CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1986
Cassazione n. 20315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1986 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trapani in esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena all'appellante ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 103/2017. Deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per omessa motivazione sulla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Invero, la doglianza formulata in appello dall'imputato concerneva il fatto che il primo Giudice avesse erroneamente disposto, in relazione al rito prescelto, la riduzione di un terzo sulla pena base e non già della metà, come previsto dalla norma novellata. A tale errore ha posto rimedio la sentenza di appello, di talché le considerazioni svolte dal ricorrente appaiono generiche, traducendosi in un astratto richiamo a principi giurisprudenziali, nonché manifestamente infondate. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] tatt.m.Ì ER1A [OSCURATO:PERSONA] 2 5 M 1011 oggi