CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 19874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6466-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale digitale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 29/11/2016 R.G. n. 1158/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già in servizio presso il Comune di Pioltello con qualifica di istruttore amministrativo e inquadramento nell’Area C, posizione economica C2, R.G.N. 6466/2017 Pag.2 del C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agiva in giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, alla quale era transitata per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’attribuzione dell’Area II, fascia retributiva F4 (a decorrere dal 31/10/2012), in luogo dell’Area II, fascia retributiva F3, che le era stata assegnata dalla nuova Amministrazione al momento del passaggio; 2. l’adito [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto della predetta all’inquadramento nella posizione F4 Area II con decorrenza dal 31/10/2012, data del passaggio alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane, ad ogni effetto giuridico ed economico; 3. con sentenza n. 1251/2016, depositata il 29 novembre 2016, la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado, richiamando propri precedenti (sentenze n. 220/2015 e n. 56/2015) ed osservando che: (a) l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 delinea una cessione di contratto, così come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26420/2006; (b) il contratto ceduto dall’una all’altra Amministrazione deve essere considerato nella sua unitarietà e cioè comprensivo di tutti gli effetti giuridici ed economici goduti dal lavoratore presso l’Amministrazione cedente, alla data di assunzione da parte della cessionaria, disponendo l’art. 30 cit. la trasposizione del contratto ceduto con l’esatta corrispondenza fra la posizione di provenienza e quella di destinazione; (c) il d.p.c.m. n. 446/2000 e le relative tabelle di equiparazione professionale, pur non direttamente applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio, costituiscono, tuttavia, utile parametro di riferimento per una corretta applicazione della norma; (d) tenuto conto di tali tabelle, l’inquadramento presso l’ente locale nell’Area C, pos. economica C2, era da intendersi corrispondente, nella classificazione dell’Agenzia, a quello in Area II, fascia retributiva F4 (e non F3); aggiungeva che era irrilevante la sottoscrizione da parte dell’appellata del contratto prevedente l’inquadramento nell’Area III fascia retributiva F1 che non poteva integrare una valida accettazione di tale inquadramento in contrasto con l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; 4. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con unico motivo, cui ha resistito la Serraino con controricorso. Considerato che: 1. con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, l’Agenzia delle Dogane censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte di appello di Milano non ha considerato che, al fine di R.G.N. 6466/2017 Pag.stabilire la corrispondenza tra l’inquadramento di provenienza e quello di destinazione, è necessario comparare, in concreto, le mansioni previste dal profilo professionale corrispondente alla posizione economica di provenienza con le mansioni previste dal profilo professionale corrispondente alla posizione economica di destinazione, equiparazione regolarmente effettuata dall’Agenzia sulla base dei livelli omogenei di competenze; assume, in particolare, che l’inquadramento era stato effettuato, in assenza di tabelle di comparazione applicabili, confrontando le mansioni della posizione economica di provenienza con quelle della posizione economica di destinazione; conservando il trattamento fondamentale il dipendente portava con sé nella nuova amministrazione anche la posizione economica, indipendentemente da qualsiasi tabella di equiparazione (a meno che specificamente applicabile al caso di specie); rileva che la Corte territoriale abbia errato là dove, pur ritenendo non direttamente applicabile la normativa secondaria di cui al d.P.C.M. n. 446/2000 (concernente la materia dei trasferimenti di personale dalle Amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni) ha poi di fatto utilizzato le tabelle di cui a detto d.P.C.M. quale “utile parametro interpretativo” e senza alcuna verifica in concreto di quali fossero le mansioni svolte dalla ricorrente nell’Ente di provenienza e a quale profilo professionale le stesse corrispondessero; da ultimo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la sottoscrizione del contratto contenente l’inquadramento nell’Area III fascia retributiva F1 rimarcando che il contratto ha forza di legge tra le parti; 2. il motivo è infondato; questa Corte, esaminando fattispecie analoghe (cfr., fra le decisioni più recenti, n.29955 del 2022; Cass. 32498 del 2021 Cass. n. 11551 del 2021 – resa sull’impugnazione dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 56/2015 la cui motivazione è stata richiamata dalla sentenza qui impugnata exart. 118 cod. proc. civ. -, Cass. n. 6220/2021; si vedano anche Cass. n. 4619 del 2018 e Cass. n. 7652 del 2019), ha respinto i ricorsi dell’Agenzia delle Dogane, osservando, in sintesi, che: -l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto”, contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel settore del pubblico impiego privatizzato, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da un’Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione R.G.N. 6466/2017 Pag.dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. cod. civ., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali; - l ’ individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’Amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera; - che, del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area; -non è irrazionale l’utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del d.P.C.M. n. 446/2000, apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso; -la questione concernente l’avvenuta sottoscrizione di contratto con l’Agenzia da parte del dipendente trasferito (contratto nel quale egli avrebbe accettato la posizione economica attribuitale) resta assorbita nelle considerazioni svolte dalla Corte a fondamento del rigetto dell’appello; 3. alla luce delle indicate considerazioni, che il Collegio condivide, il ricorso deve essere respinto; 4. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (con distrazione exart. 93 cod. proc. civ. in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da sua dichiarazione e richiesta); 5. non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di Amministrazione dello Stato esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del detto R.G.N. 6466/2017 Pag.contributo, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u