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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:8
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0126_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2026 – UNO / Commissione e a. (causa C‑126/24 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Servizio postale – Compensazione per il servizio postale universale – Decisione di non avviare il procedimento di indagine formale – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato dalla decisione – Tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un’associazione professionale – Irricevibilità del ricorso di annullamento»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Requisito di indipendenza – Rappresentazione di un’impresa da parte di un avvocato che esercita anche funzioni consultive all’interno di quest’ultima senza rapporto di lavoro – Ammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3 e comma 4) (v. punti 20‑24)

2. Ricorso per annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale –Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri – Lesione sostanziale della posizione concorrenziale di tali membri – Onere della prova a carico dell’associazione (Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 35‑47)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Nozione – Applicazione di un criterio giuridico nella valutazione dei fatti – Inclusione (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1) (v. punto 51)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE) (v. punti 56, 57)

5. Ricorso per annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale –Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che invoca la lesione dei propri interessi – Ruolo attivo di tale associazione nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata – Elementi non sufficienti a dimostrare la lesione sostanziale di detti interessi – Irricevibilità del ricorso dell’associazione – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 67‑77, 83‑88) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Logística y Transporte è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] y Telégrafos, SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0126_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2026 – UNO / Commissione e a. (causa C‑126/24 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Servizio postale – Compensazione per il servizio postale universale – Decisione di non avviare il procedimento di indagine formale – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato dalla decisione – Tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un’associazione professionale – Irricevibilità del ricorso di annullamento» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Requisito di indipendenza – Rappresentazione di un’impresa da parte di un avvocato che esercita anche funzioni consultive all’interno di quest’ultima senza rapporto di lavoro – Ammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3 e comma 4) (v. punti 20‑24) 2. Ricorso per annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale –Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri – Lesione sostanziale della posizione concorrenziale di tali membri – Onere della prova a carico dell’associazione (Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 35‑47) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Nozione – Applicazione di un criterio giuridico nella valutazione dei fatti – Inclusione (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1) (v. punto 51) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE) (v. punti 56, 57) 5. Ricorso per annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale –Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che invoca la lesione dei propri interessi – Ruolo attivo di tale associazione nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata – Elementi non sufficienti a dimostrare la lesione sostanziale di detti interessi – Irricevibilità del ricorso dell’associazione – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 67‑77, 83‑88) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] de Logística y Transporte è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] y Telégrafos, SA. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese.