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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23263/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RNKOB), nat a ROMA il 08/09/1997; [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04G64D0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il seguente motivo: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione; ritenuto che le doglianze prospettate nel motivo di ricorso con riguardo ai criteri di valutazione della prova indiziaria a carico dei ricorrenti non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché la censura relativa alla affermazione della penale responsabilità degli imputati non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 1), che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso, con riferimento al rigetto del motivo di gravame con cui era richisto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come il danno arrecato alla persona offesa non potesse considerarsi di minima rilevanza economica, stante la tipologia ed il numero dei beni sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i rico P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RNKOB), nat a ROMA il 08/09/1997; [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04G64D0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il seguente motivo: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato raggiungimento della prova in ordine al reato di cui al capo di imputazione; ritenuto che le doglianze prospettate nel motivo di ricorso con riguardo ai criteri di valutazione della prova indiziaria a carico dei ricorrenti non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché la censura relativa alla affermazione della penale responsabilità degli imputati non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 1), che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso, con riferimento al rigetto del motivo di gravame con cui era richisto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come il danno arrecato alla persona offesa non potesse considerarsi di minima rilevanza economica, stante la tipologia ed il numero dei beni sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i rico P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris