CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1955 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1980 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 marzo 1984 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo il 25 marzo 2022, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 30 novembre 2020 la Corte d'appello di Palermo aveva confermato il decreto del 10 luglio 2019, con cui il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca del villino di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto A), del terreno di cui al punto B) di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto C), in quanto ritenuti, a prescindere dalla loro formale intestazione, riferibili al proposto [OSCURATO:PERSONA]. c'),/ Il Tribunale di Palermo, tra l'altro, aveva affermato che per l'acquisto dei terreni sub B) e C) erano state utilizzate le somme ricavate dalla liquidazione di due polizze assicurative, intestate a [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, di cui non era stata fornita giustificazione lecita. Con sentenza del 9 giugno 2021 la Sesta Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio il decreto della Corte d'appello impugnato, sottolineando, innanzitutto, che con provvedimento, reso il 19 luglio 2004, il Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, richiamati i precedenti provvedimenti di sequestro del 4 e 30 luglio e del 7 agosto 2002, aveva disposto la revoca del sequestro delle due polizze assicurative nn. 692695 e 692697, intestate a [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, come comunicato alla compagnia "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", esse furono accese nel settembre 1998 da [OSCURATO:PERSONA], versando per ognuna un premio di 7.974,09 euro e Furono poi liquidate a seguito del decesso della Castello con il versamento al marito e alle figlie di 78.598,00 ciascuno. La Sesta Sezione ha precisato che, con il provvedimento del 19 luglio 2004, il Tribunale di Palermo aveva disposto, non la confisca, come ritenuto nel provvedimento allora impugnato, ma la revoca del sequestro di tali polizze e, più precisamente, della somma liquidata in relazione ad esse alla morte della intestataria (avvenuta nel 2001 e, dunque, ben prima del provvedimento di svincolo del 2004), dando atto dell'origine lecita dei premi pagati per l'accensione e l'alimentazione delle polizze. Dopo avere ricordato che, stante la mancata impugnazione da parte della Procura, il provvedimento del luglio 2004 di revoca del sequestro delle due polizze assicurative - rectius della relativa liquidazione — era divenuto irrevocabile, la Sesta Sezione ha disposto l'annullamento con rinvio del decreto in disamina, precisando che nella fase di rinvio la Corte d'appello avrebbe dovuto nuovamente valutare la sussistenza dei presupposti per l'ablazione dei terreni sub punti B) e C) e precisamente la compatibilità/incompatibilità dell'acquisto di detti beni immobili con le disponibilità finanziarie lecite di cui disponeva all'epoca la famiglia Vaccaro. 2. A seguito di rinvio la Corte d'appello ha confermato la confisca dei due terreni indicati ai punti B) e C) del decreto impugnato, evidenziando che nel provvedimento di dissequestro del 19 luglio 2004 si era dato espressamente atto della provenienza illecita delle risorse finanziarie investite nelle polizze assicurative dalla moglie e dalle figlie del proposto, specificandosi a pagina 14 che le somme erano plausibilmente frutto dell'illecita attività imprenditoriale svolta dal Vaccaro nella sua veste di associato all'organizzazione mafiosa "Cosa nostra", atteso che le figlie erano prive di entrate e quelle della moglie erano di scarsa entità. 3. Avverso quest'ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo che la Corte d'appello avrebbe rivisitato gli elementi già valutati dal Giudice della prevenzione nel 2004, senza indicare elementi di novità, idonei a superare la preclusione determinata dal precedente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Questa Corte (Sez. 2, n. 2812 del 25/10/1991, Rv. 189310 - 01; Sez. 6, n. 2445 del 25/09/1990, Rv. 186459 - 01) già da tempo ha precisato che il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, ma non gli sono inibiti nuovi accertamenti di fatto ancorché relativi a circostanze che costituiscono il presupposto del principio affermato dal giudice di legittimità, poiché gli è riconosciuta la più ampia autonomia, ai fini della formazione del proprio convincimento, con il solo limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nella sentenza annullata. Si è anche precisato (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, Rv. 278629 - 02; Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Rv. 245775 - 01) che l'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto specificamente enunciato, con la conseguenza che quando la Corte, in caso di annullamento per vizio di motivazione, non enunci alcun principio, gli è vietato semplicemente di ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. 3. Nel caso in esame la Sesta Sezione ha affermato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto effettuare un nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti per l'ablazione dei terreni sub punti B) e C), ossia sulla compatibilità/incompatibilità dell'acquisto di detti beni immobili con le disponibilità finanziarie lecite di cui disponeva all'epoca la famiglia Vaccaro. Il giudice del rinvio non era vincolato a ritenere lecite le somme pervenute a [OSCURATO:PERSONA] ed alle figlie [OSCURATO:PERSONA] e Rosalia in esito alla liquidazione delle polizze assicurative intestate alla congiunta deceduta, poi utilizzate per l'acquisto dei terreni in questione. Tale affermata liceità costituisce un presupposto in fatto della decisione rescindente e la Corte d'appello non era ad esso vincolato, spettandole il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.4. Così delimitato l'ambito dei poteri del giudice del rinvio, deve rilevarsi che la Corte d'appello, nel disporre la confisca dei terreni in questione, non è incorsa nella violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.; né ha male interpretato la preclusione nascente dal precedente provvedimento, ossia il decreto di dissequestro del 19 luglio 2004, atteso che in esso - come rimarcato nel provvedimento impugnato - si era dato espressamente atto della provenienza illecita delle risorse finanziarie impiegate per l'acquisto delle polizze assicurative dalla moglie e dalle figlie del Vaccaro. Nel provvedimento del 19 luglio 2004 si era evidenziato, inoltre, che le due polizze erano state accese nel settembre 1998, ossia in epoca di conclamata manifestazione della pericolosità qualificata del proposto. Ne discende che le deduzioni difensive sono manifestamente infondate. 5. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così dec