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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 18866/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27943-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 2 - GARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 14 S.R.L., MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5685/2016del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l’affermazione della giurisdizione delgiudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, contro il GSE - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] 14 SRL in liquidazione ed il MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), nell’abito del giudizio pendente innanzi al TAR del Lazio al n. 5685/2016.

Espone la ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA]) acquistava da Aveleos S.A. le quote rappresentative dell’intero capitale sociale di ENS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria di quindici impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed allo scopo di garantire le obbligazioni Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 3 - contrattuali assunte, nell’ambito di detta operazione, da Aveleos S.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] 14, interamente da quest’ultima partecipata, stipulava un atto di cessione in garanzia, con collegato contratto costitutivo di pegno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di tutti i crediti, presenti e futuri, vantati da En.Fo. 14 nei confronti del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, GSE), in virtù di convenzione stipulata dalla predetta società, con riferimento all’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Pisticci.

Prosegue riferendo che GSE, con nota del 5/2/2016, dopo aver dichiarato, con provvedimento del 25/11/2015, la decadenza dal diritto della società En.Fo.14 alla percezione delle tariffe incentivanti per l’impianto in questione, invitava, con nota del 5/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria – in garanzia - dei crediti derivanti dalla convenzione stipulata il 26/4/2012 e recante il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5/5/2011 per l’impianto di Pisticci, a restituire gli incentivi indebitamente percepiti , a partire dalla data di attivazione della cessione del credito in suo favore, per l’importo pari ad euro 502.572,14 .

Espone, ancora, di aver chiesto, con ricorso introduttivo del 15/4/2016, tempestivamente proposto innanzi al TAR del Lazio, l’annullamento della predetta nota di GSE e, con ricorso per motivi aggiunti del 30/11/2022, l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, dell’infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da GSE e che, pertanto, essa società nullaè tenuta a pagare in relazione alle tariffe erogate a En.Fo.14 , in forza della C onvenzione riguardante l’impianto fotovoltaico lucano.

Con il motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inapplicabilità della clausola di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. e chiede l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del criterio generale di riparo fondato sulla dicotomia diritto/interesse.

Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 4 - Evidenzia che,nel caso esaminato, la richiesta restitutoria di cui alla nota del 5/2/2016 è rivolta ad un soggetto estraneo al rapporto pubblicistico di concessione di tariffa derivante dalla Convenzione e si fonda sull’ Atto di Cessione dei C rediti , con la conseguenza che, nei confronti società cessionaria ( Vei ), no n sia venuto in rilievo l’esercizio di alcun potere pubblicistico nell’ambito di procedure o provvedimenti riconducibili alla materia di cui all’art. 133, co.1, lett. o), c.p.a. .

Resiste GSE che, nel controricorso illustrato da memoria , sostiene che la tesi dell’odierna ricorrente non appare condivisibile dovendosi la controversia in esame ricondurre alla giurisdizione esclusiva, ovvero di legittimità del Giudice amministrativo , essendo la società soggetto appa rtenente alla pubblica amministrazione , richiama l’ordinanza n. 14653/2017 di quest e Sezioni Unite ed assume che l’attivato recupero delle somme eventualmente già erog a te per incentivi non dovuti dipende strettamente dalla dichiarata decadenza dal diritto.

Va, anzitutto, ricordato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, sussistendo un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa e frustando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass., Sez.

Un., n. 15122/2022; n. 32727/2018; n. 20504/2006; n. 15237/2011).

Come osserva condivisibilmente i l P.M., non assume rilievo dirimente il fatto che la ricorrente ricorra innanzi a questa Corte, ai Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 5 - sensi dell’art. 41 c.p.c., dopo essersi rivolta al giudice amministrativo e,del resto, si tratta di iniziativa preannunciata nel ricorso per motivi aggiunti,proprio all’esito della costituzione nel giudizio di merito della controparte.

Va, dunque, ribadito il principio, già affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui il ragionevole dubbio circa la giurisdizione del giudice innanzi al quale la parte abbia promosso il giudizio, fonda l'interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione.

Deduce, nel controricorso, GSE che nel caso esaminato viene in rilievo l’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., che assegna in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA] le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia .

Invoca, altresì a sostegno della propria tesi una pronuncia d i questa Corte (Cass. Sez.

Un., n. 14653 /20 17 ) , in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, secondo cui la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal gestore pubblico nell’esercizio dei poteri di sua competenza, dal diritto della società produttrice alla tariffa incentivante e la consequenziale richiesta di restituzione alla società cessionaria del credito dei contributi percetti concerne la “produzione di energia”,essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale , ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), dell’all.1 al d.lgs. n. 104 del 2010.

Nella suindicata decisione si evidenzia , tra l’altro, che , sebbene il cessionario non è produttore di energia pulita, il credito ceduto non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 6 - provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici .

Tuttavia, come rilevato anche da l P.M. nell e rassegnate conclusioni scritte, i l richiam o al precedente giurisprudenziale di legittimità non appare pertinente, in quanto le caus e non presenta no la medesima questione di diritto.

Le Sezioni Unite, infatti, sono chiamate a stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia che vede opposta a GSE una società privata, la [OSCURATO:PERSONA], che non ha sottoscritto la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, d.m. 5 /5/2011.

Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 7 - econdo la costante ed univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitumsostanziale dedotto dall'attore e, pertanto, l'accertamento delle Sezioni Unite, col correlativo potere di qualificazione, presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, è necessariamente affidato ad elementi dedotti ed allegati dalla parte e atte so che la decisione sulla giurisdizione è assolutamente diversa dalla decisione sul merito, ne discende l’irrilevanza di ogni questione concernente la fondatezza della domanda medesima.

Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui (i) n ordine alle questioni digiurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione dellagiurisdizione, tenendo conto, peraltro, che le risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla causa petendi e al petitumsostanziale della stessa, non assumendo rilevanza la successiva attività istruttoria diretta a verificare il fondamento deglielementi dedotti ed allegati . (Cass. Sez.

Un., n. 156/2020) .

Ai fini della regolazione della giurisdizione va considerato che la società [OSCURATO:PERSONA], con l’impugnazione proposta innanzi al giudice Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 8 - amministrativo. né con il ricorso introduttivo del giudizio, né tantomeno con quello per motivi aggiunti, ha inteso investire anche il provvedimento di decadenza dal diritto di percepire le tariffe incentivanti, in relazione all’ impianto di Pisticci.

Il provvedimento di decadenza del 25/11/2915 è stato adottato da GSE, ai sensi dell’art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011, previo sopralluogo, nei confronti di En.fo. 14, quale “ [OSCURATO:PERSONA]”, e comunicato, non a caso, soltanto a quest’ultimo, stante l’impossibilità di accertare la conformità deimoduli [OSCURATO:PERSONA] 61215, la cui osservanza era espressamente prevista dal Decreto, nonché in ragione delle evidenze emerse nell’ambito del processo penale n. 44638/13 R.G.N.R. incardinato presso il Tribunale di Milano. (v. pagg. 5 e 6 controricorso).

Quindi, dall’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al procedimento decadenziale di cui sopra discende che la presente controversia non riguarda la perdita degli incentivi economici disposta da GSE, S.p.A. il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze e che attende alla gestione del sistema pubblico d'incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez.

U., n. 14653/2017; n. 10409/2017; n. 10410 /2017; n. 10411 /2017 ; n. 10795/2017; n. 26150/2017).

Tal genere di vertenza, ad ogni buon conto, vedrebbe opporsi, Gestore dei servizi energetici, il “ [OSCURATO:PERSONA] ” (nella specie, la società per contestare la ritenuta carenza delle condizioni per l’accesso ai benefici, sicchéla causa per l'annullamento del provvedimento (assunto da GSE) rientrerebbe, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., che contempla, appunto, «le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 9 - i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti» (Cass. Sez.

U., n. 4326/2014; n. 10409/2014; n. 14653/2017; n. 25183/2017;n. 25184/2017; n. 28057/2018; n. 10020/2019).

Non pare superfluo richiamare i l principi o affermat o , anche di recente, da questa Corte, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 16/2017, secondo cui, nelle controversie in materia di incentivi alle energie elettriche rinnovabili e di convenzioni accessorie stipulate con il Gestore, con riferimento anche all'intervento del GSE sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell'obiettivo incentivante, per affermare la giurisdizione del giudice ordinario occorre verificare se nel caso di specie la materia del contendere verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non siaminimamente evocato in causa l'esercizio di pubblici poteri da parte di uno dei soggetti coinvolti (Cass. Sez.

Un., n. 7560/2020; n. 23900/2020; n. 785/2021; n. 22204/2022; n.2761/2003).

Orbene, nella presente controversia, non è in contestazione tra le parti l’esistenza o l’ammontare del credito, oggetto di recupero con la impugnata nota del 5/2/2016 inviata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto originato dal prodromico provvedimento di decadenza dagli incentivi tariffari, e neppure è minimamente evocato in causa l’esercizio, da parte di GSE, dei correlati poteripubblici di natura autoritativa.

Come ben evidenziato da l P.M., si discute solo della fondatezza della richiesta restitutoria rivolta nei confronti del cessionario del credito di garanzia.

Al riguardo, conformemente ai consolidati principi in punto di obbligo restitutorio del cessionario del credito derivante dall’attribuzione degli incentivi in caso di Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 10 - declaratoria di decadenza da questi ultimi, va infatti ribadito che gli incentivi indebitamente concessi dal GSE sulla base di provvedimenti annullati o oggetto di decadenza integrano obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo .

Per un verso, GSE deduce il pagamento, a favore di [OSCURATO:PERSONA] quale società cessionaria, di quanto dovuto, per le tariffe incentivanti, a En.fo.14, per effetto dell’atto di cessione in garanzia (notificato il 16/8/2012), nonché del collegato contratto di pegno su conto corrente sottoscritto tra ESGP, VEI e [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A, quale banca depositaria , avente ad oggetto tutti i crediti, presenti e futuri, vantati da ESGP nei confronti di GSE , in forza della convenzione stipulata tra GSE e [OSCURATO:PERSONA].

Per altro verso, l’odierna ricorrente deduce, in buona sostanza, l’illegittimità della pretesa recuperatoria fatta valere, in suo danno, dal Gestore, con la nota del 5/2/2016, essendo, in tesi, manc ato un trasferimento immediato del diritto di credito oggetto della cessione in garanzia dal cedente al cessionario ed una tempestiva escussione della garanzia medesima, donde l’impossibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente ad uno o all’ al tro sog g etto per la restituzione della somma oggetto di causa, non rilevando, ai fini della formazione del preteso ind ebito (art. 2033 cod. proc. civ.) , la mera circostanza della co-intestazione del conto corrente bancario di cui sopra o il prospettato ingresso nel patrimonio , oltre che nella disponibilità, della società [OSCURATO:PERSONA] delle somme versate sul conto corrente.

E’, quindi , palese che le tesi contrapposte si incentrano, essenzialmente, sulla interpretazione delle clausole contenute nel più volte menzionato atto di cessione dei crediti a scopo di garanziae del collegato contratto di pegno, questione da risolversi alla luce delle regole del codice civile.

Ric. 2022 n. 27943 sez.

SU -ud. 20-06-2023 - 11 - Ciò vuol dire che GSE, quale debitore ceduto, si trova nel rapporto con il cessionario del credito, in una posizione privatistica di natura paritaria.

La controversia appartiene, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario, cui va rimessa la causa per la celebrazione del giudizio di merito e la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27943-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - GARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 14 S.R.L., MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5685/2016del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l’affermazione della giurisdizione delgiudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, contro il GSE - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] 14 SRL in liquidazione ed il MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), nell’abito del giudizio pendente innanzi al TAR del Lazio al n. 5685/2016. Espone la ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA]) acquistava da Aveleos S.A. le quote rappresentative dell’intero capitale sociale di ENS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria di quindici impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed allo scopo di garantire le obbligazioni Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - contrattuali assunte, nell’ambito di detta operazione, da Aveleos S.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] 14, interamente da quest’ultima partecipata, stipulava un atto di cessione in garanzia, con collegato contratto costitutivo di pegno, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di tutti i crediti, presenti e futuri, vantati da En.Fo. 14 nei confronti del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, GSE), in virtù di convenzione stipulata dalla predetta società, con riferimento all’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Pisticci. Prosegue riferendo che GSE, con nota del 5/2/2016, dopo aver dichiarato, con provvedimento del 25/11/2015, la decadenza dal diritto della società En.Fo.14 alla percezione delle tariffe incentivanti per l’impianto in questione, invitava, con nota del 5/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria – in garanzia - dei crediti derivanti dalla convenzione stipulata il 26/4/2012 e recante il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5/5/2011 per l’impianto di Pisticci, a restituire gli incentivi indebitamente percepiti , a partire dalla data di attivazione della cessione del credito in suo favore, per l’importo pari ad euro 502.572,14 . Espone, ancora, di aver chiesto, con ricorso introduttivo del 15/4/2016, tempestivamente proposto innanzi al TAR del Lazio, l’annullamento della predetta nota di GSE e, con ricorso per motivi aggiunti del 30/11/2022, l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, dell’infondatezza della pretesa restitutoria avanzata da GSE e che, pertanto, essa società nullaè tenuta a pagare in relazione alle tariffe erogate a En.Fo.14 , in forza della C onvenzione riguardante l’impianto fotovoltaico lucano. Con il motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inapplicabilità della clausola di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. e chiede l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del criterio generale di riparo fondato sulla dicotomia diritto/interesse. Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - Evidenzia che,nel caso esaminato, la richiesta restitutoria di cui alla nota del 5/2/2016 è rivolta ad un soggetto estraneo al rapporto pubblicistico di concessione di tariffa derivante dalla Convenzione e si fonda sull’ Atto di Cessione dei C rediti , con la conseguenza che, nei confronti società cessionaria ( Vei ), no n sia venuto in rilievo l’esercizio di alcun potere pubblicistico nell’ambito di procedure o provvedimenti riconducibili alla materia di cui all’art. 133, co.1, lett. o), c.p.a. . Resiste GSE che, nel controricorso illustrato da memoria , sostiene che la tesi dell’odierna ricorrente non appare condivisibile dovendosi la controversia in esame ricondurre alla giurisdizione esclusiva, ovvero di legittimità del Giudice amministrativo , essendo la società soggetto appa rtenente alla pubblica amministrazione , richiama l’ordinanza n. 14653/2017 di quest e Sezioni Unite ed assume che l’attivato recupero delle somme eventualmente già erog a te per incentivi non dovuti dipende strettamente dalla dichiarata decadenza dal diritto. Va, anzitutto, ricordato che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, sussistendo un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa e frustando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass., Sez. Un., n. 15122/2022; n. 32727/2018; n. 20504/2006; n. 15237/2011). Come osserva condivisibilmente i l P.M., non assume rilievo dirimente il fatto che la ricorrente ricorra innanzi a questa Corte, ai Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - sensi dell’art. 41 c.p.c., dopo essersi rivolta al giudice amministrativo e,del resto, si tratta di iniziativa preannunciata nel ricorso per motivi aggiunti,proprio all’esito della costituzione nel giudizio di merito della controparte. Va, dunque, ribadito il principio, già affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui il ragionevole dubbio circa la giurisdizione del giudice innanzi al quale la parte abbia promosso il giudizio, fonda l'interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione. Deduce, nel controricorso, GSE che nel caso esaminato viene in rilievo l’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., che assegna in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA] le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia . Invoca, altresì a sostegno della propria tesi una pronuncia d i questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 14653 /20 17 ) , in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, secondo cui la controversia concernente il provvedimento di decadenza, adottato dal gestore pubblico nell’esercizio dei poteri di sua competenza, dal diritto della società produttrice alla tariffa incentivante e la consequenziale richiesta di restituzione alla società cessionaria del credito dei contributi percetti concerne la “produzione di energia”,essendo la previsione di contributi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale , ed appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), dell’all.1 al d.lgs. n. 104 del 2010. Nella suindicata decisione si evidenzia , tra l’altro, che , sebbene il cessionario non è produttore di energia pulita, il credito ceduto non può essere considerato al di fuori del rapporto da cui trae origine, non essendo ipotizzabile un differente atteggiarsi del Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - provvedimento di decadenza, e della giurisdizione che su di esso si innesta, a seconda dei destinatari dei suoi effetti giuridici . Tuttavia, come rilevato anche da l P.M. nell e rassegnate conclusioni scritte, i l richiam o al precedente giurisprudenziale di legittimità non appare pertinente, in quanto le caus e non presenta no la medesima questione di diritto. Le Sezioni Unite, infatti, sono chiamate a stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia che vede opposta a GSE una società privata, la [OSCURATO:PERSONA], che non ha sottoscritto la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, d.m. 5 /5/2011. Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - econdo la costante ed univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitumsostanziale dedotto dall'attore e, pertanto, l'accertamento delle Sezioni Unite, col correlativo potere di qualificazione, presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, è necessariamente affidato ad elementi dedotti ed allegati dalla parte e atte so che la decisione sulla giurisdizione è assolutamente diversa dalla decisione sul merito, ne discende l’irrilevanza di ogni questione concernente la fondatezza della domanda medesima. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui (i) n ordine alle questioni digiurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l'atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione dellagiurisdizione, tenendo conto, peraltro, che le risultanze fattuali vanno apprezzate, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., per come emergenti dalla domanda giudiziale e dalla sua eventuale precisazione, avuto riguardo alla causa petendi e al petitumsostanziale della stessa, non assumendo rilevanza la successiva attività istruttoria diretta a verificare il fondamento deglielementi dedotti ed allegati . (Cass. Sez. Un., n. 156/2020) . Ai fini della regolazione della giurisdizione va considerato che la società [OSCURATO:PERSONA], con l’impugnazione proposta innanzi al giudice Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - amministrativo. né con il ricorso introduttivo del giudizio, né tantomeno con quello per motivi aggiunti, ha inteso investire anche il provvedimento di decadenza dal diritto di percepire le tariffe incentivanti, in relazione all’ impianto di Pisticci. Il provvedimento di decadenza del 25/11/2915 è stato adottato da GSE, ai sensi dell’art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011, previo sopralluogo, nei confronti di En.fo. 14, quale “ [OSCURATO:PERSONA]”, e comunicato, non a caso, soltanto a quest’ultimo, stante l’impossibilità di accertare la conformità deimoduli [OSCURATO:PERSONA] 61215, la cui osservanza era espressamente prevista dal Decreto, nonché in ragione delle evidenze emerse nell’ambito del processo penale n. 44638/13 R.G.N.R. incardinato presso il Tribunale di Milano. (v. pagg. 5 e 6 controricorso). Quindi, dall’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al procedimento decadenziale di cui sopra discende che la presente controversia non riguarda la perdita degli incentivi economici disposta da GSE, S.p.A. il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze e che attende alla gestione del sistema pubblico d'incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U., n. 14653/2017; n. 10409/2017; n. 10410 /2017; n. 10411 /2017 ; n. 10795/2017; n. 26150/2017). Tal genere di vertenza, ad ogni buon conto, vedrebbe opporsi, Gestore dei servizi energetici, il “ [OSCURATO:PERSONA] ” (nella specie, la società per contestare la ritenuta carenza delle condizioni per l’accesso ai benefici, sicchéla causa per l'annullamento del provvedimento (assunto da GSE) rientrerebbe, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., che contempla, appunto, «le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti» (Cass. Sez. U., n. 4326/2014; n. 10409/2014; n. 14653/2017; n. 25183/2017;n. 25184/2017; n. 28057/2018; n. 10020/2019). Non pare superfluo richiamare i l principi o affermat o , anche di recente, da questa Corte, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 16/2017, secondo cui, nelle controversie in materia di incentivi alle energie elettriche rinnovabili e di convenzioni accessorie stipulate con il Gestore, con riferimento anche all'intervento del GSE sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell'obiettivo incentivante, per affermare la giurisdizione del giudice ordinario occorre verificare se nel caso di specie la materia del contendere verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non siaminimamente evocato in causa l'esercizio di pubblici poteri da parte di uno dei soggetti coinvolti (Cass. Sez. Un., n. 7560/2020; n. 23900/2020; n. 785/2021; n. 22204/2022; n.2761/2003). Orbene, nella presente controversia, non è in contestazione tra le parti l’esistenza o l’ammontare del credito, oggetto di recupero con la impugnata nota del 5/2/2016 inviata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto originato dal prodromico provvedimento di decadenza dagli incentivi tariffari, e neppure è minimamente evocato in causa l’esercizio, da parte di GSE, dei correlati poteripubblici di natura autoritativa. Come ben evidenziato da l P.M., si discute solo della fondatezza della richiesta restitutoria rivolta nei confronti del cessionario del credito di garanzia. Al riguardo, conformemente ai consolidati principi in punto di obbligo restitutorio del cessionario del credito derivante dall’attribuzione degli incentivi in caso di Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - declaratoria di decadenza da questi ultimi, va infatti ribadito che gli incentivi indebitamente concessi dal GSE sulla base di provvedimenti annullati o oggetto di decadenza integrano obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo . Per un verso, GSE deduce il pagamento, a favore di [OSCURATO:PERSONA] quale società cessionaria, di quanto dovuto, per le tariffe incentivanti, a En.fo.14, per effetto dell’atto di cessione in garanzia (notificato il 16/8/2012), nonché del collegato contratto di pegno su conto corrente sottoscritto tra ESGP, VEI e [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A, quale banca depositaria , avente ad oggetto tutti i crediti, presenti e futuri, vantati da ESGP nei confronti di GSE , in forza della convenzione stipulata tra GSE e [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, l’odierna ricorrente deduce, in buona sostanza, l’illegittimità della pretesa recuperatoria fatta valere, in suo danno, dal Gestore, con la nota del 5/2/2016, essendo, in tesi, manc ato un trasferimento immediato del diritto di credito oggetto della cessione in garanzia dal cedente al cessionario ed una tempestiva escussione della garanzia medesima, donde l’impossibilità per il creditore di rivolgersi indifferentemente ad uno o all’ al tro sog g etto per la restituzione della somma oggetto di causa, non rilevando, ai fini della formazione del preteso ind ebito (art. 2033 cod. proc. civ.) , la mera circostanza della co-intestazione del conto corrente bancario di cui sopra o il prospettato ingresso nel patrimonio , oltre che nella disponibilità, della società [OSCURATO:PERSONA] delle somme versate sul conto corrente. E’, quindi , palese che le tesi contrapposte si incentrano, essenzialmente, sulla interpretazione delle clausole contenute nel più volte menzionato atto di cessione dei crediti a scopo di garanziae del collegato contratto di pegno, questione da risolversi alla luce delle regole del codice civile. Ric. 2022 n. 27943 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 11 - Ciò vuol dire che GSE, quale debitore ceduto, si trova nel rapporto con il cessionario del credito, in una posizione privatistica di natura paritaria. La controversia appartiene, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario, cui va rimessa la causa per la celebrazione del giudizio di merito e la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara la gi
Sentenza Cassazione n. 18866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris