CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01340/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile ARCI Comitato della Valdera, in persona di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della ricorrente parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]:ci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza del 14 dicembre 2017 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa ARCI Comitato della Valdera, costituitasi parte civile, alla quale era stata anche assegnata una provvisionale. In particolare, la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittagli e ha revocato le statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere offeso il comitato pubblicando sulla sua pagina facebook in data 15 ottobre 2014, in relazione alla convenzione stipulata tra il Comune di Pontedera e il suddetto comitato ed avente ad oggetto la realizzazione e gestione di un'arena cinematografica estiva con un contributo a carico del Comune di complessivi euro 250.000,00 in dieci anni, la frase «si tratta di soldi pubblici che dovrebbero essere rendicontati al centesimo, invece non esiste alcuna pezza di appoggio che dimostri quanti soldi siano stati spesi davvero e quanti eventualmente se li sia messi in tasca qualcuno» e, successivamente ad un altro commento in cui si diceva «credo che nelle cifre manchino le mazzette che l'ARCI ha dovuto sostenere per aver avuto in gestione senza concorrenza il cinema all'aperto», la frase «il tuo sospetto è quantomeno legittimo, io cancello solo i post offensivi o palesemente diffamatori» e poi in data 16 ottobre 2014 la frase «l'ARCI non ha investito un curo, niente, anzi il comune gli ha dato il terreno e 250.000,00 euro per la struttura. Non paga i dipendenti, né contributi, non paga tasse sul reddito, sedie di plastica, prime visioni mai» ed infine in data 17 ottobre 2014 la frase «non sapremo mai se l'ARCI ha speso 100.000,00 euro soltanto e i restanti 100.000,00 se li è messi in tasca qualcuno». Il Tribunale aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione ed inoperante il diritto di critica, evidenziando che, pur essendo vero che la convenzione era stata stipulata senza che si fosse proceduto ad una gara di aggiudicazione, era falso che il contributo venisse erogato in assenza di alcun rendiconto contabile e che il comitato non pagasse le retribuzioni dei suoi dipendenti o non versasse i contributi previdenziali e l'affermazione che era possibile che le somme erogate dal Comune fossero indebitamente finite nelle tasche di qualcuno era un'illazione del tutto gratuita e priva di fondamento, volta a far credere che il comitato si fosse reso responsabile di una serie di episodi di corruzione e ruberie. Il Tribunale aveva osservato che il diritto di critica doveva fondarsi sulla verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica e comunque risultava superato il limite della continenza.La Corte di appello ha, invece, osservato che in relazione al diritto di critica l'onere del rispetto della verità è più attenuato, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo; nel caso di specie il Tantussi aveva innanzitutto evidenziato la mancanza di una gara di aggiudicazione ed aveva posto «una questione di metodo con specifico riferimento alla modalità di gestione delle risorse pubbliche anche in relazione ai rapporti con i soggetti privati coinvolti nel rapporto convenzionale ed alla effettività dei controlli circa la corretta destinazione delle risorse previste», segnalando anche che il comitato non aveva effettuato alcun investimento di risorse proprie e che non avrebbe versato somme rilevanti per i contributi relativi al personale dipendente, avvalendosi dell'opera di volontari Anche il limite della continenza risultava rispettato, tenuto conto che la vicenda si inseriva in un dibattito politico, caratterizzato da toni aspri e polemici. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'ARCI Comitato della Valdera, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta contestualmente violazione dell'art. 51 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante del diritto di critica. Evidenzia il ricorrente che esso non è un soggetto politico e non svolge attività politica e nemmeno il Tantussi all'epoca ricopriva alcun ruolo pubblico e nemmeno era esponente di un partito politico o di un'organizzazione politica. [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato ad evidenziare la mancanza di una gara di aggiudicazione, ma aveva insinuato corruzioni e ruberie ad opera del comitato, cosicché non si poteva affermare che egli avesse solo posto «una questione di metodo con specifico riferimento alla modalità di gestione delle risorse pubbliche anche in relazione ai rapporti con i soggetti privati coinvolti nel rapporto convenzionale ed alla effettività dei controlli circa la corretta destinazione delle risorse previste», ma si era spinto a sostenere che i soldi venissero erogati in assenza di rendicontazione e che il comitato non avesse investito alcunché, perché il Comune aveva assunto su di sé l'onere di mettere a disposizione il terreno ed il contributo; aveva anche sostenuto che il comitato non versasse retribuzioni per il personale dipendente, contributi previdenziali e tasse sul reddito e la falsità di tali affermazioni avrebbe escluso l'esimente del diritto di critica anche laddove queste fossero state rese in un contesto politico, in quanto è comunque richiesta la verità del nucleo fattuale posto a base della critica. Né era in corso alcun dibattito tra il comitato ed il Tantussi, poiché quest'ultimo, nel rendere le false affermazioni, si era rivolto ai suoi followers in assenza di alcun contraddittorio con il ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di diffamazione, che per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposi:o delle critiche, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività (Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524). Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza della Corte di appello, la falsità — affermata dal Tribunale e non contraddetta dalla Corte territoriale — della dichiarazione dell'odierno ricorrente, secondo la quale il Comune versava il contributo in assenza di adeguata rendicontazione delle spese sostenute e non pagava le retribuzioni ai dipendenti, i contributi previdenziali e le imposte sul reddito, vale da sola ad escludere la scriminante del diritto di critica. La sentenza impugnata, nel ribaltare la pronuncia di primo grado che, sulla base di compiute e pertinenti argomentazioni, aveva negato l'operatività dell'esimente del diritto di critica, anche alla luce della copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità, non ha offerto una logica base giustificativa del suo dissenso. In particolare, è venuta meno all'obbligo di un'appagante risposta argomentativa che, nell'esaminare puntualmente i contrari argomenti a sostegno della contraria opinione, motivatamente espressa dal primo giudice, ne dimostrasse plausibilmente l'infondatezza, così come il giudice del gravame è tenuto a fare ogni qual volta ritenga di formulare un giudizio difforme da quello espresso in primo grado.2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili ed il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la se