Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:8
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0126_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2026 –
UNO / Commissione e a.
(causa C‑126/24 P)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Servizio postale – Compensazione per il servizio postale universale – Decisione di non avviare il procedimento di indagine formale – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato dalla decisione – Tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un’associazione professionale – Irricevibilità del ricorso di annullamento»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario – Qualità di terzo rispetto alle parti – Requisito di indipendenza – Rappresentazione di un’impresa da parte di un avvocato che esercita anche funzioni consultive all’interno di quest’ultima senza rapporto di lavoro – Ammissibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 3 e comma 4)
(v. punti 20‑24)
2.
Ricorso per annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale –Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che agisce nell’interesse collettivo dei suoi membri – Lesione sostanziale della posizione concorrenziale di tali membri – Onere della prova a carico dell’associazione
(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 35‑47)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto – Nozione – Applicazione di un criterio giuridico nella valutazione dei fatti – Inclusione
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1)
(v. punto 51)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 56, 57)
5.
Ricorso per annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale –Criteri – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’associazione che invoca la lesione dei propri interessi – Ruolo attivo di tale associazione nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata – Elementi non sufficienti a dimostrare la lesione sostanziale di detti interessi – Irricevibilità del ricorso dell’associazione – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza
(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 67‑77, 83‑88)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] de Logística y Transporte è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA] y Telégrafos, SA.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna si fa carico delle proprie spese.