CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 29298/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e consicllerato in diritto 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di pace di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 600,00 euro di multa, in relazione al delitto di lesioni ascrittogli. 2. Con ordinanza del 17 - 18 gennaio 2024 il Tribunale di Torino, qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. Premessa l'esattezza della disposta qualificazione dell'atto di impugnazione, dal momento che, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000, l'appellabilità della sentenza del giudice di pace che applichi la sola pena pecuniaria è subordinata all'esistenza di una condanna risarcitoria, oggetto anch'essa di impugnazione - condanna, nella specie, mancante - si rileva che l'impugnazione è inammissibile - e viene esaminata de plano, in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis e dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - in quanto l'atto è sottoscritto da difensore non iscritto all'ambo speciale della Corte di cassazione, am sensi dell'art. 613, comma 1, del codice di rito. Al riguardo, questa Corte ha già chiarito che la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in Favore della Cassa delle Ammende. C