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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02313/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (peraltro tardivamente depositata) e la sentenza impugnata.

Considerato che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, quanto al primo motivo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); Ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato la intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo b) della imputazione - riguardante la violazione dell'art. 23, commi 1 e 3,

I. 110/75, con la recidiva semplice ex art. 99, comma secondo n.1, cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2017 - stante l'avvenuto riconoscimento della contestata recidiva; Considerato, inoltre, con riferimento al secondo motivo che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (ad eccezione della pena inflitta per il reato dichiarato prescritto) ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto anche conto che la pena base era stata fissata in misura di poco superiore rispetto al minimo edittale; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva (peraltro tardivamente depositata) e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, quanto al primo motivo che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); Ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato la intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo b) della imputazione - riguardante la violazione dell'art. 23, commi 1 e 3, I. 110/75, con la recidiva semplice ex art. 99, comma secondo n.1, cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2017 - stante l'avvenuto riconoscimento della contestata recidiva; Considerato, inoltre, con riferimento al secondo motivo che la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (ad eccezione della pena inflitta per il reato dichiarato prescritto) ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto anche conto che la pena base era stata fissata in misura di poco superiore rispetto al minimo edittale; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dalla Corte territoriale in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre
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