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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25085/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GRAPPAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto è inammissibile.

Pure a voler condividere il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui il giudice, nella motivazione, abbia espressamente rilevato l'inesistenza di alcun elemento di prova - neppur equivoco o insufficiente - a carico dello stesso, e ciò al fine di ottenere una assoluzione ai sensi del comma primo del medesimo articolo (Sez. 3, n. 10478 del 11/06/2015 Ud. (dep. 14/03/2016) Rv. 266287 - 01), appare evidente che nel caso di specie l'assoluzione della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è stata pronunciata, dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., non sulla base dell'assenza di prova ma in virtù della contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, come descritto puntualmente nella stessa sentenza impugnata (cfr. in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui si dà atto delle dichiarazioni testimoniali diametralmente opposte).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GRAPPAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto è inammissibile. Pure a voler condividere il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui il giudice, nella motivazione, abbia espressamente rilevato l'inesistenza di alcun elemento di prova - neppur equivoco o insufficiente - a carico dello stesso, e ciò al fine di ottenere una assoluzione ai sensi del comma primo del medesimo articolo (Sez. 3, n. 10478 del 11/06/2015 Ud. (dep. 14/03/2016) Rv. 266287 - 01), appare evidente che nel caso di specie l'assoluzione della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è stata pronunciata, dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., non sulla base dell'assenza di prova ma in virtù della contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, come descritto puntualmente nella stessa sentenza impugnata (cfr. in particolare pag. 4 della sentenza impugnata in cui si dà atto delle dichiarazioni testimoniali diametralmente opposte). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggi
Sentenza Cassazione n. 25085/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris