche la Mora impugnava l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013.6.

Veniva “integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”(p. 13, par. 11, ric.).

Più precisamente, “nel corso del procedimento R.G.R.n. 492/2014, la C.T.P.

Brescia ordinava l'integrazione del contraddittoriocon l'altro socio di DA.MA.[OSCURATO:PERSONA] E C., sig.

BusseniMaurizio” (p. 7 contr.).

Il procedimento n. 492 del 2014 è quello iscrittonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (p. 8, par. 5, ric.).7.

Disposta la riunione dei ricorsi, la CTP di Brescia emetteva sentenzan. 257/10/2015 del 04.03.2015 depositata in data 08.04.2015respingendo i ricorsi riuniti.8.

“Con ricorso in appello […] depositato in data 27.11.2015, MoraDaniela, in proprio e quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA] sas oggi cancellata edestinta, [OSCURATO:PERSONA], [tale] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA], chiedevano, in accoglimento del gravame, la riformadella sentenza”; “in particolare, iscritto l'appello con RG 8089/2015, iricorrenti deducevano quali motivi di gravame, tutte le censure già svoltein primo grado nei tre ricorsi riuniti” (p. 14, parr. 1 e 2, ric.).9.

La CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, conl’epigrafata sentenza, rigettava l’appello.In particolare, riteneva l’appello meramente reiterativo ed esaustiva lamotivazione della sentenza di primo grado.10.

Propongono ricorso per cassazione con un unico atto – come daintestazione dello stesso – “MORA Daniela (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026residente in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane n. 34 in proprio; quale exsocio della società [OSCURATO:PERSONA] C., con sede inVallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36 C.F. e P.I. 02762560981,cancellata ed estinta e quale legale rappresentante della societàDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C. (oggi [OSCURATO:PERSONA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane, n. 34/36, C.F. e P.I.02427600982”.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistiti dall’Agenziadelle entrate con controricorso.10.1.

In data 22.01.2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], “difensore dellaricorrente DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA] C. oggi [OSCURATO:PERSONA] deposita 1) Copia [di] rinuncia al ricorso inviata alla SupremaCorte di Cassazione […] limitatamente alla parte di ricorso relativa all’attoT9H02B503279/2013 [dell’]Agenzia delle Entrate di Brescia. 2) Domanda[di] definizione agevolata. 3) Procura alle liti […]”.L’allegata rinuncia al ricorso in data 10.06.2019 è motivata nel sensoche [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], “ha depositato domandadi definizione agevolata ex art. 6 L. 136/2018”.

Risultano contestualmenteprodotti la domanda di definizione ed il modello di pagamento (peraltro,nella - nuovamente prodotta - procura speciale in data 18.10.2018conferita dalla Mora ai fini della proposizione del ricorso per cassazionenon figura il potere a rinunciare).10.2.

Infine, in vista dell’udienza, il predetto difensore depositamemoria, mediante la quale, per le posizioni diverse da quelle diDa.[OSCURATO:SOCIETA], insiste per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1.

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato,oltreché a [OSCURATO:PERSONA] (altro socio di [OSCURATO:SOCIETA]), già chiamato incausa “iussu iudicis” in primo grado, a [OSCURATO:PERSONA] (di cui dagli atti delfascicolo di cassazione non emerge la qualità in forza della quale haproposto appello).Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/20262.

Per un verso, ancora recentissimamente, questa S.C. ha avutomodo di ribadire che, “nei giudizi relativi all'accertamento tributario neiconfronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime ei relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiuntadei procedimenti nel simultaneus processus” (Cass. n. 19741 del 2025);pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento,che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società dipersone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso” (Cass. n.34668 del 2025).3.

Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo [ossia: pur qualora ricorra]un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzionecessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile neiconfronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione,accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, devedisporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle partioriginarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso” (Cass.n. 8053 del 2007).4.

Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando lapresenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamentepersistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicatiNumero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggettiche siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790 del 2019).5.

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod.proc. civ., deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti delle parti pretermesse a cura di chi vi abbia interesse, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.MOrdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di BusseniMaurizio e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza, rinviando per l’effetto la causa anuovo ruolo.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MOrdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di BusseniMaurizio e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza, rinviando per l’effetto la causa anuovo ruolo.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 30641/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in proprio; quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA]   C. cancellata ed estinta; quale legale rappresentante diDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.),rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia-Sez.dist. diBrescia n. 1141/2018 depositata il 19/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:1. La presente vicenda ha origine dagli accertamenti compiuti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]   C. (costituita nel 2006per esercitare attività di ristorazione; cancellata dal registro delle impresein data 10.12.2012) e di DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C.(costituita nel 2003 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso dimateriali edili; trasformatasi a fine 2013 in [OSCURATO:PERSONA]; finoad allora in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/1973).2. La DP di Brescia dell’Agenzia, a seguito di questionari, riscontrati, econtrolli incrociati con le cd. liste CLIFO, considerato che [OSCURATO:PERSONA] sas eDa.[OSCURATO:SOCIETA] non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi:- emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503862/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 41 e 43 DPR600/1973, 55 e 57 DPR 63311972 e 16 e 19 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €79.453,37 e costi per € 34.470,01, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 44.983,36, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori.- emetteva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento n.T9H02B503279/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 39 comma 2DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972 e 25 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €392.273,00 e costi per € 255.308,00, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 136.965,20, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori;In seguito agli accertamenti svolti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sas, l’Ufficio, facendo integrale e fedele riferimento e rinvio perogni motivazione agli avvisi emessi nei confronti delle suddette società,emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 6001973, notificato il16.12.2013, con cui, accertata la partecipazione nelle società citate perl'anno 2007, rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente,Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026chiedendo di conseguenza il pagamento di maggiori IRPEF ed addizionali,oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] sas (p. 10, par. 7, ric.) impugnava l'avviso di accertamenton. T9H02B503862/2013.4. [OSCURATO:SOCIETA] (p. 7, par. 4, ric.) impugnava l'avviso diaccertamento n. T9H02B503279/2013.5. Anche la Mora impugnava l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013.6. Veniva “integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”(p. 13, par. 11, ric.). Più precisamente, “nel corso del procedimento R.G.R.n. 492/2014, la C.T.P. Brescia ordinava l'integrazione del contraddittoriocon l'altro socio di DA.MA.[OSCURATO:PERSONA] E C., sig. BusseniMaurizio” (p. 7 contr.). Il procedimento n. 492 del 2014 è quello iscrittonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (p. 8, par. 5, ric.).7. Disposta la riunione dei ricorsi, la CTP di Brescia emetteva sentenzan. 257/10/2015 del 04.03.2015 depositata in data 08.04.2015respingendo i ricorsi riuniti.8. “Con ricorso in appello […] depositato in data 27.11.2015, MoraDaniela, in proprio e quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA] sas oggi cancellata edestinta, [OSCURATO:PERSONA], [tale] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA], chiedevano, in accoglimento del gravame, la riformadella sentenza”; “in particolare, iscritto l'appello con RG 8089/2015, iricorrenti deducevano quali motivi di gravame, tutte le censure già svoltein primo grado nei tre ricorsi riuniti” (p. 14, parr. 1 e 2, ric.).9. La CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, conl’epigrafata sentenza, rigettava l’appello.In particolare, riteneva l’appello meramente reiterativo ed esaustiva lamotivazione della sentenza di primo grado.10. Propongono ricorso per cassazione con un unico atto – come daintestazione dello stesso – “MORA Daniela (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026residente in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane n. 34 in proprio; quale exsocio della società [OSCURATO:PERSONA]   C., con sede inVallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36 C.F. e P.I. 02762560981,cancellata ed estinta e quale legale rappresentante della societàDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C. (oggi [OSCURATO:PERSONA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane, n. 34/36, C.F. e P.I.02427600982”. Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistiti dall’Agenziadelle entrate con controricorso.10.1. In data 22.01.2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], “difensore dellaricorrente DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C. oggi [OSCURATO:PERSONA] deposita 1) Copia [di] rinuncia al ricorso inviata alla SupremaCorte di Cassazione […] limitatamente alla parte di ricorso relativa all’attoT9H02B503279/2013 [dell’]Agenzia delle Entrate di Brescia. 2) Domanda[di] definizione agevolata. 3) Procura alle liti […]”.L’allegata rinuncia al ricorso in data 10.06.2019 è motivata nel sensoche [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], “ha depositato domandadi definizione agevolata ex art. 6 L. 136/2018”. Risultano contestualmenteprodotti la domanda di definizione ed il modello di pagamento (peraltro,nella - nuovamente prodotta - procura speciale in data 18.10.2018conferita dalla Mora ai fini della proposizione del ricorso per cassazionenon figura il potere a rinunciare).10.2. Infine, in vista dell’udienza, il predetto difensore depositamemoria, mediante la quale, per le posizioni diverse da quelle diDa.[OSCURATO:SOCIETA], insiste per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato,oltreché a [OSCURATO:PERSONA] (altro socio di [OSCURATO:SOCIETA]), già chiamato incausa “iussu iudicis” in primo grado, a [OSCURATO:PERSONA] (di cui dagli atti delfascicolo di cassazione non emerge la qualità in forza della quale haproposto appello).Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Per un verso, ancora recentissimamente, questa S.C. ha avutomodo di ribadire che, “nei giudizi relativi all'accertamento tributario neiconfronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime ei relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiuntadei procedimenti nel simultaneus processus” (Cass. n. 19741 del 2025);pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento,che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società dipersone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso” (Cass.  n.34668 del 2025).3. Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo [ossia: pur qualora ricorra]un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzionecessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile neiconfronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione,accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, devedisporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle partioriginarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso” (Cass.n. 8053 del 2007).4. Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando lapresenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamentepersistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicatiNumero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggettiche siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790 del 2019).5. Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod.proc. civ., deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti delle parti pretermesse a cura di chi vi abbia interesse, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOValentino [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAndrea [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 30641/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in proprio; quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA]   C. cancellata ed estinta; quale legale rappresentante diDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.),rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed el. dom. presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia-Sez.dist. diBrescia n. 1141/2018 depositata il 19/03/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:1. La presente vicenda ha origine dagli accertamenti compiuti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]   C. (costituita nel 2006per esercitare attività di ristorazione; cancellata dal registro delle impresein data 10.12.2012) e di DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C.(costituita nel 2003 per l'esercizio di attività di commercio all'ingrosso dimateriali edili; trasformatasi a fine 2013 in [OSCURATO:PERSONA]; finoad allora in regime di contabilità semplificata ex art. 18 DPR 600/1973).2. La DP di Brescia dell’Agenzia, a seguito di questionari, riscontrati, econtrolli incrociati con le cd. liste CLIFO, considerato che [OSCURATO:PERSONA] sas eDa.[OSCURATO:SOCIETA] non avevano presentato le dichiarazioni dei redditi:- emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas l'avviso di accertamento n.T9H02B503862/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 41 e 43 DPR600/1973, 55 e 57 DPR 63311972 e 16 e 19 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €79.453,37 e costi per € 34.470,01, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 44.983,36, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori.- emetteva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] l'avviso di accertamento n.T9H02B503279/2013 con cui accertava ai sensi degli artt. 39 comma 2DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972 e 25 D.Lgs. 446/1997 ricavi per €392.273,00 e costi per € 255.308,00, determinando complessivamente ilreddito d'impresa non dichiarato in € 136.965,20, con la consequenzialerichiesta di pagamento di IRAP ed IVA, oltre accessori;In seguito agli accertamenti svolti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sas, l’Ufficio, facendo integrale e fedele riferimento e rinvio perogni motivazione agli avvisi emessi nei confronti delle suddette società,emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013 ai sensi dell'art. 41-bis DPR 6001973, notificato il16.12.2013, con cui, accertata la partecipazione nelle società citate perl'anno 2007, rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente,Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026chiedendo di conseguenza il pagamento di maggiori IRPEF ed addizionali,oltre accessori.3. [OSCURATO:PERSONA] sas (p. 10, par. 7, ric.) impugnava l'avviso di accertamenton. T9H02B503862/2013.4. [OSCURATO:SOCIETA] (p. 7, par. 4, ric.) impugnava l'avviso diaccertamento n. T9H02B503279/2013.5. Anche la Mora impugnava l'avviso di accertamento n.T9H01C204187/2013.6. Veniva “integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”(p. 13, par. 11, ric.). Più precisamente, “nel corso del procedimento R.G.R.n. 492/2014, la C.T.P. Brescia ordinava l'integrazione del contraddittoriocon l'altro socio di DA.MA.[OSCURATO:PERSONA] E C., sig. BusseniMaurizio” (p. 7 contr.). Il procedimento n. 492 del 2014 è quello iscrittonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (p. 8, par. 5, ric.).7. Disposta la riunione dei ricorsi, la CTP di Brescia emetteva sentenzan. 257/10/2015 del 04.03.2015 depositata in data 08.04.2015respingendo i ricorsi riuniti.8. “Con ricorso in appello […] depositato in data 27.11.2015, MoraDaniela, in proprio e quale ex socia di [OSCURATO:PERSONA] sas oggi cancellata edestinta, [OSCURATO:PERSONA], [tale] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA], chiedevano, in accoglimento del gravame, la riformadella sentenza”; “in particolare, iscritto l'appello con RG 8089/2015, iricorrenti deducevano quali motivi di gravame, tutte le censure già svoltein primo grado nei tre ricorsi riuniti” (p. 14, parr. 1 e 2, ric.).9. La CTR della Lombardia-Sezione distaccata di Brescia, conl’epigrafata sentenza, rigettava l’appello.In particolare, riteneva l’appello meramente reiterativo ed esaustiva lamotivazione della sentenza di primo grado.10. Propongono ricorso per cassazione con un unico atto – come daintestazione dello stesso – “MORA Daniela (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026residente in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane n. 34 in proprio; quale exsocio della società [OSCURATO:PERSONA]   C., con sede inVallio Tenne (BS) via Sconzane, n. 34/36 C.F. e P.I. 02762560981,cancellata ed estinta e quale legale rappresentante della societàDA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C. (oggi [OSCURATO:PERSONA]),con sede in [OSCURATO:PERSONA] (BS) via Sconzane, n. 34/36, C.F. e P.I.02427600982”. Il ricorso è affidato a cinque motivi, resistiti dall’Agenziadelle entrate con controricorso.10.1. In data 22.01.2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], “difensore dellaricorrente DA.MA.FER. [OSCURATO:PERSONA]   C. oggi [OSCURATO:PERSONA] deposita 1) Copia [di] rinuncia al ricorso inviata alla SupremaCorte di Cassazione […] limitatamente alla parte di ricorso relativa all’attoT9H02B503279/2013 [dell’]Agenzia delle Entrate di Brescia. 2) Domanda[di] definizione agevolata. 3) Procura alle liti […]”.L’allegata rinuncia al ricorso in data 10.06.2019 è motivata nel sensoche [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA], “ha depositato domandadi definizione agevolata ex art. 6 L. 136/2018”. Risultano contestualmenteprodotti la domanda di definizione ed il modello di pagamento (peraltro,nella - nuovamente prodotta - procura speciale in data 18.10.2018conferita dalla Mora ai fini della proposizione del ricorso per cassazionenon figura il potere a rinunciare).10.2. Infine, in vista dell’udienza, il predetto difensore depositamemoria, mediante la quale, per le posizioni diverse da quelle diDa.[OSCURATO:SOCIETA], insiste per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato,oltreché a [OSCURATO:PERSONA] (altro socio di [OSCURATO:SOCIETA]), già chiamato incausa “iussu iudicis” in primo grado, a [OSCURATO:PERSONA] (di cui dagli atti delfascicolo di cassazione non emerge la qualità in forza della quale haproposto appello).Numero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/20262. Per un verso, ancora recentissimamente, questa S.C. ha avutomodo di ribadire che, “nei giudizi relativi all'accertamento tributario neiconfronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime ei relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiuntadei procedimenti nel simultaneus processus” (Cass. n. 19741 del 2025);pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento,che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società dipersone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, laconfigurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice,investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, diprocedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso” (Cass.  n.34668 del 2025).3. Per altro verso, “a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensidell'art. 105 cod. proc. civ., pur ricorrendo [ossia: pur qualora ricorra]un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzionecessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile neiconfronti dell'interventore, con la conseguenza che la Corte di cassazione,accertata la ritualità e la tempestività della notifica nei suoi confronti, devedisporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle partioriginarie nei cui confronti sia stata omessa la notifica del ricorso” (Cass.n. 8053 del 2007).4. Per altro verso ancora, e conclusivamente, “l'art. 331 c.p.c.,disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo allefattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi daragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle dicd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando lapresenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamentepersistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicatiNumero registro generale 30641/2018Numero sezionale 1111/2026Numero di raccolta generale 7559/2026Data pubblicazione 29/03/2026contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggettiche siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790 del 2019).5. Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’art. 331, comma 1, cod.proc. civ., deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio neiconfronti delle parti pretermesse a cura di chi vi abbia interesse, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MOrdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di BusseniMaurizio e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza, rinviando per l’effetto la causa anuovo ruolo.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MOrdina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di BusseniMaurizio e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione della presente ordinanza, rinviando per l’effetto la causa anuovo ruolo.Così deciso a Roma, lì 4 febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 07559/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris