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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11164/2026

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orrente–-contro-MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t; [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;-intimati-avverso la sentenza n. 376/2025 emessa dal giudice di Pace di Milano,pubblicata il 21/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026RILEVATO CHECon sentenza depositata il 21.1.2025 il giudice di pace di Milanorigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Karunasekara avverso il provvedimento d’espulsione conaccompagnamento alla frontiera emesso e notificato dal Prefetto diMilano il 17/02/2023, osservando che: come risultava dallacostituzione della Questura e dal ricorso, in data 17/02/23, lo stranieroera stato accompagnato all'ufficio-immigrazione per la suaidentificazione e per l'adozione dei necessari provvedimenti, attesa lasua posizione irregolare sul territorio nazionale, ed invitato a compilareed a sottoscrivere il foglio-notizie, dichiarando (ma rifiutando disottoscrivere) di essere privo di documenti, di preferire la lingua ingleseper le notifiche, di non comprendere né di parlare l'italiano, di essereentrato in Italia il 18/10/2022 attraverso la frontiera del Brennero abordo di un’auto per cercare lavoro e, poiché lo stesso era risultatoirregolarmente presente in Italia, era stato emesso il decreto diespulsione ed il Questore gli aveva ordinato di lasciare l'Italia entrosette giorni come previsto dall'art. 14 c.5 bis del D.lgs. 286/98; nellacostituzione della stessa Questura, si evidenziava che “non risulta cheil cittadino straniero abbia formalizzato istanza di protezioneinternazionale”; il decreto di espulsione era stato sufficientemente edadeguatamente motivato in quanto esplicitava le dovute causali che neavevano comportato l’adozione, e cioè il fatto contestato el’enunciazione della norma infranta, e che lo stesso era stato emessonel pieno rispetto dell’art. 7 c. 4 della Direttiva CE 2008/115; taledecreto, inoltre, benché redatto in forma sintetica, pur tuttaviaconteneva tutti gli elementi sostanziali per una corretta ed esaustivamotivazione essendo agevole dal suo contenuto l’esatta individuazionedi quanto in concreto addebitato alla straniera, non potendosi cosìNumero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026configurare una lesione a diritti costituzionalmente garantiti, in primisil diritto di difesa ex art. 24 Cost.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza,affidandosi a due motivi.

L’Avvocatura Generale dello Stato, noncostituitasi, ha depositato memoria chiedendo di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., degli artt. 1 e 2 D.lgs. 142/2015 edell’art. 7 D.lgs. 25/08, per non aver il giudice di pace tenuto contodell’inespellibilità del cittadino straniero in ragione della manifestazionedella volontà di avanzare domanda di riconoscimento della protezioneinternazionale, precedente all’adozione del decreto di espulsioneopposto, avendo prodotto pec del 10.02.2023, trasmessa a mezzodell’associazione Naga ODV, con la quale aveva comunicato allaQuestura di Milano, territorialmente competente a ricevere la suadomanda, l’intenzione di avvalersi della procedura di asilo.Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 13, co. 2, lett. a), D.lgs. 286/98e dell’art. 3 del D.lgs. n.25/2008, per non aver il giudice di paceritenuto illegittimo il rifiuto della Questura di Milano di ricevere ladomanda di riconoscimento della protezione internazionale delricorrente.Al riguardo, quest’ultimo assume che dalla documentazione versata inche, a seguito della manifestazione della volontà di avvalersi dellaprocedura di asilo, il ricorrente era stato ricevuto dalla sezione-rifugiatidell’[OSCURATO:PERSONA] la quale, a fronte delle risposte dal medesimofornite, ritenendole inadeguate e/o insufficienti ai fini delNumero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026riconoscimento in suo favore di una forma di protezione, decideva dinon procedere con le formalità di cui all’art. 26 D.lgs, 25/08.I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono fondati.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema diespulsione amministrativa, fino a quando non è validamente notificatoil provvedimento di rigetto della [OSCURATO:PERSONA], ex art. 32,comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporrericorso contro la medesima decisione e il cittadino straniero conservail diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza chenon può essere legittimamente adottato nei suoi confronti ilprovvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (Cass.,n. 23999/2025; n. 16581/2025).Nel caso concreto, il giudice di pace ha omesso di decidere sullaquestione della manifestata volontà dell’istante di presentare ladomanda di protezione internazionale, nel senso che ha ritenutolegittima l’espulsione senza tener conto di tale volontà cui non ha fattoseguito la trasmissione dell’istanza al Questore.Infatti, il ricorrente ha dimostrato di aver trasmesso con pec l’atto dimanifestazione della volontà di presentare la domanda di protezioneinternazionale.

Al riguardo, va richiamato l’orientamento- cui s’intendedare continuità- a tenore del quale, anche se l'istanza è inoltrata amezzo di pec, cui non segua la presentazione di una formale domanda,l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore perl'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi daogni forma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e ladefinizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissionidesignate” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass.,Sez. 1, sentenza n. 21910 del 09/10/2020).Numero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa al giudice di pace, per il riesame della suddetta questione didiritto, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia lacausa al giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledell’1 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente–-contro-MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t; [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;-intimati-avverso la sentenza n. 376/2025 emessa dal giudice di Pace di Milano,pubblicata il 21/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026RILEVATO CHECon sentenza depositata il 21.1.2025 il giudice di pace di Milanorigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Karunasekara avverso il provvedimento d’espulsione conaccompagnamento alla frontiera emesso e notificato dal Prefetto diMilano il 17/02/2023, osservando che: come risultava dallacostituzione della Questura e dal ricorso, in data 17/02/23, lo stranieroera stato accompagnato all'ufficio-immigrazione per la suaidentificazione e per l'adozione dei necessari provvedimenti, attesa lasua posizione irregolare sul territorio nazionale, ed invitato a compilareed a sottoscrivere il foglio-notizie, dichiarando (ma rifiutando disottoscrivere) di essere privo di documenti, di preferire la lingua ingleseper le notifiche, di non comprendere né di parlare l'italiano, di essereentrato in Italia il 18/10/2022 attraverso la frontiera del Brennero abordo di un’auto per cercare lavoro e, poiché lo stesso era risultatoirregolarmente presente in Italia, era stato emesso il decreto diespulsione ed il Questore gli aveva ordinato di lasciare l'Italia entrosette giorni come previsto dall'art. 14 c.5 bis del D.lgs. 286/98; nellacostituzione della stessa Questura, si evidenziava che “non risulta cheil cittadino straniero abbia formalizzato istanza di protezioneinternazionale”; il decreto di espulsione era stato sufficientemente edadeguatamente motivato in quanto esplicitava le dovute causali che neavevano comportato l’adozione, e cioè il fatto contestato el’enunciazione della norma infranta, e che lo stesso era stato emessonel pieno rispetto dell’art. 7 c. 4 della Direttiva CE 2008/115; taledecreto, inoltre, benché redatto in forma sintetica, pur tuttaviaconteneva tutti gli elementi sostanziali per una corretta ed esaustivamotivazione essendo agevole dal suo contenuto l’esatta individuazionedi quanto in concreto addebitato alla straniera, non potendosi cosìNumero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026configurare una lesione a diritti costituzionalmente garantiti, in primisil diritto di difesa ex art. 24 Cost.Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza,affidandosi a due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato, noncostituitasi, ha depositato memoria chiedendo di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., degli artt. 1 e 2 D.lgs. 142/2015 edell’art. 7 D.lgs. 25/08, per non aver il giudice di pace tenuto contodell’inespellibilità del cittadino straniero in ragione della manifestazionedella volontà di avanzare domanda di riconoscimento della protezioneinternazionale, precedente all’adozione del decreto di espulsioneopposto, avendo prodotto pec del 10.02.2023, trasmessa a mezzodell’associazione Naga ODV, con la quale aveva comunicato allaQuestura di Milano, territorialmente competente a ricevere la suadomanda, l’intenzione di avvalersi della procedura di asilo.Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 13, co. 2, lett. a), D.lgs. 286/98e dell’art. 3 del D.lgs. n.25/2008, per non aver il giudice di paceritenuto illegittimo il rifiuto della Questura di Milano di ricevere ladomanda di riconoscimento della protezione internazionale delricorrente.Al riguardo, quest’ultimo assume che dalla documentazione versata inche, a seguito della manifestazione della volontà di avvalersi dellaprocedura di asilo, il ricorrente era stato ricevuto dalla sezione-rifugiatidell’[OSCURATO:PERSONA] la quale, a fronte delle risposte dal medesimofornite, ritenendole inadeguate e/o insufficienti ai fini delNumero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026riconoscimento in suo favore di una forma di protezione, decideva dinon procedere con le formalità di cui all’art. 26 D.lgs, 25/08.I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi,sono fondati.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema diespulsione amministrativa, fino a quando non è validamente notificatoil provvedimento di rigetto della [OSCURATO:PERSONA], ex art. 32,comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporrericorso contro la medesima decisione e il cittadino straniero conservail diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza chenon può essere legittimamente adottato nei suoi confronti ilprovvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (Cass.,n. 23999/2025; n. 16581/2025).Nel caso concreto, il giudice di pace ha omesso di decidere sullaquestione della manifestata volontà dell’istante di presentare ladomanda di protezione internazionale, nel senso che ha ritenutolegittima l’espulsione senza tener conto di tale volontà cui non ha fattoseguito la trasmissione dell’istanza al Questore.Infatti, il ricorrente ha dimostrato di aver trasmesso con pec l’atto dimanifestazione della volontà di presentare la domanda di protezioneinternazionale. Al riguardo, va richiamato l’orientamento- cui s’intendedare continuità- a tenore del quale, anche se l'istanza è inoltrata amezzo di pec, cui non segua la presentazione di una formale domanda,l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore perl'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi daogni forma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e ladefinizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissionidesignate” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass.,Sez. 1, sentenza n. 21910 del 09/10/2020).Numero registro generale 16988/2025Numero sezionale 1518/2026Numero di raccolta generale 11164/2026Data pubblicazione 25/04/2026Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa al giudice di pace, per il riesame della suddetta questione didiritto, anche in ordine alle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia lacausa al giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledell’1 aprile 2026.Il PresidenteAlberto Giusti