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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1970

Cassazione n. 46739/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1970 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 612, commi 1 e 2, 635, 582, commi 1 e 2 e 583, n. 1, cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che vedono, il primo sull'erronea applicazione dell'artt. 133 cod. pen. e il secondo sull'eccessività della pena inflitta anche a titolo di aumento per la continuazione — sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sentenza impugnata) ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta delle parti civili di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) peraltro attinenti, unicamente, al profilo della entità della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1970 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 612, commi 1 e 2, 635, 582, commi 1 e 2 e 583, n. 1, cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che vedono, il primo sull'erronea applicazione dell'artt. 133 cod. pen. e il secondo sull'eccessività della pena inflitta anche a titolo di aumento per la continuazione — sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sentenza impugnata) ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta delle parti civili di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) peraltro attinenti, unicamente, al profilo della entità della pena. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così d
Sentenza Cassazione n. 46739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris