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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36954/2022

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guente: ORDINANZA sul ricorso 23524/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo institore Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Angelo ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché nei confronti del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in persona del suo curatore fallimentare; - intimato - avverso la sentenza n. 4948/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 15.1.2019, R.G. n. 7912/2011; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 22030/2010, il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo commissario giudiziale; domande tese ad ottenere l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla costituzione automatica di un rapporto di lavoro ex art. 27 d.lgs. n. 276/2003, nonché l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento come tecnico operativo di manutenzione/verifica ed ufficio, livello E del CCNL, e la ricostruzione della carriera sotto il profilo normativo e contributivo dal gennaio 2003.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello che l'Accanito aveva interposto contro la sentenza di primo grado, compensando le spese del secondo grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame relativi al merito della controversia, riteneva che, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, non era emersa la prova che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita al di fuori delle attività compatibili con il contratto di appalto, né tantonneno che il lavoratore fosse stato assoggettato da parte del committente/appaltante al potere direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Ha resistito l'intimata [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.6.

L'altro intimato, ossia, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., è rimasto tale e non si è costituito (anche) in questa sede di legittimità.

7. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3 ed, in particolare, dell'art. 1 L. 1369/1960, dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003".

In sintesi, deduce che, in base alla giurisprudenza di legittimità considerata, compresa Cass. n. 5648/2009, richiamata anche dalla Corte d'appello, l'indagine circa il divieto d'intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro "dovrebbe essere principalmente concentrata sull'aspetto dell'organizzazione e della direzione dei prestatori di lavoro, e, qualora l'organizzazione e la gestione dei lavoratori sia in capo alla committente e non all'appaltatore, questo aspetto è indicatore di un appalto irregolare", mentre fattori diversi dai suddetti "possono avvalorare, ovviamente, la tesi dell'appalto irregolare, ma non rappresentano assolutamente il discrimen tra una interposizione regolare o irregolare di manodopera, essendo relegati ad un ruolo prettamente marginale".

Si domanda allora "come il Giudice del secondo grado possa aver immaginato che essere addetti all'ufficio attrezzistica quali magazzinieri potesse rientrare in un capitolato di appalto che prevedeva interventi di micromanutenzione a tutela del decoro delle vetture; o che non sia stata un dichiarazione di volontà anche implicita della committente - come previsto dalla Giurisprudenza che la Corte ha richiamato - ad esercitare un potere di fatto, datoriale nei confronti dell'Accanito, considerato che si è occupato ad esempio direttamente della sua formazione".

Passa quindi a "tentare di inquadrare la fattispecie che ci occupa, anche utilizzando quelle che sono state le risultanze della prova testimoniale nonché della documentazione presente in atti, al fine principale di poterla eventualmente inquadrare nella ipotesi di interposizione irregolare di manodopera".

In particolare, espone una serie di aspetti che sarebbero stati "esclusi dall'indagine del Giudice del Gravame".

Sostiene che, in base a quanto dedotto, sarebbe "evidente il vizio della sentenza impugnata che nega che questi elementi, assolutamente chiari e concordanti tra loro, siano emersi dall'istruttoria, non ravvisando la evidente ingerenza della committente-[OSCURATO:SOCIETA] - nell'organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., nella direzione, nella formazione, né del rischio di impresa che pendeva esclusivamente sulla committente".

2. Con un secondo motivo, lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.".

Dopo talune premesse, deduce che: "l( Giudice del Secondo grado ha completamente omesso di valutare quanto emerso dalla testimonianza di Amato ed ossia: - "noi della SAES eravamo gestiti dl personale di [OSCURATO:SOCIETA] per la distribuzione ed assegnazione dei compiti.

Il capo impianto [OSCURATO:SOCIETA] indicava a ciascuno di noi i compiti specifici che dovevamo svolgere. - Il capo impianto SAES Zotti, si interessava solo delle richieste di ferie e rilascio buste paga; - A qualche dipendente SAES di cui non ricordo il nome sono state mosse contestazioni dal responsabile di [OSCURATO:SOCIETA]".

3. Il primo motivo è inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., segnatamente in termini di pertinenza rispetto a quanto ritenuto e deciso nella pronuncia gravata.

3.1. In primo luogo, detta censura, come si è visto, è formulata anche in chiave di violazione o falsa applicazione dell'art. 1 L. 1369/1960, ma vanamente.

La Corte distrettuale non ha posto in discussione ciò che aveva già ritenuto il primo giudice, e, cioè, che si trattava di "riscontrare la violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 29 del D.Igs. n. 276/2003" (cfr. pag. 2 della sua sentenza).

E tale inquadramento giuridico del caso non ha formato oggetto d'impugnazione da parte del ricorrente.

La stessa Corte ha sì fatto riferimento anche a giurisprudenza di legittimità riferibile al previgente art. 1 L. n. 1369/1960 (cfr. in particolare pag. 3 della sua sentenza), ma solo per trarne principi validi anche per valutare il caso alla luce dello jus superveniens ritenuto applicabile (cfr. i precedenti anche più recenti, citati alle pagg. 6-7 della sentenza).

3.2. L'impugnante, poi, neppure specifica sotto quali profili potrebbero reputarsi violati gli artt. da 20 a 28 compreso del cit. d.lgs. n. 276/2003.

3.3. Resta, quindi, da considerare la pur dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ma, da questo punto di vista, il ricorrente trascura anzitutto di considerare che la Corte territoriale aveva premesso che: "l'appellante ripropone sostanzialmente le deduzioni già formulate in prime cure a fondamento della domanda, ed insiste nella richiesta di dichiarazione di illiceità dell'appalto di manodopera richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, e riconducibili all'utilizzo da parte del lavoratore delle attrezzature e dei mezzi forniti dall'appaltante/committente; alla mancanza del rischio d'impresa e dell'autonomia gestionale e decisionale; allo svolgimento da parte del lavoratore di attività connesse al processo tipico produttivo dell'azienda committente"; ma che la stessa Corte ha ritenuto che: "Nel caso che ci occupa, come rilevato dal giudice di prime cure, i testimoni escussi non hanno sostanzialmente confermato la tesi del ricorrente".

3.4. In particolare, dopo un capillare riesame di tutte le deposizioni assunte in prime cure (cfr. pagg. 4-5), la Corte territoriale ha espresso un'altrettanto argomentata valutazione, in punto di attendibilità soggettiva ed oggettiva, sia dei testi indotti dall'attore ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia dei testi indicati da [OSCURATO:SOCIETA], ma non più dipendenti di quest'ultima; indi, ha osservato che: "dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, la Corte ritiene che l'odierno appellante, che ne aveva l'onere, non abbia fornito la prova sufficiente di essere stato effettivamente sottoposto al potere datoriale, organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di [OSCURATO:SOCIETA], né, in buona sostanza, di aver lavorato alle dirette dipendenze di quest'ultima società.

Non è stato dimostrato che eventuali rimostranze in ordine alla cattiva esecuzione della prestazione lavorativa siano state effettuate dal committente direttamente nei confronti dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], né che questi ultimi abbiano ricevuto dalla società ferroviaria un addebito o qualsiasi altra censura ad personam, non essendo l'esercizio del potere disciplinare consentito con altre modalità.

Non è emerso dunque, contrariamente ad altre controversie di analoga natura, che il ricorrente abbia ricevuto direttive dal personale di [OSCURATO:SOCIETA], né che sia stato sottoposto a controlli (neppure sull'osservanza degli orari di lavoro) ovvero al potere disciplinare da parte della società convenuta, né che si stato sottoposto a visita medica ovvero abbia partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati da [OSCURATO:SOCIETA] prima di essere destinato alle attività dedotte in ricorso. (71( E' emerso, invece, che la gestione del personale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] era di competenza di un loro preposto (tale [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di magazzino e tale [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di pulizia dei treni) che provvedeva anche alla formazione dei turni di lavoro, agli avvicendamenti del personale ed all'autorizzazione delle ferie.

Quindi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel caso in esame, la società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] aveva una propria organizzazione che si esplicava adeguatamente attraverso la direzione ed il coordinamento dei propri dipendenti, la predisposizione dei turni e degli elenchi del personale da inviare presso il committente, nell'autorizzazione di ferie e permessi.

La circostanza dello svolgimento della prestazione lavorativa nei locali di [OSCURATO:SOCIETA] e l'utilizzo dei beni di detta società non appare dirimente, essendo pacifico e conforme ai contenuti del contratto di appalto che lo svolgimento della prestazione doveva avvenire nei suddetti locali.

I dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] hanno confermato che nei confronti dei lavoratori dipendenti della SAES il committente [OSCURATO:SOCIETA] non esercitava un particolare controllo e che le rispettive attività erano distinte (testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

I testimoni escussi hanno confermato l'insussistenza di una commistione di mansioni fra dipendenti [OSCURATO:SOCIETA] e dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di appalto non era costituito solamente dall'esecuzione dei servizi di pulizia del materiale rotabile degli impianti e degli altri servizi connessi, ma anche da "servizi accessori con il servizio ferroviario" tra i quali rientravano anche le "prestazioni legate alla micro manutenzione e al decoro" (fatto non contestato, risultante per tabulas dal contratto di appalto, vedasi art.

A.3.6.1 e A.3.6.2 e segg. pagg. 17 e 18 dell'allegato sub 2 delle produzioni di [OSCURATO:SOCIETA]).

Tali prestazioni sono compatibili con le mansioni lavorative espletate dai dipendenti SAES cui hanno fatto riferimento i testi escussi in primo grado".

3.5. Appare evidente, perciò, che il ricorrente non tiene conto del dato che la sentenza impugnata, in base alle risultanze probatorie a disposizione, comprese quelle documentali, giunge alla conclusione che: "nel caso che ci occupa, non è stata quindi acquisita la prova dello sdoppiamento delle funzioni datoriali (cioè gestione amministrativa del rapporto affidata alla appaltatrice e direzione tecnica affidata dal committente [OSCURATO:SOCIETA]), che si realizza in tutte le ipotesi di intermediazione, in cui da una parte c'è il soggetto che retribuisce e correlativamente sopporta gli oneri previdenziali ed assistenziali, e, dall'altra, vi è il soggetto a favore del quale viene erogata la prestazione, che la dirige e la controlla dal punto di vista tecnico ed impartisce le istruzioni ai lavoratori".

3.6. Del resto, come si è visto, il ricorrente, nello svolgimento del primo motivo, contrappone alla lettura della fattispecie concreta, senz'altro fornita dalla Corte di merito sulla scorta delle emergenze a disposizione, una propria differente ricostruzione (cfr. in particolare pag. 18 del ricorso), che ovviamente non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

4.1. Occorre in tal senso ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).

E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).4.2.

Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz'altro conformi quanto alla reiezione delle pretese attoree, il ricorrente neppure ha allegato (prima che dimostrato) che le rispettive rationes decidendi di esse fossero diverse.

4.3. Esclusivamente per completezza di disamina, allora, mette conto aggiungere che non è affatto vero quanto asserito dall'impugnante, e, cioè, che la Corte napoletana avrebbe "completamente omesso di valutare quanto emerso dalla testimonianza di Amato" Luca; al contrario, detta Corte ha anzitutto dato estesamente conto proprio delle testuali dichiarazioni di quel testimone, ivi compresi i passi cui si riferisce specificamente il ricorrente (cfr. pag. 4 della sua sentenza); quindi, ha spiegato in modo argomentato perché le sue dichiarazioni non potessero "essere considerate particolarmente attendibili" (cfr. la successiva pag. 5).

5. Infine, devesi dare conto che che analoghi motivi di ricorso per cassazione sono stati giudicati anzitutto inammissibili (oltre che infondati nel merito di legittimità) con ancor recente ordinanza di questa Corte in relazione a fattispecie concreta che riguardava il medesimo appalto che qui ci occupa (cfr. Cass. civ., sez. 6-L, ord. 9.5.2022, n. 14649, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti in senso conforme).

6. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà , atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso 23524/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo institore Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Angelo ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché nei confronti del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in persona del suo curatore fallimentare; - intimato - avverso la sentenza n. 4948/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 15.1.2019, R.G. n. 7912/2011; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 22030/2010, il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo commissario giudiziale; domande tese ad ottenere l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla costituzione automatica di un rapporto di lavoro ex art. 27 d.lgs. n. 276/2003, nonché l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento come tecnico operativo di manutenzione/verifica ed ufficio, livello E del CCNL, e la ricostruzione della carriera sotto il profilo normativo e contributivo dal gennaio 2003. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello che l'Accanito aveva interposto contro la sentenza di primo grado, compensando le spese del secondo grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame relativi al merito della controversia, riteneva che, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, non era emersa la prova che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita al di fuori delle attività compatibili con il contratto di appalto, né tantonneno che il lavoratore fosse stato assoggettato da parte del committente/appaltante al potere direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.6. L'altro intimato, ossia, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., è rimasto tale e non si è costituito (anche) in questa sede di legittimità. 7. Solo il ricorrente ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3 ed, in particolare, dell'art. 1 L. 1369/1960, dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003". In sintesi, deduce che, in base alla giurisprudenza di legittimità considerata, compresa Cass. n. 5648/2009, richiamata anche dalla Corte d'appello, l'indagine circa il divieto d'intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro "dovrebbe essere principalmente concentrata sull'aspetto dell'organizzazione e della direzione dei prestatori di lavoro, e, qualora l'organizzazione e la gestione dei lavoratori sia in capo alla committente e non all'appaltatore, questo aspetto è indicatore di un appalto irregolare", mentre fattori diversi dai suddetti "possono avvalorare, ovviamente, la tesi dell'appalto irregolare, ma non rappresentano assolutamente il discrimen tra una interposizione regolare o irregolare di manodopera, essendo relegati ad un ruolo prettamente marginale". Si domanda allora "come il Giudice del secondo grado possa aver immaginato che essere addetti all'ufficio attrezzistica quali magazzinieri potesse rientrare in un capitolato di appalto che prevedeva interventi di micromanutenzione a tutela del decoro delle vetture; o che non sia stata un dichiarazione di volontà anche implicita della committente - come previsto dalla Giurisprudenza che la Corte ha richiamato - ad esercitare un potere di fatto, datoriale nei confronti dell'Accanito, considerato che si è occupato ad esempio direttamente della sua formazione". Passa quindi a "tentare di inquadrare la fattispecie che ci occupa, anche utilizzando quelle che sono state le risultanze della prova testimoniale nonché della documentazione presente in atti, al fine principale di poterla eventualmente inquadrare nella ipotesi di interposizione irregolare di manodopera". In particolare, espone una serie di aspetti che sarebbero stati "esclusi dall'indagine del Giudice del Gravame". Sostiene che, in base a quanto dedotto, sarebbe "evidente il vizio della sentenza impugnata che nega che questi elementi, assolutamente chiari e concordanti tra loro, siano emersi dall'istruttoria, non ravvisando la evidente ingerenza della committente-[OSCURATO:SOCIETA] - nell'organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., nella direzione, nella formazione, né del rischio di impresa che pendeva esclusivamente sulla committente". 2. Con un secondo motivo, lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.". Dopo talune premesse, deduce che: "l( Giudice del Secondo grado ha completamente omesso di valutare quanto emerso dalla testimonianza di Amato ed ossia: - "noi della SAES eravamo gestiti dl personale di [OSCURATO:SOCIETA] per la distribuzione ed assegnazione dei compiti. Il capo impianto [OSCURATO:SOCIETA] indicava a ciascuno di noi i compiti specifici che dovevamo svolgere. - Il capo impianto SAES Zotti, si interessava solo delle richieste di ferie e rilascio buste paga; - A qualche dipendente SAES di cui non ricordo il nome sono state mosse contestazioni dal responsabile di [OSCURATO:SOCIETA]". 3. Il primo motivo è inammissibile per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., segnatamente in termini di pertinenza rispetto a quanto ritenuto e deciso nella pronuncia gravata. 3.1. In primo luogo, detta censura, come si è visto, è formulata anche in chiave di violazione o falsa applicazione dell'art. 1 L. 1369/1960, ma vanamente. La Corte distrettuale non ha posto in discussione ciò che aveva già ritenuto il primo giudice, e, cioè, che si trattava di "riscontrare la violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 29 del D.Igs. n. 276/2003" (cfr. pag. 2 della sua sentenza). E tale inquadramento giuridico del caso non ha formato oggetto d'impugnazione da parte del ricorrente. La stessa Corte ha sì fatto riferimento anche a giurisprudenza di legittimità riferibile al previgente art. 1 L. n. 1369/1960 (cfr. in particolare pag. 3 della sua sentenza), ma solo per trarne principi validi anche per valutare il caso alla luce dello jus superveniens ritenuto applicabile (cfr. i precedenti anche più recenti, citati alle pagg. 6-7 della sentenza). 3.2. L'impugnante, poi, neppure specifica sotto quali profili potrebbero reputarsi violati gli artt. da 20 a 28 compreso del cit. d.lgs. n. 276/2003. 3.3. Resta, quindi, da considerare la pur dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ma, da questo punto di vista, il ricorrente trascura anzitutto di considerare che la Corte territoriale aveva premesso che: "l'appellante ripropone sostanzialmente le deduzioni già formulate in prime cure a fondamento della domanda, ed insiste nella richiesta di dichiarazione di illiceità dell'appalto di manodopera richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, e riconducibili all'utilizzo da parte del lavoratore delle attrezzature e dei mezzi forniti dall'appaltante/committente; alla mancanza del rischio d'impresa e dell'autonomia gestionale e decisionale; allo svolgimento da parte del lavoratore di attività connesse al processo tipico produttivo dell'azienda committente"; ma che la stessa Corte ha ritenuto che: "Nel caso che ci occupa, come rilevato dal giudice di prime cure, i testimoni escussi non hanno sostanzialmente confermato la tesi del ricorrente". 3.4. In particolare, dopo un capillare riesame di tutte le deposizioni assunte in prime cure (cfr. pagg. 4-5), la Corte territoriale ha espresso un'altrettanto argomentata valutazione, in punto di attendibilità soggettiva ed oggettiva, sia dei testi indotti dall'attore ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia dei testi indicati da [OSCURATO:SOCIETA], ma non più dipendenti di quest'ultima; indi, ha osservato che: "dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, la Corte ritiene che l'odierno appellante, che ne aveva l'onere, non abbia fornito la prova sufficiente di essere stato effettivamente sottoposto al potere datoriale, organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di [OSCURATO:SOCIETA], né, in buona sostanza, di aver lavorato alle dirette dipendenze di quest'ultima società. Non è stato dimostrato che eventuali rimostranze in ordine alla cattiva esecuzione della prestazione lavorativa siano state effettuate dal committente direttamente nei confronti dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], né che questi ultimi abbiano ricevuto dalla società ferroviaria un addebito o qualsiasi altra censura ad personam, non essendo l'esercizio del potere disciplinare consentito con altre modalità. Non è emerso dunque, contrariamente ad altre controversie di analoga natura, che il ricorrente abbia ricevuto direttive dal personale di [OSCURATO:SOCIETA], né che sia stato sottoposto a controlli (neppure sull'osservanza degli orari di lavoro) ovvero al potere disciplinare da parte della società convenuta, né che si stato sottoposto a visita medica ovvero abbia partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati da [OSCURATO:SOCIETA] prima di essere destinato alle attività dedotte in ricorso. (71( E' emerso, invece, che la gestione del personale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] era di competenza di un loro preposto (tale [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di magazzino e tale [OSCURATO:PERSONA] per l'attività di pulizia dei treni) che provvedeva anche alla formazione dei turni di lavoro, agli avvicendamenti del personale ed all'autorizzazione delle ferie. Quindi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, nel caso in esame, la società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] aveva una propria organizzazione che si esplicava adeguatamente attraverso la direzione ed il coordinamento dei propri dipendenti, la predisposizione dei turni e degli elenchi del personale da inviare presso il committente, nell'autorizzazione di ferie e permessi. La circostanza dello svolgimento della prestazione lavorativa nei locali di [OSCURATO:SOCIETA] e l'utilizzo dei beni di detta società non appare dirimente, essendo pacifico e conforme ai contenuti del contratto di appalto che lo svolgimento della prestazione doveva avvenire nei suddetti locali. I dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] hanno confermato che nei confronti dei lavoratori dipendenti della SAES il committente [OSCURATO:SOCIETA] non esercitava un particolare controllo e che le rispettive attività erano distinte (testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). I testimoni escussi hanno confermato l'insussistenza di una commistione di mansioni fra dipendenti [OSCURATO:SOCIETA] e dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di appalto non era costituito solamente dall'esecuzione dei servizi di pulizia del materiale rotabile degli impianti e degli altri servizi connessi, ma anche da "servizi accessori con il servizio ferroviario" tra i quali rientravano anche le "prestazioni legate alla micro manutenzione e al decoro" (fatto non contestato, risultante per tabulas dal contratto di appalto, vedasi art. A.3.6.1 e A.3.6.2 e segg. pagg. 17 e 18 dell'allegato sub 2 delle produzioni di [OSCURATO:SOCIETA]). Tali prestazioni sono compatibili con le mansioni lavorative espletate dai dipendenti SAES cui hanno fatto riferimento i testi escussi in primo grado". 3.5. Appare evidente, perciò, che il ricorrente non tiene conto del dato che la sentenza impugnata, in base alle risultanze probatorie a disposizione, comprese quelle documentali, giunge alla conclusione che: "nel caso che ci occupa, non è stata quindi acquisita la prova dello sdoppiamento delle funzioni datoriali (cioè gestione amministrativa del rapporto affidata alla appaltatrice e direzione tecnica affidata dal committente [OSCURATO:SOCIETA]), che si realizza in tutte le ipotesi di intermediazione, in cui da una parte c'è il soggetto che retribuisce e correlativamente sopporta gli oneri previdenziali ed assistenziali, e, dall'altra, vi è il soggetto a favore del quale viene erogata la prestazione, che la dirige e la controlla dal punto di vista tecnico ed impartisce le istruzioni ai lavoratori". 3.6. Del resto, come si è visto, il ricorrente, nello svolgimento del primo motivo, contrappone alla lettura della fattispecie concreta, senz'altro fornita dalla Corte di merito sulla scorta delle emergenze a disposizione, una propria differente ricostruzione (cfr. in particolare pag. 18 del ricorso), che ovviamente non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. 4.1. Occorre in tal senso ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E' stato, inoltre, specificato che, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).4.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz'altro conformi quanto alla reiezione delle pretese attoree, il ricorrente neppure ha allegato (prima che dimostrato) che le rispettive rationes decidendi di esse fossero diverse. 4.3. Esclusivamente per completezza di disamina, allora, mette conto aggiungere che non è affatto vero quanto asserito dall'impugnante, e, cioè, che la Corte napoletana avrebbe "completamente omesso di valutare quanto emerso dalla testimonianza di Amato" Luca; al contrario, detta Corte ha anzitutto dato estesamente conto proprio delle testuali dichiarazioni di quel testimone, ivi compresi i passi cui si riferisce specificamente il ricorrente (cfr. pag. 4 della sua sentenza); quindi, ha spiegato in modo argomentato perché le sue dichiarazioni non potessero "essere considerate particolarmente attendibili" (cfr. la successiva pag. 5). 5. Infine, devesi dare conto che che analoghi motivi di ricorso per cassazione sono stati giudicati anzitutto inammissibili (oltre che infondati nel merito di legittimità) con ancor recente ordinanza di questa Corte in relazione a fattispecie concreta che riguardava il medesimo appalto che qui ci occupa (cfr. Cass. civ., sez. 6-L, ord. 9.5.2022, n. 14649, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti in senso conforme). 6. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà , atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 36954/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris