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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04085/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30141/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. (capo A) e all'art.4

I. n. 110/1975 e 61 co.1 n.2 cod. pen. (capo B).

Rilevato che i tre motivi di ricorso—che denunziano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assunzione di prova decisiva, con riferimento alla mancata escussione di tre testi ex art. 195 cod. proc. pen.; 2) vizio di motivazione per travisamento del contenuto delle prove; 3) violazione di legge quando al giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo B) — sono tutti inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il ricorso persegue una propria linea ricostruttiva, senza avvedersi che la Corte di appello ha risposto puntualmente ad ognuna delle censure dell'atto di appello, con argomentazioni corrette in diritto e non manifestamente illogiche, che il ricorrente non contesta, riproponendo gli stessi temi già sviscerati nella sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 11 17 dicembre 2025 Il consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30141/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. (capo A) e all'art.4 I. n. 110/1975 e 61 co.1 n.2 cod. pen. (capo B). Rilevato che i tre motivi di ricorso—che denunziano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assunzione di prova decisiva, con riferimento alla mancata escussione di tre testi ex art. 195 cod. proc. pen.; 2) vizio di motivazione per travisamento del contenuto delle prove; 3) violazione di legge quando al giudizio di penale responsabilità in relazione al reato di cui al capo B) — sono tutti inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il ricorso persegue una propria linea ricostruttiva, senza avvedersi che la Corte di appello ha risposto puntualmente ad ognuna delle censure dell'atto di appello, con argomentazioni corrette in diritto e non manifestamente illogiche, che il ricorrente non contesta, riproponendo gli stessi temi già sviscerati nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 17 dicembre 2025 Il consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris