CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24067/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - resistente - avverso la sentenza n. 707/13/16, depositata il 18 marzo 2016, della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 707/13/16, depositata il 18 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione ad un conferimento societario; 1.1 - il giudice del gravame ha rilevato che: - la fattispecie impositiva andava qualificata in ragione degli atti collegati che, nella fattispecie, erano costituiti da un finanziamento bancario, - conseguito dietro iscrizione ipotecaria su immobile, - e dal successivo conferimento dell'immobile, - a sottoscrizione di aumento del capitale sociale, - dietro accollo del mutuo da parte della società conferita ria; - detti atti dovevano ritenersi collegati e finalizzati alla cessione dell'immobile, con conseguente abbattimento del valore di detto bene; - legittimamente la riqualificazione era stata operata dall'Agenzia sulla base del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, disposizione, questa, che attribuiva rilievo, secondo dicta giurisprudenziali, al collegamento negoziale in relazione alla causa reale del contratto ed agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti; - nella fattispecie non trovava applicazione, poi, la disposizione sul conferimento societario di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, per quanto nell'avviso di liquidazione impugnato pur era stato correttamente rilevato che, ai sensi di detta disposizione, nella tassazione dell'atto non poteva tenersi conto del mutuo gravante sull'immobile conferito in società in difetto di inerenza di detto onere che rispondeva, piuttosto, ad un interesse personale della conferente;2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - l'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, assumendo, in sintesi, che: - il giudice del gravame aveva illegittimamente qualificato le disposizioni di cui all'art. 20, cit., in senso antielusivo laddove, ai sensi di detta disposizione, deve ritenersi precluso il ricorso ad elementi extratestuali e, in particolare, la valorizzazione del collegamento negoziale; - venendo in considerazione un'imposta d'atto, avrebbe dovuto aversi riguardo ai soli effetti giuridici discendenti dall'atto presentato per la registrazione; - la stessa qualificazione della disposizione, in termini di clausola anti abuso, avrebbe dovuto imporre il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; - la motivazione dell'atto impositivo esponeva, - così inficiando la validità dell'atto, - il contraddittorio, ambivalente e inconciliabile riferimento tanto alla disposizione di cui all'art. 20, in funzione antielusiva, quanto a quella di cui allo stesso d.p.r. n. 131, cit., art. 50 che, diversamente, aveva riguardo ad un atto genuino di conferimento societario; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, assumendo che, - posta la nullità dell'atto impositivo in ragione del contemporaneo riferimento ad un contratto di compravendita, oggetto di riqualificazione, e ad un genuino conferimento societario, - in ragione del concetto di inerenza, sotteso all'art. 50, cit., nella fattispecie il muto ipotecario doveva considerarsi inerente al bene conferito in società siccome incidente direttamente su detto bene quale «onere inscindibilmente collegato all'immobile oggetto del trasferimento»; 2. - occorre premettere che, - per come emerge dallo stesso ricorso, oltrechè dalla gravata pronuncia, - la pretesa impositiva, - seppur prospettava una sequenza negoziale ad effetti giuridici equivalenti ad una compravendita, - risultava fondata (altresì) sul difetto di inerenza della passività utilizzata, in deduzione del valore del conferimento, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50; - ed una siffatta prospettazione è stata (anch'essa) condivisa dal Giudice del gravame che, - seppur rilevandone l'inapplicabilità alla fattispecie, - ciò non di meno ha considerato che correttamente il conferimento immobiliare era stato tassato senza dedurre, dal valore dell'immobile, il mutuo gravante sullo stesso in difetto di inerenza di detto onere che rispondeva, piuttosto, ad un interesse personale della conferente; 3. - tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la causa petendi dell'avviso di liquidazione, quale correlata alla disposizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 50, cit., fonda la legittimità della azionata pretesa impositiva, dovendosi escludere il fondamento della denunciata violazione di legge di cui al secondo motivo di ricorso; - l'autosufficienza, ai fini in trattazione, della disciplina posta dalle disposizioni di cui all'art. 50, cit., rende, quindi, eccedente ogni deduzione che involga il (pur) prospettato collegamento negoziale che, così, rimane inconcludente ai fini della definizione della lite contestata; - e va rimarcato che, - in disparte lo stesso difetto di autosufficienza del ricorso sul punto (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n.8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786), - l'esposizione di una causa petendi incentrata (anche) sul difetto di inerenza della passività dedotta dal valore del conferimento non rendeva, ex se, nullo un avviso di rettifica che, ad ogni modo, era volto (proprio) ad escludere la legittimità di una siffatta deduzione; 3.1 - la Corte ha, poi, ripetutamente rilevato che la disposizione di cui all'art. 50, cit., costituisce trasposizione, nell'ordinamento interno, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, il cui art. 5, par. 1, lett. a), dispone nei seguenti termini: «L'imposta è liquidata: a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; ...»; - si è, pertanto, rimarcato che le passività suscettibili di valutazione, ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, - che deve essere determinata «in base a criteri obiettivi ... [e] sul valore reale dell'attivo» (CGUE, 27 giugno 1979, causa 161/78, Advokatradet), - sono (solo) quelle che trovano causa nello stesso atto di conferimento, così che non è consentita una indiscriminata deduzione delle passività e degli oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essendo al contrario necessaria un'attenta verifica, onde accertare la sussistenza di un collegamento fra le passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario; 3.2 - più specificamente, si è così affermato che le passività deducibili devono avere il requisito dell'inerenza all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la sussistenza di un siffatto requisito in relazione alla (mera) iscrizione di un'ipoteca sull'immobile oggetto di conferimento, - che ben potrebbe correlarsi al conseguimento di un finanziamento personale del conferente, - e, ad ogni modo, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre a fini fiscali dal valore degli immobili conferiti in società, seppur gravanti sull'immobile conferito, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (v., ex plurimis, Cass., 27 aprile 2021, n. 11094; Cass., 3 aprile 2019, n. 9209; Cass., 11 gennaio 2018, n. 475; Cass., 13 novembre 2015, n. 23234; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass., 30 maggio 2008, n. 14540; Cass., 27 novembre 2002, 16768; Cass., 16 gennaio 2001, n. 536); 4. - la gravata pronuncia, - che, con accertamento in fatto non censurato, ha rilevato che il mutuo gravante sull'immobile, oggetto di conferimento, era stato contratto per esigenze personali della conferente, così che il relativo onere non poteva essere dedotto dal valore del bene conferito,- si è, quindi, attenuta agli enunciati principi di diritto; 5. - in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte della Agenzia delle Entrate, non deve essere assunta alcuna statuizione in punto di disciplina delle spese del giudizio di legittimità mentre nei confronti della ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma,