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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 33831/2022

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25619/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA nel procedimento nr. . 8718/2021depositata il 20/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 20/7/2021 che ha respinto il ricorso dello straniero avverso il provvedimento del Questore di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. L'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della all'art 1 commi 9 del D.L. 113 del 2018 in virtù dell'applicazione dell'art 5 comma 6 del D.Lgs 286/98, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

2. Con il secondo motivo il richiedente lamenta violazione e falsa applicazione del novellato art. 19 TUI, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

3. In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 19 ter comma 6, d.lvo 150/2011 , comma 6, inserito dall’art 1 comma 5 del d.l. 113/2018 (Controversia in materia di diniego e di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario), il quale prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale deve essere conferita "a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata" e che a tal fine "il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"; tale disposizione è, quindi, del tutto analoga all’art. 35 - bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, 3.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia nr. 15177/20221 hanno affermato che « L’art. 35 bis cit. nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha previsto una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente».

3.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza nr. 13/2022, ha d’altro canto rigettato la questione, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale dell'art. 35 - bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. 3.3 Nella specie la procura speciale conferita dal ricorrente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e della data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (21.9.2021) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto provvedimento, recando unicamente l'autenticazione della firma del conferente con la dicitura "È autentica".

4. Il ricorso, in applicazione del riportato principio, va dunque dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25619/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA nel procedimento nr. . 8718/2021depositata il 20/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 20/7/2021 che ha respinto il ricorso dello straniero avverso il provvedimento del Questore di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. L'Amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della all'art 1 commi 9 del D.L. 113 del 2018 in virtù dell'applicazione dell'art 5 comma 6 del D.Lgs 286/98, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2. Con il secondo motivo il richiedente lamenta violazione e falsa applicazione del novellato art. 19 TUI, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 3. In via pregiudiziale di rito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 19 ter comma 6, d.lvo 150/2011 , comma 6, inserito dall’art 1 comma 5 del d.l. 113/2018 (Controversia in materia di diniego e di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario), il quale prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale deve essere conferita "a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata" e che a tal fine "il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"; tale disposizione è, quindi, del tutto analoga all’art. 35 - bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, 3.1 Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia nr. 15177/20221 hanno affermato che « L’art. 35 bis cit. nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha previsto una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente». 3.2. [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza nr. 13/2022, ha d’altro canto rigettato la questione, sollevata da questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, di legittimità costituzionale dell'art. 35 - bis, comma 13, d. lgs. 25/2008, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e per contrasto con l'art.117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, 5 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, 5 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. 3.3 Nella specie la procura speciale conferita dal ricorrente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto (con indicazione del n.r. e della data del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione), e pur indicando una data di rilascio (21.9.2021) successiva a quella di pubblicazione del decreto impugnato, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la procura è stata conferita in data successiva alla comunicazione di detto provvedimento, recando unicamente l'autenticazione della firma del conferente con la dicitura "È autentica". 4. Il ricorso, in applicazione del riportato principio, va dunque dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis
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