CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.28287/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento della sentenza del 18 febbraio 2025 della Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto che, in riforma della sentenza del 16 giugno 2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, ha rideterminato, diminuendola, la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo con il quale deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della propria condanna e alla mancata applicazione della pena nei minimi edittali. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione non avendo la Corte di appello spiegato le ragioni della condanna pur avendo accolto il concordato proposto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 4.[OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova della condotta che cagiona la compromissione o il deterioramento dell'ambiente. Il luogo nel quale pescava la famiglia, afferma, non era zona di scogliere ma di gettate di cemento con conseguente assenza di datteri. Le intercettazioni sono di dubbio contenuto, in alcuni casi chiarificatrici del ruolo (non) disimpegnato dal ricorrente, ma non vi è nessun riferimento agli elementi integranti la fattispecie. Ve ne è conferma in dati documentali trascurati dai Giudici di merito. La sentenza non cita mai il tema dell'inquinamento, non vi è prova del deterioramento e/o della compromissione, dagli atti, in ogni caso, non risulta che vi sia prova in tal senso. Le indagini e e le sentenze giudici non motivano in tal senso. Non vi è prova che nel III seno vi fosse una scogliera e che la stessa aveva subito dei danni (si censura, al riguardo, l'interpretazione fornita dalla Corte di appello del contenuto delle conversazioni intercettate e ribadisce di non aver mai svolto l'attività che gli viene contestata in una zona totalmente priva di scogliere). Deduce, inoltre, la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, in particolare della volontà abusante del titolo amministrativo in proprio possesso non essendosi mai occupato di pesca nemmeno di altri prodotti del mare. Lamenta l'omesso esame della documentazione difensiva probante la diversaattività lavorativa svolta dal ricorrente. Lamenta l'omessa risposta alle seguenti deduzioni difensive: (i) il capo di imputazione non specifica il proprio ruolo; (ii) gli atti investigativi smentiscono la presenza di una scogliera dove potevano crescere i datteri di mare; (iii) le conversazioni intercettate provano la sua totale inesperienza in materia di pesca (non sapeva nemmeno quali attrezzi utilizzare); (iv) la telefonata al fratello per avvertirlo dell'arrivo della [OSCURATO:PERSONA] si spiega con il fatto che i suoi familiari pescavano in zone non consentite. L'omessa motivazione rende la sentenza illegittima. 5.Con motivi aggiunti deduce la genericità del capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato in appello la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. A seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non è consentito proporre ricorso per cassazione (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, legge n. 103, cit.). Ciò sul rilievo che, con il concordato, l'imputato rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli afferenti alla pena e propone lui stesso alla Corte territoriale quella che ritiene più adeguata. In caso di accoglimento della proposta l'imputato non può dolersi del mancato esame dei motivi ai quali ha rinunciato, né dell'entità della pena che egli stesso ha proposto ed accettato (a meno che non si tratti di pena illegale, non ricorrente nel caso di specie). 3.[OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di disastro ambientale di cui all'art. 452- quater, secondo comma, n. 1), cod. pen. per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operato l'estrazione e commercializzazione della specie protetta, denominata "dattero di mare", mediante la demolizione delle scogliere frangiflutti di [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, cagionando un grave danno alla biodiversità presente nel tratto di mare interessato, nonché l'alterazione grave e irreversibile dell'ecosistema marino ivi esistente, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Corte di appello ha disatteso i rilievi difensivi secondo i quali il luogo di pesca della famiglia [OSCURATO:PERSONA] era privo di scogliere rocciose; il ricorrente aveva altresì censurato il malgoverno delle conversazioni intercettate dalle quali risulta 2la propria estraneità (non sapendo egli nemmeno che tipo di scalpello comprare). Aveva altresì aggiunto che la sua famiglia era estranea all'attività contestata e che Volpe non si occupava del commercio dei datteri. La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive sulla scorta delle analisi delle conversazioni intercettate dalle quali risulta che il ricorrente era coinvolto nella pesca e commercializzazione dei datteri di mare posta in essere dalla sua famiglia nei termini e con le modalità indicati dalla rubrica. Questi se ne duole ma, come pure correttamente osservato dal PG nella sua requisitoria, l'oggettiva sussistenza del reato (sotto il profilo della oggettiva sussistenza del disastro) non è stata presa in considerazione dal ricorrente nel suo libello difensivo. Il disastro era stato dimostrato dal primo giudice richiamando la perizia effettuata da Fanelli (pagg. 212 e segg. della sentenza di primo grado) e con queste conclusioni il [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontato affatto, avendo piuttosto sostenuto la propria estraneità al delitto sotto il profilo della diversità del luogo di pesca (con fondo sabbioso) e del suo non coinvolgimento nella attività di famiglia. Quanto ai profili di responsabilità, premesso che l'imputato in appello non aveva mai nemmeno dedotto la mancanza di dolo (sotto il profilo della mancanza di consapevolezza della natura abusante della condotta), ricorda il [OSCURATO:PERSONA] che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche (ma anche ambientali) costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di 3legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Il ricorrente non deduce il travisamento dei dialoghi intercettati ma si limita a contestare il governo logico delle prove senza indicare profili di manifesta illogicità del ragionamento accusatorio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta all'esame dei motivi aggiunti di [OSCURATO:PERSONA]) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M