CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26167/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];e Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 ottobre 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento il 18 aprile 2024, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, confermando la condanna dell'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 688 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Grottaminarda il 26 dicembre 2017. Osservato che il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, in termini sostanzialmente sovrapponibili, contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], hanno ragionevolmente valorizzato le dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], che sono risultate corroborate dai numerosi contatti telefonici intercorsi con l'imputato. Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata rinnovazione istruttoria, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi al riguardo richiamare innanzitutto il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Alla stregua di tale premessa, la doglianza difensiva risulta inammissibile, avendo la Corte di appello ampiamente spiegato le ragioni per le quali era superflua la rinnovata audizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con considerazioni pertinenti con cui il ricorso non si confronta. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la pluralità delle cessioni della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], ciò a riprova dell'abitualità della condotta illecita ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] (pagina 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 2_c Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M