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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2021

ECLI:EU:T:2021:448
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0246_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑246/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Regolamento che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità interessati senza abrogare il regolamento precedente – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale regolamento – Ricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2018/1656; regolamento del Consiglio 2018/1653] (v. punti 36-38)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Requisiti minimi [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88] (v. punti 43-46)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata delle misure adottate nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, artt. 6, § 1, e 7, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, art. 8, § 3, e allegato IV, e 2018/88] (v. punti 47, 50-56)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Osservanza di un termine ragionevole [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88] (v. punti 58-61, 64)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/90 e (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, 2018/88 e 2018/1653] (v. punti 80-83)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Iscrizione delle persone coinvolte in attentati alla democrazia e allo Stato di diritto – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/90 e (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, 2018/88 e 2018/1653] (v. punto 84)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella compromissione della democrazia o del rispetto dello Stato di diritto – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/90 e (PESC) 2018/1656, artt. 6, § 1, e 7, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, art. 8, § 3, e allegato IV, 2018/88 e 2018/1653] (v. punti 86, 90-94, 97, 99-101, 105, 108, 113) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 16 I, pag. 14), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 10 ), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 16 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0246_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑246/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Regolamento che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità interessati senza abrogare il regolamento precedente – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale regolamento – Ricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2018/1656; regolamento del Consiglio 2018/1653] (v. punti 36-38) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Requisiti minimi [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88] (v. punti 43-46) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata delle misure adottate nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, artt. 6, § 1, e 7, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, art. 8, § 3, e allegato IV, e 2018/88] (v. punti 47, 50-56) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Osservanza di un termine ragionevole [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88] (v. punti 58-61, 64) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/90 e (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, 2018/88 e 2018/1653] (v. punti 80-83) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Iscrizione delle persone coinvolte in attentati alla democrazia e allo Stato di diritto – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/90 e (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, 2018/88 e 2018/1653] (v. punto 84) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella compromissione della democrazia o del rispetto dello Stato di diritto – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/90 e (PESC) 2018/1656, artt. 6, § 1, e 7, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, art. 8, § 3, e allegato IV, 2018/88 e 2018/1653] (v. punti 86, 90-94, 97, 99-101, 105, 108, 113) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 16 I, pag. 14), e della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 10 ), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 16 I, pag. 6), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.