CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 dicembre 2022
Cassazione n. 39318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTIENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/2/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania propone ricorso per l'annullamento della sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello di Catania ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di evasione (art.385 cod. pen.) ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], reato commesso il 2 luglio 2014. Denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt.178, 469, 598, 599 e 601 cod. proc. pen. perché emessa, senza l'osservanza del contraddittorio, prima del dibattimento e rileva che tale procecura non è ammessa nel giudizio di appello né ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., dettata specificamente per il dibattimento di primo grado, né ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., procedimento, quest'ultimo, al quale si può fare ricorso solo nel corso del giudizio, in presenza di piena cognizione, nella dialettica Fra le parti, della re giudicanda. Ma la sentenza impugnata è erronea anche nell'applicazione della legge sostanziale (in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen.) poiché, in presenza della contestata e ritenuta recidiva aggravata il termine di prescrizione del reato è pari ad anni dieci, non ancora decorso e non quello di anni sette e mesi sei. 2. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Questa Corte; con una nota sentenza resa a Sezioni Unite (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) aveva affermato il principio che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorie. Si era, nondimeno, ritenuto che il vizio di nullità, assoluta e insanabile, della sentenza, rilevabile dalla Corte di Cassazione, "ceda" a fronte di pronuncia di estinzione del reato per prescrizione correttamente identificata e dichiarata. Il quadro di riferimento, rispetto a questi principi richiamati dal ricorrente, ha subito un'ulteriore evoluzione per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, successiva alla proposta impugnazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Da tanto consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché resa in assenza di contraddittorio e perché il termine di prescrizione del reato è stato erroneamente calcolato dalla Corte di merito trascurando gli effetti, sul computo del termine di prescrizione, della contestata e ritenuta (tanto da essere motivo di appello) recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che comporta un allungamento (ad anni dieci) del termine massimo di prescrizione. Premesso che la sentenza impugnata non è idonea ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione (l'art. 160 cod. pen. fa riferimento ad atti specifici e, fra questi, la sentenza di condanna, che è pronuncia diversa da quella in esame) va, per completezza rilevato che il termine di prescrizione ordinario, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Catania del 12 aprile 2016, per il delitto di evasione in presenza di recidiva reiterata e aggravata è quello di anni sei e mesi otto ad oggi non ancora decorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 21 settembre 2